Art. 474 c.p. — Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.

[2]Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 febbraio 1953

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art474 · fonte del testo

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