Codice penale

Art. 425 c.p. — Circostanze aggravanti

[1]Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena e' aumentata se il fatto e' commesso: 172

[2]1° su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

[3]2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, ((su aziende agricole,)) o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

[4]3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

[5]4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

[6]5° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 AGOSTO 2000, N. 220, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275. 172 7

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

L. 21 novembre 2000, n. 353

172

La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 5) che "All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424"." Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 6) che "All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) e' abrogato". Le medesime modifiche erano state precedentemente disposte dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220, convertito con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275.

Testo vigente dal 9 novembre 2021

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 novembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 2000 al 9 novembre 2021. 3 parole aggiunte.

2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, aggiunto: su aziende agricole, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art425 · fonte del testo

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