Codice penale

Art. 446 c.p. — Confisca obbligatoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 1975. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di sostanze stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

[2]La pena e' aumentata se alcuna delle sostanze suddette e' venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione d'infermita' o deficienza psichica, o a chi e' dedito all'uso di sostanze stupefacenti.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 1975

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art446 · fonte del testo

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