Corte costituzionale

Sentenza n. 379/1996

Altra decisione · depositata il 02/11/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Camera dei deputati,

notificato il 24 luglio 1996 e depositato in cancelleria il 1 agosto

1996, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento

in data 23 maggio 1996 del Tribunale di Roma, sezione giudice per le

indagini preliminari, ufficio 15, con cui è stata dichiarata la non

applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e la

trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati degli atti del

procedimento a carico degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini

Paolo, indagati in ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 del

codice penale, perché in concorso con deputati assenti si

attribuivano falsamente la qualifica e l'identità di altri

parlamentari nella partecipazione alla seduta della Camera dei

deputati del 16 febbraio 1995 e, successivamente, partecipavano alle

operazioni di voto attestando falsamente la presenza e l'espressione

del voto da parte di due deputati non presenti in aula, ed iscritto

al n. 21 del registro conflitti 1996;

Visti gli atti di costituzione della procura della Repubblica

presso il tribunale di Roma e del Senato della Repubblica;

Udito nell'udienza pubblica del 1 ottobre 1996 il giudice relatore

Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati e

gli avvocati Federico Sorrentino e Salvatore Mileto per la procura

della Repubblica presso il tribunale di Roma e l'avvocato Paolo

Barile per il Senato della Repubblica.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con informativa dell'11 aprile 1995 i carabinieri di Milano

trasmettevano al procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Roma un esposto-denuncia relativo alla votazione effettuata nella

seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995, nel corso

della quale l'on. Paolo Emilio Taddei aveva pubblicamente denunciato

di aver assistito personalmente all'espressione di quattro voti da

parte di due soli deputati.

Il procuratore della Repubblica, con nota del 31 ottobre 1995,

chiedeva alla presidenza della Camera elementi informativi circa

l'erogazione dell'indennità giornaliera di presenza spettante ai

deputati, l'oggetto e il risultato della votazione ed altri profili

utili allo svolgimento delle indagini in ordine ai reati in quel

momento a suo avviso ipotizzabili (truffa e falso per induzione).

Con nota del 29 novembre 1995, diretta al procuratore della

Repubblica, il Segretario generale della Camera invitava il pubblico

ministero inquirente a riconsiderare la questione nell'ambito del

principio di insindacabilità degli atti normativi delle Camere e

sottolineava l'esclusiva competenza del Presidente della Camera dei

deputati a decidere sulla regolarità delle votazioni. Concludeva

affermando che la investigazione in merito alla stessa regolarità

delle votazioni e ai presupposti per l'erogazione delle indennità

parlamentari avrebbe comportato una violazione della sfera di

attribuzioni del Parlamento.

Il pubblico ministero proseguiva nella sua azione e, ipotizzando i

reati di cui agli artt. 479 e 494 del codice penale (falsità

ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e

sostituzione di persona), in data 3 maggio 1996 chiedeva al giudice

per le indagini preliminari di dichiarare, nei confronti degli

onorevoli Bonafini Flavio e Tagini Paolo, la non applicabilità

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, secondo il quale i

membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle

opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza del 23 maggio

1996, accedeva alla richiesta del pubblico ministero e disponeva la

trasmissione degli atti del procedimento alla presidenza della Camera

dei deputati, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 253 del

10 maggio 1996 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68

della Costituzione).

A seguito di tale provvedimento, la Camera dei deputati elevava

conflitto di attribuzione con ricorso depositato in data 11 luglio

1996, chiedendo a questa Corte di dichiarare: che spetta

esclusivamente alla Camera dei deputati, ai sensi degli artt. 64 e 68

della Costituzione, esercitare insindacabilmente l'attività

legislativa anche per quanto concerne la valutazione del

comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni; che, in

particolare, sono sottratte ad ogni sindacato dell'autorità

giudiziaria le attività disciplinate dai regolamenti parlamentari e

le vicende in cui si concretano lo svolgimento delle votazioni e

l'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati; e,

conseguentemente, di annullare, perché viziata per incompetenza

assoluta, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari,

ufficio 15, del 23 maggio 1996, nonché, per quanto possa occorrere,

le richieste del pubblico ministero in ordine alla pretesa

inapplicabilità dell'art. 68, riaffermando la competenza esclusiva

della Camera a pronunciarsi in proposito.

Ad avviso della Camera dei deputati, gli atti impugnati sarebbero

lesivi dell'autonomia delle Assemblee parlamentari nell'esercizio

delle proprie funzioni normative ed operative, garantita dall'art.

64, e non solo dall'art. 68 della Costituzione, in quanto la

regolarità della votazione nella quale si sarebbero verificati gli

asseriti illeciti sarebbe stata attestata, nell'esercizio di una

competenza esclusiva, dal Presidente della Camera. L'accertamento

della responsabilità per falso comporterebbe un inammissibile

controllo esterno sulla applicazione dei regolamenti parlamentari e

si risolverebbe in una dichiarazione di falsità del verbale della

seduta del 16 febbraio 1995, ai sensi dell'art. 537 del codice di

procedura penale secondo il quale la falsità di un atto o di un

documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel

dispositivo.

La competenza in materia della autorità giudiziaria ordinaria

andrebbe perciò esclusa anche in considerazione dei distruttivi

inconvenienti che altrimenti si verificherebbero col ricorso in

Parlamento alla pratica del doppio voto, che potrebbe addirittura

divenire strumento di invalidazione di leggi da parte di parlamentari

che artatamente volessero inquinarne il procedimento di approvazione.

Ciò tanto più in quanto nella competenza riservata in maniera

esclusiva ai regolamenti parlamentari rientrerebbe, quale mezzo al

fine della tutela dell'autonomia del Parlamento, la disciplina del

modus operandi del parlamentare e la relativa previsione di sanzioni

disciplinari.

In sostanza, a giudizio della Camera, l'art. 68 della Costituzione

non potrebbe essere invocato, come invece sembra fare il giudice per

le indagini preliminari, ignorando l'art. 64, che tutela l'organo nel

suo complesso e la funzione legislativa ad esso affidata dagli artt.

70 e 72; solo una visione coordinata delle norme costituzionali

permetterebbe di cogliere il pieno significato dell'autonomia del

Parlamento: il richiamo isolato ad una norma (l'art. 68 Cost.), per

desumerne il limite alla insindacabilità dei comportamenti di

parlamentari incidenti sul procedimento legislativo, risulterebbe

asistematico e antistorico.

2. - Questa Corte, con ordinanza n. 269 del 1996, ha dichiarato

ammissibile il predetto conflitto di attribuzione proposto dalla

Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Roma, sezione

giudici per le indagini preliminari, ufficio 15, estendendo la

notifica del ricorso, oltre che alla Procura della Repubblica presso

il tribunale di Roma, di un cui atto era stato chiesto

l'annullamento, anche al Senato della Repubblica, apparendo opportuno

acquisirne il punto di vista, stante l'identità della posizione

costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle

questioni di principio da trattare.

3. - Degli organi ai quali, secondo quanto disposto nell'anzidetta

ordinanza, il ricorso per conflitto è stato notificato a cura della

Camera, si sono costituiti innanzi a questa Corte la procura della

Repubblica presso il tribunale di Roma e il Senato della Repubblica.

La procura della Repubblica eccepisce in primo luogo la

inammissibilità del ricorso della Camera dei deputati sotto diversi

profili. Innanzi tutto, esso sarebbe motivato anche sulla base

dell'asserita violazione dell'art. 68 della Costituzione, mentre

nella delibera assembleare con la quale si è deciso di proporre

conflitto sarebbe ipotizzata la sola violazione dell'art. 64 della

Costituzione. In secondo luogo, la stessa Camera avrebbe omesso di

pronunciarsi circa l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione, dei comportamenti oggetto di indagine,

dopo la trasmissione degli atti del procedimento da parte del giudice

per le indagini preliminari. Infine, la procura eccepisce

l'inammissibilità del conflitto per difetto di attualità della

lesione, sotto il profilo delle conseguenze che una sentenza di

condanna in sede penale, già meramente eventuale, avrebbe sugli atti

della Camera. Una simile pronuncia, contrariamente a quanto sostenuto

nel ricorso introduttivo, non comporterebbe nella specie

l'applicabilità all'atto votato dell'art. 537 cod. proc. pen., e non

avrebbe alcuna incidenza sull'attestazione dell'esito della votazione

e sul regime giuridico degli atti risultanti, anche in considerazione

dell'amplissima maggioranza che si era espressa, nel caso di specie,

a favore dell'approvazione dell'atto stesso. D'altra parte, in via

generale, la proclamazione del risultato effettuata dal presidente

dell'assemblea attesterebbe, ad avviso della procura, solo l'esito

favorevole o sfavorevole della votazione e non la sua regolarità, e,

ancora, l'accertamento di un falso perpetrato nel corso dell'iter

parlamentare di una legge verrebbe a costituire solo un presupposto

della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale di

essa; e ciò anche nel caso in cui il reato fosse compiuto proprio al

fine dell'invalidazione successiva.

Quanto al merito del conflitto, la procura della Repubblica rileva

che i fatti oggetto di indagine comporterebbero una violazione del

principio costituzionale della personalità e indelegabilità del

voto parlamentare; principio, questo, desumibile - in correlazione a

quanto stabilito espressamente nell'art. 48, secondo comma, per il

voto politico - dall'art. 64, terzo comma, della Costituzione che

richiede, per l'approvazione delle deliberazioni, la maggioranza dei

"presenti". Apparirebbero, di conseguenza, indubitabili sia

l'invalidità del voto espresso in Parlamento da parte di un soggetto

diverso dal parlamentare al quale il voto stesso è destinato ad

imputarsi, sia l'assoluta estraneità dell'attività di sostituzione,

ove svolta da altro parlamentare, all'esercizio delle funzioni,

tutelato dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Per ciò che riguarda la violazione dell'art. 64, primo comma,

della Costituzione, la procura osserva che il regolamento

parlamentare non disciplinerebbe atti e comportamenti penalmente

rilevanti, che possono verificarsi in sede parlamentare e che sarebbe

errato ritenere insindacabili, essendo commessi al di fuori

dell'esercizio delle funzioni. In ordine a tali fatti, la

responsabilità dei parlamentari dovrebbe essere piena e non solo

politica o disciplinare, dal momento che comunque il regolamento non

basterebbe a sanzionare efficacemente condotte che potrebbero

giungere fino alla coartazione fisica o morale di altri parlamentari

impegnati nel voto. Del resto, secondo la procura, il vigente

regolamento della Camera non conterrebbe norme disciplinari, se non a

tutela dell'"ordine delle sedute" ed in relazione a comportamenti che

rientrerebbero tutti nella sfera dell'insindacabilità, garantita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione.

4. - Il Senato della Repubblica nel suo atto di costituzione chiede

l'accoglimento del ricorso della Camera, ritenendo infondati gli

argomenti addotti dal giudice per le indagini preliminari e dal

pubblico ministero per affermare la non applicabilità del principio

di insindacabilità degli atti parlamentari.

A giudizio del Senato, l'esercizio dell'azione penale nel caso in

esame finirebbe con l'investire necessariamente gli atti della Camera

relativi alle operazioni di voto. Il giudice penale dovrebbe infatti

valutare la correttezza e la legittimità non solo dei voti

registrati nel processo verbale della Camera, ma anche della

proclamazione dell'esito della votazione e della determinazione circa

la definitività di tale proclamazione che nella specie è stata

effettuata dal Presidente a seguito di contestazione di altro

deputato; lo stesso giudice, infine, dovrebbe valutare la

legittimità della intervenuta decisione del Presidente di non

annullare e non disporre, a termini di regolamento, l'immediata

rinnovazione della votazione effettuata.

Tutto ciò, ad avviso del Senato, andrebbe ritenuto insindacabile

ai sensi del primo comma dell'art. 68 della Costituzione, che

sancirebbe una deroga alla punibilità dei comportamenti dei

parlamentari al fine di tutelare l'autonomia e l'indipendenza del

processo di formazione della volontà delle Camere.

Errata sarebbe anche l'affermazione, contenuta nella richiesta del

pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, di

estraneità dei comportamenti dei deputati sottoposti a indagine

all'esercizio delle funzioni parlamentari. Il pubblico ministero

perseguirebbe infatti un reato di falso configurabile solo

nell'esercizio di funzioni pubbliche e, d'altra parte, il

comportamento dei deputati non potrebbe dirsi semplicemente

occasionato dall'esercizio delle funzioni di voto, bensì sarebbe

stato strettamente connesso e correlato con tale esercizio. Né

sarebbe possibile distinguere tra attività di voto regolare ed

attività irregolare senza sindacare le modalità di espressione del

voto.

5. - In prossimità dell'udienza tutte le parti costituite hanno

depositato memorie.

La Camera dei deputati confuta le deduzioni della procura di Roma,

sostenendo innanzitutto l'infondatezza delle eccezioni di

inammissibilità. Quanto alla prima, relativa al contenuto della

deliberazione di sollevare il conflitto, la Camera rileva che, in

generale, là dove è ammessa la difesa tecnica, non sarebbe logico

considerare preclusa la deduzione in giudizio di ogni motivo ritenuto

giuridicamente idoneo a provare il fondamento dell'iniziativa e,

nella specie, gli artt. 64 e 68 della Costituzione si troverebbero in

un rilevante rapporto di coerenza sistematica.

Quanto alla seconda eccezione, riguardante l'omessa pronuncia della

Camera circa l'insindacabilità dei comportamenti dei deputati

indagati, la memoria sottolinea che la Camera stessa avrebbe in tutti

i suoi atti contestato in radice il potere dell'autorità giudiziaria

ordinaria di interferire nel procedimento legislativo, censurando

anche l'erronea individuazione da questa effettuata dell'art. 68

della Costituzione, quale unica norma costituzionale rilevante nella

fattispecie.

Per ciò che concerne infine la terza eccezione di

inammissibilità, la difesa della Camera sostiene che la mera

eventualità della condanna penale e delle sue conseguenze sugli atti

della Camera non renderebbe privo il conflitto del requisito

dell'attualità, poiché, a questo fine, sarebbe sufficiente la sola

turbativa dell'esercizio delle attribuzioni, potendo anche mancare

del tutto un atto che dia occasione al conflitto: è proprio in

questo senso che si dovrebbe interpretare, secondo la ricorrente,

l'art. 38 della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul

funzionamento della Corte costituzionale). Il problema all'esame

della Corte riguarderebbe immediatamente il funzionamento

dell'assemblea per la parte disciplinata dal regolamento della

Camera, trattandosi di una contestazione che investirebbe le

modalità di espressione di due voti, e cioè una materia

procedimentale riservata al regolamento stesso dall'art. 72 della

Costituzione.

In replica alle deduzioni della procura sul merito del conflitto,

la Camera afferma la non pertinenza del richiamo all'art. 64, terzo

comma, della Costituzione, che riguarderebbe materia, quale la

determinazione dei quorum di validità delle deliberazioni della

Camera, diversa dal voto dei cittadini elettori previsto dall'art.

48.

La Costituzione poi non prevederebbe alcuna deroga alle norme che

garantiscono piena autonomia al Parlamento e competenza esclusiva

sulle leggi alla Corte costituzionale, non potendosi certo

interpretare in tal senso l'obbligo imposto al pubblico ministero di

esercitare l'azione penale (art. 112 della Costituzione). L'invasione

della sfera di autonomia del Parlamento e dei suoi componenti

nell'esercizio delle funzioni, si consumerebbe, d'altra parte, con

qualsiasi tipo di atto o di comportamento che determini dall'esterno

impedimenti, controlli o turbative perché il Parlamento sarebbe,

anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, una

istituzione che si autodisciplina, risultando incondizionata

l'attribuzione ad esso delle sue competenze, della loro

regolamentazione, degli strumenti di vigilanza e di sanzione,

dell'interpretazione e dell'applicazione del regolamento, almeno per

quanto non previsto direttamente dalla Costituzione.

La difesa della Camera ricorda infine che le sezioni unite penali

della Corte di cassazione, con sentenza del 12 marzo 1983, avrebbero

negato la giurisdizione di qualsiasi autorità giudiziaria sugli atti

delle commissioni parlamentari di inchiesta, affermando, tra l'altro,

che non sarebbe ipotizzabile alcun illecito dei membri del Parlamento

nell'esercizio delle funzioni proprie del loro mandato.

6. - Il Senato della Repubblica espone nella memoria difensiva il

proprio convincimento - in merito alla prima eccezione di

inammissibilità sollevata dalla procura di Roma - circa la

correttezza del richiamo effettuato dal ricorso della Camera non solo

all'art. 64 della Costituzione, ma anche all'art. 68, primo comma,

della Costituzione: le due norme sarebbero, infatti, in un rapporto

di inscindibile connessione funzionale e l'ambito oggettivo del

conflitto verrebbe definito solo dall'atto introduttivo. Quanto alla

seconda eccezione di inammissibilità, la decisione di sollevare

conflitto implicherebbe, secondo il Senato, di per sé,

l'affermazione nel caso concreto della insindacabilità stabilita

dall'art. 68, primo comma, della Costituzione, né sarebbe possibile

escludere nella specie l'esercizio delle funzioni parlamentari, in

quanto lo stesso art. 68 garantirebbe ogni attività compiuta dal

parlamentare all'interno e all'esterno delle Camere, comunque

connessa con le funzioni derivanti dalla carica.

Anche l'eccezione relativa al difetto di attualità della lesione e

alla conseguente inammissibilità del ricorso, sarebbe, ad avviso del

Senato, infondata, essendo sufficiente a provocare indebite

interferenze il semplice svolgimento di attività di indagine da

parte dell'autorità giudiziaria ordinaria sull'attività legislativa

della Camera dei deputati.

Nel merito, secondo la difesa del Senato, sussisterebbe la

lamentata violazione dell'art. 64 della Costituzione da parte

dell'autorità giudiziaria: la peculiare collocazione dei regolamenti

parlamentari nel sistema delle fonti comporterebbe la potestà di

disciplinare i procedimenti di formazione della volontà

parlamentare, con il solo limite delle norme costituzionali, ma con

la sottrazione di tale competenza alla stessa legge ordinaria e con

la conseguente possibilità per le sole Camere di individuare sia le

corrette modalità di svolgimento delle funzioni parlamentari, sia le

conseguenze giuridiche dei comportamenti difformi da quanto stabilito

nei regolamenti. La materia del presente conflitto riguarderebbe la

sfera più tipica dell'autonomia parlamentare: il procedimento di

deliberazione e di votazione, la cui regolamentazione non può che

essere riservata a ciascun ramo del Parlamento. Né mancherebbero nel

regolamento della Camera le sanzioni per il caso concreto,

riconducibile ad una grave irregolarità nell'espressione di un voto.

7. - Nella memoria della procura della Repubblica si deduce un

nuovo motivo di parziale inammissibilità del ricorso della Camera:

poiché in esso si lamenterebbe la violazione di competenze (quali la

proclamazione dei risultati della votazione e la verifica della

regolarità di questa) attribuite in via esclusiva al presidente

dell'assemblea in materia di procedimento legislativo, il conflitto

avrebbe dovuto essere sollevato, sotto tale profilo, dallo stesso

Presidente della Camera.

La procura della Repubblica ribadisce poi che, avendo la Camera dei

deputati lamentato la lesione ad opera della autorità giudiziaria

della propria potestà normativa ed "operativa", garantita dall'art.

64 della Costituzione, non vi sarebbe necessità di soffermarsi sui

profili attinenti all'immunità parlamentare di cui all'art. 68,

primo comma, della Costituzione, se non per confutare la tesi della

difesa del Senato, secondo cui il voto espresso da un deputato in

luogo di un altro costituirebbe non già un mero ed illecito

comportamento materiale, bensì un vero e proprio "voto", espresso

nell'esercizio delle funzioni e pertanto insindacabile, ancorché

"irregolare". Sul punto la difesa della Procura sottolinea che

l'esercizio di "funzioni pubbliche", che sarebbe stato affermato

dall'autorità giudiziaria con riferimento all'attività posta in

essere dai due indagati, si ricollegherebbe esclusivamente al loro

status di parlamentari e alla attività di voto da questi esercitata,

nell'occasione, in nome proprio; tale qualificazione non potrebbe

estendersi però alla concomitante attività di "sostituzione" dei

colleghi assenti.

La procura sostiene ancora che l'iniziativa giudiziaria,

riguardante illeciti ascritti a parlamentari fuori dall'esercizio

delle loro funzioni, non lederebbe in alcun modo l'autonomia

legislativa del Parlamento: infatti, la funzione legislativa nella

specie sarebbe già stata esercitata e avrebbe avuto modo di

svolgersi senza interferenze, esaurendosi con l'approvazione

dell'atto in discussione. Né l'autonomia delle Camere potrebbe

ritenersi lesa per il fatto che l'eventuale sentenza di condanna di

parlamentari potrebbe incidere sull'attestazione di approvazione

della votazione effettuata dal Presidente: oggetto dell'indagine

sarebbe infatti soltanto il comportamento illecito ascritto ai due

deputati, mentre le eventuali conseguenze in ordine alla attività

svolta dal Presidente non rileverebbero.

Le assemblee parlamentari, d'altra parte, non potrebbero dettare

norme interne o esercitare una giurisdizione domestica in

sostituzione rispettivamente delle norme e della giurisdizione

dell'ordinamento penale generale; né potrebbero essere considerate

surrogatorie di quelle penali le norme disciplinari contenute nei

regolamenti parlamentari, finalizzate al buon funzionamento e alla

organizzazione delle Camere. Ad avviso della difesa della procura,

le immunità parlamentari e l'autonomia regolamentare ed

organizzativa delle Camere costituirebbero eccezioni,

costituzionalmente previste, al principio della rilevanza per

l'ordinamento generale degli atti e dei comportamenti dei

parlamentari: in particolare, l'art. 68, primo comma, della

Costituzione, costituendo deroga al principio di eguaglianza e ad

altri fondamentali principi costituzionali, sarebbe di stretta

interpretazione e comporterebbe di conseguenza la piena

responsabilità del parlamentare secondo le norme generali, per tutto

quanto egli compia fuori dall'esercizio delle sue funzioni, ancorché

nelle aule del Parlamento. Nella specie, la Camera, sollevando il

conflitto, avrebbe implicitamente escluso che le indagini intraprese

dall'autorità giudiziaria incidessero sull'art. 68, primo comma,

della Costituzione: conseguentemente, non potrebbe, attraverso il

richiamo dell'art. 64, far valere un'irresponsabilità che sarebbe

del tutto estranea alla previsione costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione promosso dalla Camera dei

deputati, sul quale questa Corte è chiamata a decidere, trae origine

dalle indagini avviate dalla procura della Repubblica presso il

tribunale di Roma nei confronti di due deputati inquisiti in

relazione alle ipotesi di reato previste dagli artt. 479 e 494 del

codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in

atti pubblici e, rispettivamente, sostituzione di persona), nonché

dal provvedimento del giudice per le indagini preliminari del

tribunale di Roma con il quale è stata esclusa l'applicabilità alla

specie dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e disposta la

trasmissione degli atti del procedimento in corso alla Camera dei

deputati. Nell'ipotesi accusatoria che ha dato luogo all'anzidetto

procedimento penale tali deputati si sarebbero falsamente attribuiti,

nella seduta della Camera del 16 febbraio 1995, la qualifica e

l'identità di altri parlamentari assenti, votando in luogo di

questi. Nella prospettazione della ricorrente l'attività della

autorità giudiziaria avrebbe leso le attribuzioni garantite alla

Camera dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione, dai quali si

desumerebbe il principio di assoluta insindacabilità delle attività

poste in essere dai singoli deputati nell'esercizio di funzioni

parlamentari.

2. - Con l'ordinanza n. 269 del 1996, questa Corte ha dichiarato

ammissibile il conflitto, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, "restando impregiudicata, atteso il carattere meramente

delibatorio della presente pronuncia, ogni ulteriore decisione anche

in punto di ammissibilità". L'esito di quella delibazione deve

essere confermato in questa fase di cognizione piena, sia sotto il

profilo soggettivo del conflitto, sia sotto il profilo oggettivo.

Quanto al primo profilo, deve ribadirsi, in conformità alla

giurisprudenza ormai consolidata, la legittimazione di ciascuna

Camera a promuovere, attraverso il suo Presidente e sulla base di una

conforme delibera dell'assemblea, conflitti di attribuzione tra

poteri dello Stato. Entrambe le Camere sono infatti da ritenere

competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartengono, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, allorché vengano in considerazione "attribuzioni

rivendicate in nome dell'indipendenza e dell'autonomia di ciascun

ramo del Parlamento" (sentenza n. 129 del 1981). Del pari

indubitabile è la legittimazione - in questo caso passiva - del

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma,

essendo insegnamento costante di questa Corte che i singoli organi

giurisdizionali svolgono le loro funzioni in posizione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita (sentenze n. 1150 del 1988

e n. 231 del 1975 e ordinanze n. 6 del 1996 e n. 68 del 1993). La

legittimazione a resistere al conflitto deve essere inoltre

riconosciuta alla procura della Repubblica presso il tribunale di

Roma, poiché il pubblico ministero, ai sensi dell'art. 112 della

Costituzione, è titolare dell'attività di indagine finalizzata

all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (sentenze n. 420 del

1995, n. 462, n. 463 e n. 464 del 1993).

Sotto il profilo oggettivo, la Camera, negando che il comportamento

di due suoi membri, ai quali viene rivolto l'addebito di aver fatto

figurare la presenza di deputati assenti e di aver espresso il voto

in luogo di questi, possa essere sottoposto ad indagine ed

accertamento da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, lamenta

la violazione della posizione di autonomia e di indipendenza che la

Costituzione le garantisce. Sussiste pertanto, indubbiamente, la

materia di un conflitto per la delimitazione della sfera di

attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali,

che questa Corte è chiamata a risolvere.

Legittimato ad intervenire nel presente conflitto deve essere,

infine, ritenuto il Senato della Repubblica al quale la notifica del

ricorso è stata estesa in forza dell'ordinanza n. 269 del 1996;

l'identica posizione costituzionale delle due Camere in merito alle

questioni delle quali si controverte rende opportuno accordare anche

all'altra Camera la facoltà di interloquire.

3. - Prima di passare allo scrutinio di merito, devono essere

esaminate alcune eccezioni di carattere processuale avanzate dalla

difesa della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Secondo una prima eccezione farebbe difetto, nella specie, il

requisito della attualità della lesione delle attribuzioni della

Camera, che potrebbero essere, in ipotesi, compromesse solo da una

sentenza di condanna dei parlamentari.

Questa prima eccezione, con la quale in sostanza si nega, seppure

implicitamente, anche la qualità di potere dello Stato del

procuratore della Repubblica, non può essere accolta. Solo se questa

Corte fosse stata adìta a scopo meramente consultivo, per

pronunciarsi, cioè, su ipotesi astratte, l'eccezione avrebbe avuto

fondamento, ma è pacifico che, ai fini dell'ammissibilità dei

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, è richiesto solo

l'interesse ad agire, "la cui sussistenza è necessaria e sufficiente

a conferire al conflitto gli indispensabili caratteri della

concretezza e dell'attualità" (sentenza n. 420 del 1995). E non può

negarsi, nel caso di specie, che il requisito dell'interesse sia già

pienamente presente a seguito dell'attività di indagine promossa

dalla Procura della Repubblica nei confronti di due ex deputati e

della ordinanza adottata il 23 maggio 1996 dal giudice per le

indagini preliminari del tribunale di Roma, su conforme richiesta

della procura della Repubblica, con la quale si dichiara di voler

procedere. Il conflitto in cui si versa, pertanto, non è meramente

ipotetico, ma reale e concreto e scaturisce dall'attività posta in

essere, in relazione ad un caso specifico, da organi della autorità

giudiziaria requirente e, rispettivamente, giudicante.

Infondata, inoltre, è l'eccezione secondo la quale la

legittimazione a proporre il conflitto spetterebbe non alla Camera

dei deputati, bensì al suo Presidente. V'è in primo luogo la

difficoltà di ricostruire, sulla base delle norme costituzionali,

una sfera di attribuzioni propria del Presidente di Assemblea

parlamentare così ampia da comprendere la tutela dell'indipendenza

della Camera di appartenenza. La Costituzione, infatti, gli

attribuisce esplicitamente, oltre alla presidenza dell'assemblea

(art. 63, primo comma), il potere di convocazione straordinaria (art.

62, secondo comma), quello di essere ascoltato dal Presidente della

Repubblica nell'ipotesi di scioglimento (art. 88, primo comma), e,

quanto al Presidente della Camera, la convocazione e la presidenza

del Parlamento in seduta comune (art. 63, secondo comma), quanto al

Presidente del Senato, la supplenza del Capo dello Stato (art. 86,

primo comma). Ogni altro compito del presidente di assemblea è

rimesso alla disciplina dei regolamenti parlamentari. Poiché in

questo caso il ricorso introduttivo del presente giudizio mira a

tutelare la complessiva posizione di autonomia costituzionalmente

riconosciuta alla Camera dei deputati e non già una specifica

attribuzione del suo presidente, legittimata a proporre il conflitto

è la medesima Camera.

Deve essere del pari disattesa l'eccezione di inammissibilità che

muove da una presunta divergenza tra la delibera con la quale la

Camera ha deciso di proporre il conflitto, in cui risulta indicata

solo la violazione dell'art. 64 della Costituzione, e il ricorso

proposto dinanzi a questa Corte, nel quale si lamenta anche

l'asserita violazione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione,

concernente l'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni

espresse dai membri delle Camere. Va rilevato che la corrispondenza

tra il contenuto del ricorso e quello della deliberazione propositiva

deve essere valutata in relazione ai profili essenziali del

conflitto, dovendosi riconoscere alla difesa tecnica piena autonomia

nello svolgimento della tesi affermata dalla parte (sentenza n. 302

del 1995). Nella specie, la difesa della Camera si è limitata,

appunto, ad un apporto tecnico poiché ha argomentato la lesione

della attribuzione e, in definitiva, della prerogativa

dell'insindacabilità degli atti delle Camere, non solo dall'art. 64,

ma anche dall'art. 68 della Costituzione, considerando entrambe le

disposizioni concorrenti, insieme all'art. 72, a definire un ambito

di attività parlamentare sottratto alla interferenza dell'autorità

giudiziaria ordinaria.

Infondata è infine l'ulteriore eccezione di inammissibilità del

ricorso, svolta dalla difesa della Procura sul presupposto che,

spettando alla Camera pretendere dall'autorità giudiziaria

l'applicazione dell'immunità di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione, la contraria affermazione contenuta nell'ordinanza 23

maggio 1996 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di

Roma avrebbe richiesto alla Camera stessa una pronuncia sul merito,

anziché una deliberazione di sollevare conflitto di attribuzione,

essendo semmai rimessa all'autorità giudiziaria la facoltà di

proporre ricorso avverso la deliberazione parlamentare. Va però

osservato che il conflitto promosso dalla Camera dei deputati non fa

leva esclusivamente sull'art. 68, primo comma, della Costituzione,

ché anzi questa disposizione è invocata per argomentare l'esistenza

e la latitudine dell'autonomia garantita alle Camere. L'invasione

della sfera di autonomia della Camera dei deputati è dedotta dalla

ricorrente sull'espresso rilievo che l'autorità giudiziaria, avendo

affermato la sindacabilità del comportamento dei due ex deputati

alla luce del solo art. 68, primo comma, abbia sottaciuto dell'art.

64 della Costituzione, che detta sfera di autonomia direttamente

tutela. In questo caso, lo schema procedimentale delineato da questa

Corte a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988, che postula il

previo apprezzamento della Camera di appartenenza in ordine alla

sindacabilità delle espressioni o dichiarazioni del parlamentare che

si assumano eccedenti la sua funzione - apprezzamento sul quale

soltanto si esercita il controllo di questa Corte in sede di

conflitto - non può operare automaticamente, per le ragioni di cui

tra breve si dirà.

4. - Con il progressivo dissolversi della loro originaria

giustificazione storica, che era di preservazione del ruolo della

rappresentanza politica in un contesto nel quale anche

l'amministrazione della giustizia era condizionata dal potere

esecutivo, l'inquadramento delle immunità parlamentari nell'attuale

sistema costituzionale ha assunto una oggettiva e sempre più

evidente problematicità. Con lo statuto di indipendenza dal quale è

assistito l'ordine giudiziario, la questione della funzione di quelle

immunità - che la nostra Costituzione, come altre costituzioni

dell'Occidente, perpetuando una delle più salde tradizioni del

parlamentarismo, ha riconosciuto - si è venuta delineando in maniera

in parte diversa. Il disegno costituzionale è suscettibile di

alimentare aspettative virtualmente antagonistiche, che si richiamano

sia ai valori dell'indipendenza e terzietà del giudice, sia al

valore della libertà politica del Parlamento. È quindi

comprensibile che il rapporto tra giudice e membri del Parlamento

possa manifestarsi in termini di conflitto proprio con riguardo alla

consistenza e ai limiti delle immunità parlamentari ovvero,

simmetricamente, con riguardo ai limiti dell'attività giudiziaria

nei confronti delle Camere.

In effetti, sul tema delle immunità parlamentari si registrano due

opposte tendenze, che si rispecchiano in parte nel presente

conflitto. Da un lato, una rilevante accentuazione del principio di

eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge conduce a ritenere, in

linea di principio, inammissibile la sottrazione dei membri del

Parlamento alle regole del diritto comune e a postulare la

sottoposizione alla giurisdizione di ogni loro comportamento. In

questa chiave, le disposizioni costituzionali dalle quali si è

storicamente argomentata l'esistenza di una sfera più o meno estesa

di autonomia parlamentare intesa come area protetta dall'interferenza

del potere giurisdizionale sono lette in senso fortemente

restrittivo, così da renderle più rispondenti alle istanze di una

moderna democrazia parlamentare che rifiuta posizioni di privilegio.

Sull'opposto versante, una configurazione della autonomia delle

Assemblee rappresentative in termini di assolutezza vorrebbe

sottratti a qualsiasi forma di sindacato esterno, in primo luogo al

sindacato del giudice penale, tutti i comportamenti dei membri delle

Camere dovunque tenuti e in qualunque modo collegati all'esercizio

delle loro funzioni, ritenendosi tale prerogativa coessenziale alla

sovranità del Parlamento.

Né l'una né l'altra visione trova rispondenza nei principi

costituzionali che definiscono la posizione delle Camere nei

confronti del potere giurisdizionale. Da tali principi risulta un

equilibrio razionale e misurato tra le istanze dello Stato di

diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio

della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione

di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di

difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia

parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare

alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà.

Sono infatti coperti da immunità non tutti i comportamenti dei

membri delle Camere, ma solo quelli strettamente funzionali

all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere

legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del

diritto comune i comportamenti estranei alla ratio giustificativa

dell'autonomia costituzionale delle Camere, nel senso di cui ora si

dirà.

5. - Il principio di eguaglianza non si spinge fino al punto di

postulare l'attitudine della legge penale a penetrare in ogni ambito

della vita parlamentare. Ad una visione onnipervasiva del diritto

penale si oppone il principio della autonomia delle Camere e la

correlativa garanzia della non interferenza della giurisdizione

nell'attività delle istituzioni rappresentative. Lo statuto di

garanzia delle assemblee parlamentari risulta infatti definito, e al

tempo stesso delimitato quanto alla sua operatività, da un unitario

e sistematico insieme di disposizioni costituzionali, fra le quali

campeggiano gli artt. 64 e 72. Essi riservano ai regolamenti

parlamentari, votati a maggioranza assoluta da ciascuna Camera,

l'organizzazione interna e, rispettivamente, la disciplina del

procedimento legislativo per la parte non direttamente regolata dalla

Costituzione. In particolare, la formula di cui al primo comma

dell'art. 64 della Costituzione - come questa Corte ha già osservato

- non riguarda soltanto l'autonomia normativa, ma si estende al

momento applicativo delle norme regolamentari, include la scelta

delle misure atte ad assicurarne l'osservanza e comporta, di

necessità, la sottrazione a qualsiasi giurisdizione degli strumenti

intesi a garantire il rispetto del diritto parlamentare (sentenza n.

129 del 1981).

È, in ultima analisi, l'autonomia delle funzioni delle Camere il

bene protetto, come dimostra del resto il regime

dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati

nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma,

della Costituzione). Nella giurisprudenza della Corte questa sfera di

libertà non si atteggia come privilegio di un ceto politico, né

solo come garanzia individuale dei membri delle Camere, ma anche come

tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a

sua volta alla protezione di un'area di libertà della rappresentanza

politica. Non a caso la difesa di questa prerogativa parlamentare non

è rimessa al solo interessato, ma appartiene alle Camere come

attribuzione propria (sentenza n. 1150 del 1988).

6. - In base agli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione si può

dunque affermare l'esistenza di una sfera di autonomia garantita alle

Camere; si tratta ora di definirne i contorni e di tracciare la linea

di confine tra i comportamenti dei membri delle Camere posti sotto il

presidio di tale garanzia e quelli che non possono sfuggire al

diritto comune.

È in primo luogo dalla considerazione del regime costituzionale

dei beni coinvolti nelle singole fattispecie che deve essere desunta

e identificata la linea di confine. Quando tali comportamenti ledano

beni di cui siano portatori singoli parlamentari, soccorre la

distinzione tra diritti che agli stessi parlamentari spettano come

persone e diritti che appartengono loro quali membri delle Camere e

sono perciò immediatamente connessi al loro specifico status; di

questo costituendo anzi la puntualizzazione in termini di posizioni

soggettive. I primi possiedono lo statuto costituzionale proprio dei

diritti, dal quale traggono una naturale vocazione giurisdizionale

(art. 24 della Costituzione), che non può essere sacrificata alla

autonomia delle Camere, poiché è certo che questa non comporta

l'alienazione totale di ciascuna persona, con tutti i propri diritti,

alla comunità parlamentare della quale fa parte. Sono pertanto da

ritenere del tutto estranei al peculiare regime di insindacabilità

degli atti o dei comportamenti "interni" le attività poste in essere

in violazione dei diritti della persona, le quali conservano integro

il loro regime e postulano il sindacato del giudice civile, o anche

penale quando la loro tutela sia rafforzata dalla legge con norme

incriminatrici.

I diritti la cui titolarità ed il cui esercizio abbiano come

presupposto lo status di parlamentare e ne connotino la funzione

possiedono, invece, uno statuto fondato sulla Costituzione e plasmato

dal principio di autonomia delle Camere. È in relazione a tali

diritti che la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o

penale si afferma con la massima cogenza, in quanto essa è

finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 72 e

68 della Costituzione: la garanzia del libero agire del Parlamento

nell'ambito suo proprio e l'esclusiva competenza di ciascuna Camera a

prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che

incidano negativamente sulle funzioni dei singoli parlamentari e che

pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. Tra questi

comportamenti, aventi una natura squisitamente funzionale, è

certamente da includersi l'esercizio del voto in Parlamento, alla

pari - del resto - con l'esercizio di ogni altra funzione derivante

dalla disciplina dei procedimenti parlamentari o dalle norme di

organizzazione che ciascuna Camera si sia data autonomamente.

Quando i comportamenti dei membri delle Camere trovino nel diritto

parlamentare la loro esaustiva qualificazione, nel senso che non

esista alcun elemento del fatto che si sottragga alla capacità

qualificatoria del regolamento, non possono venire in considerazione

qualificazioni legislative diverse, interferenti o concorrenti, anche

se da queste possa risultare il rafforzamento di un giudizio di

disvalore già desumibile dalla stessa disciplina regolamentare; non

può pertanto essere ammesso, in simili casi, un sindacato esterno da

parte dell'autorità giudiziaria. Proprio in ciò consiste, infatti,

la riserva normativa - che include il momento applicativo - posta

dagli artt. 64 e 72 della Costituzione a favore di ciascuna Camera.

Si può anzi dire che l'essenza della garanzia contro l'interferenza

di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere è data

proprio dalla esclusività della capacità qualificatoria che il

regolamento parlamentare possiede allorché la disciplina da esso

posta sia circoscritta all'organizzazione interna di ciascuna Camera,

ai procedimenti parlamentari e allo svolgimento dei lavori.

7. - Nel sistema costituzionale, in conclusione, si delinea in

maniera immediata e certa - salve le ipotesi di cui si dirà - il

confine tra l'autonomia del Parlamento e il principio di legalità.

Allorché il comportamento di un componente di una Camera sia

sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto

parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio

di legalità ed i molteplici valori ad esso connessi, quali che siano

le concorrenti qualificazioni che nell'ordinamento generale quello

stesso comportamento riceva (illegittimità, illiceità, ecc.), sono

destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e

al preminente valore di libertà del Parlamento che quel principio

sottende e che rivendica la piena autodeterminazione in ordine

all'organizzazione interna e allo svolgimento dei lavori.

Se viceversa un qualche aspetto di tale comportamento esuli dalla

capacità classificatoria del regolamento parlamentare e non sia per

intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga

beni personali di altri membri delle Camere o beni che comunque

appartengano a terzi), deve prevalere la "grande regola" dello Stato

di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono

normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i

beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della

Costituzione).

Il confine tra i due distinti valori (autonomia della Camere, da un

lato, e legalità-giurisdizione, dall'altro) è posto sotto la tutela

di questa Corte, che può essere investita, in sede di conflitto di

attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato

dall'attività dell'altro.

I soli casi in cui l'identificazione della linea di confine è più

problematica sono quelli nei quali alcuni beni morali della persona,

che è la Costituzione stessa a qualificare inviolabili (onore,

reputazione, pari dignità), vengono a collidere con

l'insindacabilità dell'opinione espressa dal parlamentare, che è

momento insopprimibile (e, ben può dirsi, anch'esso inviolabile),

della libertà della funzione. La fisiologica interferenza tra due

situazioni di libertà genera in tal caso un conflitto tra valori

dotati entrambi di cogenza costituzionale, in relazione al quale

questa Corte ha già delineato il modello procedimentale di

composizione che si è poc'anzi ricordato (sentenze n. 129 del 1996 e

n. 1150 del 1988).

8. - Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte i comportamenti

dei membri della Camera che il procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Roma e il giudice per le indagini preliminari dello

stesso tribunale ritengono penalmente rilevanti e sottoponibili

all'attività di indagine e di accertamento della autorità

giudiziaria ordinaria sono tutti esaustivamente qualificabili alla

luce del diritto parlamentare, e si sottraggono pertanto ad ogni

rimedio diverso dai mezzi di tutela del corretto svolgimento dei

lavori previsti dal regolamento parlamentare.

I reati di falso ideologico e di sostituzione di persona (artt.

479 e 494 del codice penale), per i quali l'autorità giudiziaria sta

procedendo, riguardano beni la cui esigenza di tutela non trascende

l'esclusiva competenza della Camera a deliberare ed applicare il

regolamento parlamentare, a pretenderne la puntuale osservanza da

parte di tutti i suoi membri e ad irrogare le sanzioni interne per

l'ipotesi di inosservanza. I fatti sottostanti al reato di falso

ideologico, dai quali muove l'ipotesi accusatoria, consisterebbero

nell'aver fatto risultare presenti e votanti parlamentari assenti. I

beni lesi in questa ipotesi riguardano le modalità del procedimento

di votazione, la regolarità della seduta, la correttezza del computo

dei parlamentari presenti, la regolarità dei verbali, i poteri

presidenziali di accertamento del voto e di proclamazione dei

risultati (articoli da 46 a 62 del regolamento della Camera; articoli

da 66 a 72 e da 107 a 120 del regolamento del Senato). Quanto poi

alla tutela del bene della fede pubblica sottostante alla norma

incriminatrice, la lesione del quale l'autorità giudiziaria

intenderebbe accertare al fine della applicazione di una sanzione

penale, essa è, in questo caso, interamente assorbita dalla

valutazione circa il corretto svolgimento dei lavori parlamentari,

che solo la Camera è competente a compiere.

Considerazioni analoghe valgono per l'ipotesi del reato di

sostituzione di persona, che, nella prospettazione della difesa della

Procura della Repubblica resistente, proteggerebbe, nella specie, il

deputato sostituito contro l'usurpazione, da parte di altri

componenti della Camera, del suo diritto di voto. Si tratta invero di

un diritto del quale i parlamentari non sono titolari come singole

persone, ma come componenti del Parlamento. È da escludersi che la

tutela di tale diritto spetti all'autorità giudiziaria: la garanzia

che il voto sia esercitato personalmente deve essere apprestata dai

regolamenti parlamentari, l'applicazione dei quali è

insindacabilmente riservata alle Camere.

È vero che, in simili casi, possono venire in considerazione beni

costituzionali fondamentali per la democrazia, in relazione ai quali

una troppo rigida accezione dell'autonomia parlamentare potrebbe

essere ritenuta inappagante. Vi sono del resto ordinamenti, che

appartengono ad esperienze costituzionali non discoste dalla nostra,

nei quali lo statuto costituzionale dei parlamentari è tutelabile

innanzi agli organi di giustizia costituzionale. Una simile

prospettiva non si è ancora concretizzata nella esperienza del

nostro ordinamento, anche se la giurisprudenza di questa Corte si è

mostrata da sempre sensibile alle vicende che comportino la

compressione di diritti politici. L'insuscettibilità del diritto di

voto in Parlamento e, più in generale, dei diritti connessi allo

status di parlamentare di esser sottoposti alla tutela della

autorità giudiziaria ordinaria, civile o penale, è in ogni caso

momento essenziale dell'equilibrio tra i poteri dello Stato voluto

dalla Costituzione.

Non è, in conclusione, rinvenibile, nei fatti per i quali

l'autorità giudiziaria sta procedendo, alcun elemento o frammento

della concreta fattispecie che coinvolga beni o diritti che si

sottraggano all'esaustiva capacità classificatoria del regolamento

parlamentare (come invece accadrebbe, ad esempio, in presenza di

episodi di lesioni, minacce, furti ai danni di parlamentari,

corruzione, ecc.), sicché l'attività posta in essere dai membri

delle Camere in questione non può formare oggetto di attività

inquisitiva del pubblico ministero, né di accertamento da parte del

giudice.

9. - La soluzione del presente conflitto è dunque favorevole alla

Camera dei deputati alla luce del principio di legalità

costituzionale al quale devono conformarsi i rapporti tra poteri e,

nella specie, tra autorità giudiziaria e Parlamento. Tuttavia questa

Corte non può esimersi dall'osservare che, nello Stato

costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di

controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro

pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto

parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di

legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli

istituti della autonomia che presidiano la sua libertà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta al procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Roma, né al giudice per le indagini preliminari dello

stesso tribunale procedere nei confronti degli ex deputati Bonafini

Flavio e Tagini Paolo per i reati di cui agli artt. 479 e 494 del

codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in

atti pubblici e, rispettivamente, sostituzione di persona), in

relazione alla attività posta in essere dalle suddette persone, in

qualità di deputati, nel corso della votazione svoltasi nella seduta

della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995;

Annulla, conseguentemente, l'ordinanza del giudice per le indagini

preliminari del tribunale di Roma del 23 maggio 1996, nonché la

richiesta della procura della Repubblica presso lo stesso tribunale

del 3 maggio 1996, accolta con la suddetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 novembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:379 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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