Art. 479 c.p. — Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

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Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e' stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita', soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 dicembre 1980

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 80/2026

    Parametro
    14 maggio 2026

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma; 2) dispone: a) che la cancelleri…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 96 cost. · Art. 5 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione · Art. 8 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

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  • Ordinanza n. 403/1992

    Parametro
    26 ottobre 1992

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 n. 5, legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, i…

    Art. 70 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica · Art. 3 cost. · Art. 479 c.p. · Art. 9 Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti

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Pronunce che lo citano (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per ciò che concerne particolarmente il delitto di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479), la Commissione parlamentare propose, anzitutto, di punire il fatto con pene meno gravi di quelle della falsità materiale in atto pubblico. Non vedo la ragione di questa proposta. I due fatti sono parimenti gravi, tradiscono entrambi con pari efficacia la fede pubblica documentale, e però reclamano la medesima sanzione. Lo stesso criterio ha applicato il codice finora vigente nell'articolo 276 in relazione all'articolo 275. In secondo luogo la Commissione mi consigliò di diminuire le pene per le falsità ideologiche, dalle quali non sia derivato notevole danno. Questa proposta, però, parte da criteri che contrastano con quelli del sistema accolto dal codice, per cui il falso in atto pubblico è sempre produttivo di danno, in quanto lede l'interesse sociale alla pubblica fede documentale. Del resto, nei congrui casi, potranno trovare applicazione le circostanze generali d'attenzione.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 162

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art479 · fonte del testo

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