Codice penale

Art. 428 c.p. — Naufragio, sommersione o disastro aviatorio

[1]Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietari, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

[2]La pena e' della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto e' commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti.

[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta', se dal fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

7

Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Testo vigente dal 25 maggio 1945

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 286/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    La garanzia costituzionale della difesa è riconosciuta dall'art. 24 Cost. entro i confini della configurazione della situazione giuridica di diritto sostanziale. Se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorché si tratti di cosa altrui - non è consentito di provare la mancanza di pericolo concreto per l'incolumità pubblica, ciò non dipende da una limitazione di carattere processuale; bensì dal fatto che la ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo comma, c.p., mentre qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un pericolo concreto rientra nella configurazione della corrispondente fattispecie. Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito dell'art. 3 Cost., anch'esso richiamato dal giudice a quo. Orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od incendio, cioè un evento potenzialmente idoneo a creare la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, il diritto vivente finisce se non con l'identificare, certo col ravvicinare le fattispecie - di cui si assume la disparità - di un naufragio o di un incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria. Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa.

    Art. 428 c.p. · Art. 423 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 25 maggio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art428 · fonte del testo

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