Codice penale

Art. 423 c.p. — Incendio

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[1]Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da tre a sette anni.

[2]La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 71/1979

    Questione infondata
    16 luglio 1979

    Nell'ambito delle scelte di politica criminale riservate alla discrezionalita` del legislatore, non e` ipotizzabile ed e` quindi infondata una censura, ancorata al parametro dell'art. 3, primo comma, Cost., che investe la disciplina generale di una determinata materia. È pertanto infondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 423 e 449 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita` di trattamento fra chi incendia la cosa propria e chi incendia la cosa altrui, in quanto nella prima ipotesi il reato e` punibile solo se sia in concreto accertato che dal fatto sia derivato pericolo per l'incolumita` pubblica, mentre nella seconda ipotesi tale accertamento non e` richiesto essendo il pericolo sempre presunto. Se e` vero, infatti, che, perche` si abbia il delitto di incendio su cosa altrui, non basta un qualunque fuoco volontariamente appiccato, ma occorrono una entita` dell'incendio ed una collocazione della cosa incendiata idonee, nella circostanza data, a provocare pericolo per l'incolumita` pubblica, sicche` le fattispecie dell'incendio di cosa altrui e dell'incendio di cosa propria finiscono per essere sotto questo aspetto assai ravvicinate, e` anche vero che la scelta legislativa relativa all'incendio di cosa propria, nel richiedere l'accertamento in concreto della reale esistenza del pericolo per la pubblica incolumita`, potrebbe apparire ispirata a criteri superati e non piu` rispondente ad una corretta valutazione del diritto di proprieta` e dei modi del suo godimento, correlati al fine di assicurarne la funzione sociale, nonche` incongrua rispetto alla oggettivita` giuridica del reato di incendio. Il giudice a quo, invece, ritiene che in ogni caso per la punibilita` dell'incendio si dovrebbe verificare un pericolo accertabile in concreto, ossia deduce l'illegittimita` della disciplina generale dettata dall'art. 423, primo comma, c.p. dal diverso trattamento riservato, in via derogatoria, dal cpv. dello stesso articolo a chi incendia la cosa propria. In tal modo, pero`, si invoca una applicazione del principio di uguaglianza in senso inverso a quello naturale, presupponendo inesattamente che tra le diverse scelte cui il legislatore avrebbe potuto accedere, solo quella adottata a chi incendia la cosa propria (rapportata ad un pericolo accertabile anziche` presunto) abbia ragionevolezza intrinseca. In ogni caso, le scelte del legislatore sono espressione di una discrezionalita` che, in quanto riferita a due fattispecie tipiche a costituire le quali e` stato preso in considerazione anche il rapporto (di proprieta` oppure no) tra l'agente e la cosa incendiata, rende costituzionalmente non censurabile la differenza di trattamento dell'una rispetto all'altra. - cfr. sent. n. 286/1974.

    Art. 423 c.p. · Art. 449 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 58/1977

    Questione infondata
    30 marzo 1977

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 423, primo comma, e 449, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non subordinano la punibilità dell'agente all'insorgenza del pericolo per l'incolumità pubblica - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - essendo stata, la stessa questione, già dichiarata infondata con sent. n. 286 del 1974, e non sussistendo nuovi motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

    Art. 423 c.p. · Art. 449 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 286/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    La garanzia costituzionale della difesa è riconosciuta dall'art. 24 Cost. entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. Se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorché si tratti di cosa altrui - non è consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumità pubblica, ciò non dipende da una limitazione di carattere processuale; bensì dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, c.p., mentre qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione della corrispondente fattispecie. Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., anch'esso richiamato dal giudice a quo. Orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioè un evento potenzialmente idoneo a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo col ravvicinare le fattispecie - di cui si assume la disparità - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria. Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa.

    Art. 428 c.p. · Art. 423 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art423 · fonte del testo

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