Corte costituzionale

Ordinanza n. 269/1996

Altra decisione · depositata il 19/07/1996 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti

del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,

sorto a seguito del provvedimento in data 23 maggio 1996 del

tribunale di Roma, sezione giudice per le indagini preliminari,

ufficio 15, con cui è stata dichiarata la non applicabilità

dell'art. 68, primo comma, della Costituzione e la trasmissione alla

Presidenza della Camera dei deputati degli atti del procedimento a

carico degli ex deputati Bonafini Flavio e Tagini Paolo, indagati in

ordine ai reati di cui agli artt. 479 e 494 del codice penale perché

in concorso con deputati assenti si attribuivano falsamente la

qualifica e l'identità di altri parlamentari nella partecipazione

alla seduta della Camera dei deputati del 16 febbraio 1995 e,

successivamente, partecipavano alle operazioni di voto attestando

falsamente la presenza e l'espressione del voto da parte di due

deputati non presenti in aula, depositato l'11 luglio 1996 ed

iscritto al n. 63 del registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 17 luglio 1996 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che, nel corso del procedimento a carico degli ex deputati

Bonafini Flavio e Tagini Paolo, indagati in ordine ai reati di cui

agli artt. 478 e 494 del codice penale per avere, nella seduta della

Camera dei deputati del 16 febbraio 1995, attestato la presenza e

l'espressione del voto da parte di due deputati non presenti in aula,

il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,

con ordinanza del 23 maggio 1996, su conforme richiesta della procura

della Repubblica, ha dichiarato la non applicabilità dell'art. 68,

primo comma, della Costituzione e disposto la trasmissione degli atti

del procedimento alla Presidenza della Camera dei deputati;

che, considerando tale provvedimento lesivo della posizione

costituzionale di indipendenza del Parlamento e dell'autonomia delle

sue funzioni, quali risultano fra l'altro dagli artt. 64 e 68 della

Costituzione, la Camera dei deputati, con ricorso depositato in data

11 luglio 1996, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato contro il tribunale di Roma sezione giudice indagini

preliminari (ufficio 15);

che la Camera dei deputati chiede a questa Corte:

a) di dichiarare che spetta ad essa, ai sensi degli artt. 64 e

68 della Costituzione, il potere di esercitare insindacabilmente

l'attività legislativa, in particolare nella parte disciplinata dai

regolamenti parlamentari, anche per quel che attiene alla valutazione

del comportamento dei parlamentari nel corso delle votazioni;

b) di annullare conseguentemente l'ordinanza del giudice per le

indagini preliminari di cui in epigrafe;

c) di annullare, per quanto possa occorrere, le richieste della

procura della Repubblica presso il tribunale di Roma (pervenute alla

cancelleria del giudice per le indagini preliminari il 16 maggio

1996) in ordine alla inapplicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione, riaffermando la competenza esclusiva della Camera

a pronunciarsi in proposito;

Considerato che, in questa fase del controllo sulla ammissibilità

del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai

sensi dell'art. 37, commi terzo e quarto, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, la Corte è chiamata a valutare, in camera di consiglio e

senza contraddittorio, se esista la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza;

che ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dall'art.

37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della configurabilità

di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, infatti, la Camera dei deputati è legittimata a sollevare

il presente conflitto a tutela della propria posizione costituzionale

e dell'esercizio delle proprie funzioni;

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del

giudice per le indagini preliminari a resistere al conflitto, essendo

costante insegnamento di questa Corte che i singoli organi

giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena

indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare

legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti in

conflitti di attribuzione (cfr. ordinanze n. 68 del 1993; n. 38 del

1986; nn. 228 e 229 del 1975; e sentenze n. 1150 del 1988 e n. 231

del 1975);

che anche la legittimazione della procura della Repubblica presso

il tribunale di Roma a resistere al conflitto deve essere

riconosciuta, essendo chiesto, anche se in via eventuale,

l'annullamento di un atto ad essa riferibile e finalizzato

all'esercizio dell'azione penale ed essendo riconosciuto da questa

Corte che il pubblico ministero è legittimato ad essere parte nei

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto - ai

sensi dell'art. 112 della Costituzione - è il titolare diretto ed

esclusivo dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio

obbligatorio dell'azione penale (sentenze n. 420 del 1995 e nn. 462,

463 e 464 del 1993);

che, sotto il profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dalla

ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite;

che, pertanto, in questa sede, il ricorso deve essere dichiarato

ammissibile, restando impregiudicata, atteso il carattere meramente

delibatorio della presente pronuncia, ogni ulteriore decisione anche

in punto di ammissibilità;

che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo

1953, n. 87, deve ritenersi interessato al conflitto anche il Senato

della Repubblica, essendo in discussione la posizione costituzionale

delle Camere nei confronti di altri poteri dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla

Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Roma - sezione

giudice per le indagini preliminari (ufficio 15);

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

alla ricorrente della presente ordinanza;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al tribunale di Roma - sezione giudice per

le indagini preliminari e alla procura della Repubblica presso il

tribunale di Roma, entro il termine di quindici giorni dalla

comunicazione di cui sopra;

c) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza, entro il medesimo termine, siano notificati al Senato

della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:269 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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