Art. 446 c.p. — Confisca obbligatoria
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((In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1986 al 11 luglio 1990
