Art. 446 c.p. — Confisca obbligatoria
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[1]Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di sostanze stupefacenti, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
[2]La pena e' aumentata se alcuna delle sostanze suddette e' venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione d'infermita' o deficienza psichica, o a chi e' dedito all'uso di sostanze stupefacenti.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 30 dicembre 1975
