Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6

e 25 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041 (disciplina della produzione,

del commercio e dell'impiego degli stupefacenti), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 ottobre 1970 dal tribunale di Venezia nel

procedimento penale a carico di Widmer Martin Josef, iscritta al n. 364

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 22 del 27 gennaio 1971;

2) ordinanza emessa il 9 ottobre 1970 dal tribunale di Novara nel

procedimento penale a carico di Gigante Antonio ed altri, iscritta al

n. 38 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1970 dal giudice istruttore del

tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Romano

Giacomina e Gasser Adelaide, iscritta al n. 43 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del

24 marzo 1971;

4) ordinanza emessa il 27 gennaio 1971 dal giudice istruttore del

tribunale di Siracusa nel procedimento penale a carico di Germano

Carmelo ed altri, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 21

aprile 1971;

5) ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Baccalini Luigi ed altri, iscritta al

n. 136 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

6) ordinanza emessa il 31 marzo 1971 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di O' Brien L. Katherine ed altri,

iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971.

Visti gli atti di costituzione di Widmer Martin Josef e di Lyon

Peter e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Adolfo Gatti, per il Lyon, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, è stata istituita una

disciplina organica della produzione, del commercio e dell'impiego

degli stupefacenti, affidandosene all'allora Alto Commissariato per

l'igiene e sanità, ed ora Ministero della sanità, il controllo e la

vigilanza. La detta legge ha disposto, fra l'altro, con l'art. 3,

l'obbligo per la detta autorità amministrativa di compilare un elenco

delle sostanze o preparati stupefacenti, tenuto conto delle Convenzioni

internazionali, e sentito il Consiglio superiore di sanità, e con

l'art. 6 l'obbligatorietà dell'autorizzazione amministrativa per

importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi

titolo, impiegare o comunque detenere i preparati o le sostanze

indicate nel detto elenco degli stupefacenti, e, correlativamente, la

sanzione penale della reclusione da 3 a 8 anni e della multa da lire

300.000 a lire 4.000.000 per chiunque, senza la detta autorizzazione,

acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad

altri, impieghi o comunque detenga le sostanze o preparati suddetti.

Con l'art. 25 della stessa legge è stata anche disposta, fra l'altro,

l'obbligatorietà del mandato di cattura per le suddette infrazioni.

I menzionati artt. 3, 6 e 25 sono stati congiuntamente o

separatamente impugnati per assunta violazione del principio di

eguaglianza con ordinanze emesse dal tribunale di Novara il 9 ottobre

1970 nel procedimento penale a carico di Gigante Antonio ed altri; dal

tribunale di Venezia il 28 ottobre 1970 nel procedimento penale a

carico di Widmer Martin Josef; dal tribunale di Roma il 16 gennaio 1971

nel procedimento penale a carico di Baccalini Luigi ed altri ed il 31

marzo 1971 nel procedimento penale a carico di O'Brien L. Katherine ed

altri; dal g.i. presso il tribunale di Siracusa il 27 gennaio 1971 nel

procedimento penale a carico di Germano Carmelo ed altri.

Con l'ordinanza del tribunale di Novara si premette che, in

conformità della giurisprudenza della Cassazione, si dovrebbe ritenere

ancora parzialmente in vigore l'art. 446 del codice penale, per quanto

riguarda il traffico clandestino, la somministrazione ed il

procacciamento delle sostanze che, pur dotate di azione stupefacente,

non risultino tuttavia incluse nell'elenco di cui all'art. 3 della

citata legge n. 1041.

L'applicazione dell'una o dell'altra normativa, pertanto,

dipenderebbe unicamente dalla inclusione nell'elenco della sostanza

stupefacente oggetto dell'azione dell'imputato. Da tale circostanza

dipenderebbe, quindi, anche l'entità della pena cui il colpevole

andrebbe incontro, di gran lunga inferiore per le ipotesi soggette al

codice penale, che prevede appunto la reclusione da uno a tre anni e la

multa non inferiore a lire 8.000. Orbene, secondo l'ordinanza,

l'inclusione o meno delle sostanze in discorso nell'elenco non potrebbe

considerarsi indizio di una loro maggiore o minore pericolosità,

trattandosi sempre di sostanze ad effetto stupefacente, per cui

verrebbe meno la giustificazione della diversità di disciplina.

Gli stessi articoli sono stati anche impugnati con l'ordinanza del

giudice istruttore presso il tribunale di Siracusa, sotto analogo

profilo, specificandosi peraltro che il titolo del reato dipenderebbe

soltanto dall'essersi l'azione dell'imputato verificata prima o dopo

l'inclusione della sostanza nell'elenco degli stupefacenti, onde

l'applicazione di una piuttosto che di un'altra disciplina penale

dipenderebbe solo da un atto della pubblica Amministrazione.

Coerentemente con tale impostazione, dovrebbe ravvisarsi una violazione

del principio di eguaglianza anche nel fatto che, a norma dell'art. 25

citato, il cittadino sarebbe passibile di cattura obbligatoria solo in

funzione dell'avvenuta inclusione o meno delle sostanze detenute

nell'elenco suddetto.

L'art. 6, isolatamente, e limitatamente ai commi primo e quarto

(obbligo dell'autorizzazione all'importazione ecc., e sanzioni penali

per chi acquista ecc. stupefacenti senza l'autorizzazione stessa) è

stato impugnato poi con l'ordinanza del tribunale di Venezia nel

presupposto che gli elevati minimi della pena edittale detentiva e

pecuniaria prevista in misura eguale per tutte le ipotesi delittuose

ivi contemplate non consentirebbero al giudice di adeguare la misura

della sanzione al fatto, ponendo in particolare sullo stesso piano il

detentore di quantità minime per uso personale, e lo spacciatore

abituale.

Anche l'art. 25 della legge sarebbe illegittimo perché

l'obbligatorietà del mandato di cattura equiparerebbe le assai diverse

situazioni ivi contemplate ai fini della valutazione della loro

pericolosità sociale, operando una valutazione irrazionale specie in

relazione alle ipotesi di detenzione di minimi quantitativi per uso

personale.

L'art. 6 predetto è stato impugnato anche con le citate ordinanze

del tribunale di Roma, secondo cui la norma, stabilendo un identico

trattamento per condotte diverse, quali dovrebbero ritenersi le varie

ipotesi ivi previste e punite, imporrebbe una sperequazione

particolarmente evidente ed irragionevole per il caso della semplice

detenzione di stupefacenti raffrontata al commercio delle sostanze

medesime, senza che sulla irrazionalità di tale trattamento possa

comunque incidere la possibilità di graduare la pena ai sensi

dell'art. 133 del codice penale ovvero l'applicazione di eventuali

attenuanti, perché la rilevanza della lamentata uniformità di

disciplina andrebbe esclusivamente riferita alla struttura della norma

incriminatrice, e non alla fase della sua concreta applicazione.

Nelle due ordinanze l'impugnazione è espressamente riferita a

quella parte della norma che punisce chi "comunque detiene" sostanze

stupefacenti.

Sotto diverso profilo, gli artt. 3 e 6 sono infine stati impugnati

con l'ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Milano.

Quel giudice richiama anzitutto la giurisprudenza della Corte

costituzionale secondo cui le singole voci degli elenchi cui fa

riferimento l'art. 3 costituiscono indicazioni particolareggiate che,

per le variabili forme delle sostanze e per le continue e rinnovate

indagini cui sono soggette, si sottraggono ad una anticipata

specificazione da parte della legge, e sono comunque fuori del precetto

penale che riceve intera la sua enunciazione con la generale

imposizione del divieto. Peraltro, prosegue l'ordinanza, a tale

statuizione è seguita una serie di pronunzie della giurisprudenza

ordinaria che hanno ritenuto, in modo ormai pacifico, la parziale

sopravvivenza dell'art. 446 c.p. alla entrata in vigore della legge

speciale, con la conseguenza che l'inserimento di un determinato

stupefacente nell'elenco fungerebbe da condizione unica e determinante

per l'applicazione al caso della legge speciale in luogo della norma

del codice penale, con le sensibili differenze di rigore delle pene ivi

previste. Ciò conferirebbe agli elenchi stessi la qualificazione di

veri e propri elementi costitutivi del precetto penale speciale, mentre

si tratterebbe di statuizioni puramente amministrative, e come tali

"non elevabili alla dignità di legge formale". Né, oltretutto, la

unitarietà e certezza della qualificazione delle sostanze indicate

dall'elenco sarebbe sempre vantaggiosa ai fini della giustizia

sostanziale perché per alcune sostanze occorrerebbe rivedere i criteri

di inclusione negli elenchi in base alle più recenti acquisizioni

scientifiche in materia.

Da quanto premesso, secondo il giudice a quo, deriverebbe la

violazione del principio di legalità della pena di cui all'art. 25

della Costituzione, che, come testualmente si esprime l'ordinanza,

"pone l'accento sul carattere di operatività e di efficacia della

norma, caratteri questi che hanno il loro fondamento e la loro fonte

produttiva nell'operato del Parlamento". Sarebbe inoltre anche violato

l'art. 76 della Costituzione perché le specifiche e determinate

condizioni previste dalla detta norma costituzionale per l'attività

legislativa delegata non risulterebbero osservate nel procedimento con

cui sono stati compilati ed emanati i detti elenchi.

Le ordinanze sopra menzionate sono state notificate e comunicate

come per legge e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Nella causa proveniente dal tribunale di Venezia si è costituito

avanti a questa Corte Widmer Martin Josef, rappresentato e difeso

dall'avv. Loredano Corbi, che ha depositato tempestivamente le

deduzioni difensive, con cui si associa alle argomentazioni contenute

nell'ordinanza di rinvio.

Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato nei termini le proprie deduzioni.

L'Avvocatura osserva che la questione sarebbe infondata perché le

varie ipotesi previste dall'art. 6 impugnato, e particolarmente anche

la mera detenzione di stupefacenti per uso personale, costituirebbero,

secondo la consapevole ed oculata scelta del legislatore, fatti di

gravità tale da comportare l'equiparazione ai fini delle sanzioni, e

l'emissione del mandato di cattura obbligatorio.

D'altra parte, la valutazione della congruenza fra reato e pena,

secondo la giurisprudenza di questa Corte, apparterrebbe alla politica

legislativa, con esclusione del sindacato in sede di giudizio di

legittimità costituzionale, salvo che l'eventuale sperequazione assuma

dimensioni tali da non risultare sorretta da ogni benché minima

giustificazione.

Questa circostanza non ricorrerebbe, ovviamente, nella specie,

poiché la norma troverebbe giustificazione nel dilagare dell'uso della

droga e nell'esigenza di tutelare la salute pubblica, mentre il giudice

avrebbe comunque la possibilità di applicare la pena entro minimi e

massimi di assai ampia latitudine, fermo restando il principio della

esistenza di quel minimo di capacità a porre in pericolo i beni a

tutela dei quali la detenzione preventiva viene predisposta.

Nella causa proveniente dal tribunale di Roma (ordinanza emessa il

16 gennaio 1971) si è altresì costituito Lyon Peter, rappresentato e

difeso dall'avv. Adolfo Gatti, che ha depositato ritualmente le

proprie deduzioni.

La difesa svolge le argomentazioni enunciate nell'ordinanza,

insistendo sulla mancanza di giustificazione della equiparazione sotto

la medesima sanzione delle varie ipotesi contemplate dalla norma

impugnata, e sulla irrilevanza della possibilità da parte del giudice

di graduare la pena, poiché ciò avverrebbe comunque in base a

disposizioni esterne alla norma impugnata, e comunque potrebbero

trovare applicazione indifferentemente in tutte le ipotesi di cui

all'art. 6. Considerato in diritto :

1. - Con le suindicate ordinanze dei tribunali di Venezia, Novara,

Roma e dei giudici istruttori di Siracusa e di Milano vengono proposte

questioni di legittimità costituzionale che riguardano disposizioni,

connesse e interdipendenti, della stessa legge 22 ottobre 1954, n.

1041, e che sono basate su motivi in parte comuni.

È, pertanto, del caso la riunione dei rispettivi giudizi, onde

pervenire ad unica, globale decisione.

2. - Secondo l'ordinanza del giudice istruttore di Milano sarebbe

profilabile una questione di legittimità degli artt. 3, 6, quarto

comma, e 25 della legge del 1954 in quanto la struttura del reato e le

sue conseguenze sanzionatorie sarebbero ivi esclusivamente collegate e

condizionate agli elenchi delle sostanze stupefacenti disposti dal

Ministro per la sanità: i quali elenchi, pur privi del crisma di legge

formale, diverrebbero pertanto elementi costitutivi della previsione

normativa, con violazione della garanzia data dal principio di

legalità, di cui l'art. 25 della Costituzione impone l'osservanza.

La questione non è fondata.

Trattasi di questione uguale a quella già decisa dalla Corte,

nella stessa materia, con sentenza n. 36 del 1964.

Il valore e la posizione che l'elenco degli stupefacenti assume, in

relazione alla struttura del processo penale, sono stati ivi ampiamente

considerati.

È stato ritenuto che, ai fini della riserva di legge, la formula

di cui all'art. 6, quarto comma, della legge speciale indica tutti i

necessari e sufficienti elementi costitutivi del precetto penale: la

condotta vietata e l'oggetto materiale del reato. Le singole voci degli

elenchi, sottratte per loro natura ad anticipata predeterminazione e

soggette ad aggiornamenti successivi, anche in relazione ad accordi

internazionali, costituiscono indicazioni particolareggiate atte ad

offrire al giudice la garanzia, estesa a tutti gli Stati aderenti, di

una unitaria, e ufficialmente controllata, qualificazione di sostanze

stupefacenti.

In mancanza di opposte deduzioni, che siano basate su motivi

conducenti ad una revisione del problema, la Corte ritiene di dovere

confermare la validità dei predetti principi informatori, riguardanti

i rapporti tra legislazione penale e potestà amministrativa, principi

che, successivamente alla sentenza suindicata, sono stati ribaditi, per

casi analoghi, con sentenze n. 96 del 1964; n. 26 del 1966; n. 61 del

1969; n. 69 del 1971.

Pur dichiarandosi propenso a seguire, in tesi generale, la

surriferita giurisprudenza della Corte, il giudice istruttore di Milano

perviene, tuttavia, a mantenere il dubbio di costituzionalità delle

impugnate disposizioni della legge speciale, sempre per contrasto col

principio di legalità. Ciò perché la riconosciuta coesistenza di

dette disposizioni con quella dell'art. 446 del codice penale sul

commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti (non

comprese in elenchi) porrebbe in evidenza, per via di confronto, e

rivelerebbe che gli elenchi, lungi dallo star fuori del precetto penale

"vi ineriscono intimamente, condizionandone l'applicazione ed i suoi

limiti".

L'assunto è manifestamente infondato.

A parte la contraddittorietà della motivazione, l'ordinanza non

tiene conto di quanto chiaramente detto, dimostrato e portato a

conseguenza nella citata sentenza n. 36 del 1964: la quale ha posto in

rilievo il parallelismo tra la formula generica del codice e quella

specifica della legge speciale, riconoscendo la perdurante validità

della prima, cui la seconda non fa che aggiungere ulteriori elementi di

certezza, costituiti dalla predeterminazione, su scala internazionale,

del risultato di accertamenti tecnici. In altre parole, non sono i

limiti di operatività dell'art. 446 cod. pen. a conferire agli elenchi

previsti dalla legge speciale quel carattere di elementi costitutivi

del reato che, indipendentemente da quanto disposto dall'art. 446, non

hanno, per loro stessa natura, come si è dimostrato e qui viene

ribadito e come, in sostanza, l'ordinanza stessa ammette.

3. - Con la stessa ordinanza viene, inoltre, prospettata

l'incostituzionalità delle suindicate disposizioni della legge

speciale, sotto il profilo di un loro contrasto con l'art. 76 della

Costituzione che detta le condizioni ed i limiti della delega di

esercizio della funzione legislativa.

La questione è parimenti e manifestamente non fondata, poiché le

precedenti considerazioni e gli accennati richiami bastano ad escludere

che si tratti, nel caso, di delega da comprendersi nell'ambito

dell'art. 76. La mera elencazione di sostanze stupefacenti, demandata

al Ministro per la sanità, non è atto di legislazione delegata bensì

atto di accertamento amministrativo della capacità intrinseca di dette

sostanze a conseguire gli scopi vietati dalla legge.

4. - Con l'ordinanza del tribunale di Novara viene sollevata

questione di costituzionalità degli artt. 3 e 6 della legge speciale

in confronto all'art. 446 cod. pen. ed in riferimento al principio di

eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione.

Si assume che la disciplina differenziata in materia, derivante

dalla inserzione o meno di sostanze stupefacenti nei predisposti

elenchi, si basa su dati formali ed esteriori, mentre in realtà, anche

le sostanze, pur genericamente indicate nell'art. 446, non possono che

ritenersi anche esse, salvo accertamenti tecnici, dotate di potere

tossico.

L'assunto va respinto. Con ordinanza n. 15 del 1971 questa Corte ha

dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione, in

considerazione che la maggiore severità delle sanzioni stabilite dalla

legge speciale, ha la sua razionale giustificazione nel fatto che

l'inserzione di determinate sostanze stupefacenti negli elenchi a

seguito di valutazioni e controlli ministeriali, ne denota la

particolare pericolosità e la maggiore potenzialità di documento: il

che basta a dar ragione del trattamento differenziato. L'attuale

questione è posta negli stessi termini e la Corte ribadisce la stessa

soluzione.

5. - Con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di

Siracusa, il contrasto con l'art. 3 Cost. viene prospettato sotto

ulteriore aspetto, sempre riconducibile alla coesistenza di norme.

Si assume che la diversità di trattamento tra legge ordinaria e

speciale viene in definitiva a dipendere unicamente da un atto che

costituisce prerogativa esclusiva della pubblica Amministrazione.

Ma si è già accennato nel numero precedente alle ragioni di più

efficace tutela che debbono guidare la pubblica Amministrazione nella

compilazione degli elenchi. A parte inoltre quanto già detto circa la

natura giuridica degli elenchi in rapporto al comando penale generale

(su di che l'ordinanza affaccia non valide riserve) la Corte osserva

che, essendo l'addotta prerogativa giustificata, come sopra ritenuto,

dalla pubblica finalità da conseguire in modo pronto ed inequivoco,

viene manifestamente a cadere, per diversità di situazioni, la censura

di irrazionale trattamento differenziato.

6. - Con le due ordinanze del tribunale di Roma, l'art. 6, quarto

comma, della legge speciale del 1954 è denunciato, in riferimento

all'art. 3 Cost., in quanto, punendo con eguale sanzione detentiva e

pecuniaria, sia nel minimo che nel massimo, chi "comunque detiene"

stupefacenti, tanto a scopo di commercio quanto senza fini speculativi,

ma per uso personale, non tiene conto delle condizioni soggettive ed

oggettive delle rispettive condotte, da ritenersi sostanzialmente

diverse.

Con l'ordinanza del tribunale di Venezia si deducono gli stessi

motivi, estendendoli alla comminatoria del mandato di cattura, in ogni

caso obbligatorio, di cui all'art. 25 della legge speciale. In

particolare, si pone l'accento sul fatto che la legge colloca sullo

stesso piano e assoggetta allo stesso rigoroso trattamento restrittivo

della libertà personale, sia i detentori di quantitativi, anche

minimi, di droga per uso personale, sia gli spacciatori o ricettatori

abituali a scopo di lucro, di quantitativi, sovente di rilevante

consistenza.

7. - La Corte rileva, anzitutto, che le ordinanze di questo gruppo

non contestano ed anzi presuppongono come legittima la comminatoria di

sanzioni penali anche a carico di coloro che, pur senza farne

commercio, detengano, per uso non autorizzato, sostanze stupefacenti.

Ciò in conformità dell'interpretazione data dalla giurisprudenza

ordinaria all'inciso "comunque detiene" contenuto nell'art. 6 della

legge speciale, nel senso di ritenere comprensiva nella formula e

razionale nel concetto anche l'ipotesi di detenzione senza fini di

lucro.

Siffatta ipotesi, sotto l'egida del principio di tutela della

pubblica salute, consacrato nell'art. 32 Cost., si inserisce come parte

del tutto, nel quadro generale e nel ciclo operativo completo, della

lotta, con mezzi legali, su tutti i fronti, contro l'alto potere

distruttivo dell'uso della droga e contro il dilagare del suo contagio,

giunto ad un livello di manifestazioni, anche delittuose, tale da

suscitare, in misura sempre più preoccupante, turbamento dell'ordine

pubblico e di quello morale. Dall'aggravarsi della situazione è

derivata la necessità di supplire alla insufficienza dei preesistenti

rimedi sanzionatori, con l'estendere le ipotesi di reato oltre quelle

già previste, sia dal ricordato art. 446 cod. pen. sul commercio di

sostanze stupefacenti, sia dall'art. 729 stesso codice sull'abuso di

dette sostanze con ripercussioni esteriori di stati soggettivi di

alterazione psichica. Ciò sempre con salvezza del principio di non

imputabilità nel caso di cui all'art. 95 del codice penale.

L'esame della questione, così come proposta dalle ordinanze di

rinvio, deve, tuttavia, rimanere concentrato sul punto riguardante la

dedotta incostituzionalità del pari trattamento sanzionatorio

penalistico imposto per situazioni, che si assume siano sostanzialmente

diverse e diversamente graduabili nei presupposti e nelle finalità:

cioè situazioni che riguardano, dal punto di vista soggettivo,

speculatori sul vizio, da un lato, e detentori abusivi di prodotti

idonei ad alimentare il vizio, dall'altro.

La Corte osserva, tuttavia, che, per i motivi suaccennati, non si

tratta di situazioni diametralmente diverse, ma tra loro concorrenti,

rispetto al piano d'azione che il legislatore si è chiaramente

proposto. Diversa è, bensì, la materialità e la intenzionalità

delle rispettive condotte, ma è innegabile il nesso che l'una e

l'altra azione unisce nelle cause e negli effetti, con influenze

reciproche e condizionanti.

L'esigenza di un trattamento differenziato non viene ad essere, nel

caso, imposta dal rispetto del principio di cui all'art. 3 Cost. e

dalle sue implicazioni. Qui si tratta soltanto di problema che concerne

la congruenza tra reato e pena (con estensione al punto che nel sistema

riguarda anche l'emissione di mandato obbligatorio di cattura), intesa

sotto un profilo di graduabile proporzionalità equitativa, tenuto

conto della tipologia dell'azione delittuosa, in rapporto alla

personalità dei soggetti ed ai motivi del loro delinquere. Ciò anche

per meglio poter assegnare alla quantità di pena da irrogare, secondo

il grado di colpa, quel fine indirizzato alla rieducazione del

colpevole, evidenziato nell'art. 27 della Costituzione.

Ma, il compito di determinazione della misura delle sanzioni con la

loro armonizzazione, compito che ha in sé stesso un margine di

discrezionalità valutativa, spetta al potere legislativo ed ai suoi

indirizzi di politica giuridico-sociale e si sottrae al sindacato della

Corte, secondo più volte deciso (sentenze n. 45 del 1967; n. 109 del

1968; n. 45 e 114 del 1970; n. 22 del 1971).

Deve, per intanto, darsi atto che pende davanti alle Camere più di

un disegno e proposta di legge per una rielaborazione della materia

sotto aggiornate prospettive, meritevoli di ogni considerazione. Ma,

nel riaffermare qui il principio della separazione delle competenze e

rimanendo nei limiti delle proprie funzioni istituzionali, la Corte non

può che concludere, sul punto in esame, nel senso della non fondatezza

della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041,

sulla disciplina della produzione, commercio e impiego di stupefacenti,

sollevate, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del

tribunale di Milano in riferimento agli artt. 25 e 76 della

Costituzione;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge suindicata, sollevata, con

l'ordinanza in epigrafe, dal tribunale di Novara, nei confronti

dell'art. 446 del codice penale ed in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

c) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, 6 e 25 della stessa legge suindicata,

sollevata dal giudice istruttore presso il tribunale di Siracusa in

riferimento all'art. 3 della Costituzione;

d) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 6, primo e quarto comma, e dell'art. 25 della legge

suindicata, sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal tribunale di

Venezia e dal tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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