Art. 535 c.p.
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[1]Chiunque, sapendo che una persona di eta' minore, o una donna maggiorenne in stato d'infermita' o deficienza psichica, sara', nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
[2]La pena e' raddoppiata nei casi preveduti dai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo 531, ovvero se il fatto e' commesso in danno di due o piu' persone, anche se dirette in paesi diversi.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 19 marzo 1958
