Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt.

423, primo comma, 428, primo comma, e 449, primo comma, del codice

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 marzo 1972 dal giudice istruttore del

tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Coianiz

Giovanni ed altro, iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 30

agosto 1972;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1973 dal tribunale di Pisa nel

procedimento penale a carico di Sammicheli Franco, iscritta al n. 342

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 263 del 10 ottobre 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Venezia, con ordinanza

13 marzo 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il

dubbio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della norma contenuta nell'art. 428, primo comma, del

codice penale, richiamato dal successivo art. 449, nella parte in cui

non richiede - per la sussistenza del reato nella condotta di colui che

determina il naufragio di nave altrui - che sia accertato l'insorgere

di un pericolo concreto e reale per la pubblica incolumità.

La questione è stata sollevata nel procedimento penale a carico di

Giovanni Coianiz e di Giancarlo Gianni, chiamati a rispondere,

rispettivamente, di naufragio di nave di altrui proprietà e di

naufragio di nave propria. L'imbarcazione di proprietà del Gianni era

venuta in collisione con quella della guardia di finanza, guidata dal

Coianiz, per l'inosservanza, da parte di entrambi, delle norme sulla

navigazione lagunare.

Escluso che, nella ipotesi in esame, fosse derivato un pericolo

effettivo per la pubblica incolumità, il giudice istruttore ha

ravvisato una disparità di trattamento per essere il pericolo posto

come elemento integrativo solo per il caso di naufragio di nave propria

e non anche di nave altrui.

Secondo il giudice a quo, i reati previsti dal citato art. 428

sarebbero volti a tutelare esclusivamente l'incolumità pubblica, e non

anche la proprietà.

Dinanzi a questa Corte non si sono costituite le parti private.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente

intervenuto, l'Avvocatura generale dello Stato chiede che la questione

sia dichiarata non fondata, accennando pure alla sua irrilevanza.

Al riguardo assume, anzitutto, che erroneamente sarebbero state

elevate imputazioni differenti a carico dei due prevenuti: e ciò

perché nella compartecipazione nel delitto colposo - sia che si

profili come concorso di cause (art. 110 cod. pen.), sia che si profili

come cooperazione (art. 113 cod. pen.) - l'unicità dell'evento

comporterebbe unicità di reato.

Nel merito, l'Avvocatura sostiene che, comunque, il diverso

trattamento punitivo non manca di una sua logica, tenuto conto del

carattere plurioffensivo dei delitti contro l'incolumità pubblica, per

essere le norme incriminatrici dirette a tutelare anche interessi

particolari, come, nel caso, quello relativo al patrimonio. Il che

renderebbe razionale che il pericolo concreto alla pubblica incolumità

debba essere dimostrato allorché la lesione sia posta in essere su

cosa propria e sia, invece, presunto juris et de jure allorché la

lesione concerna cosa altrui.

2. - Analoga questione di legittimità costituzionale degli artt.

449, primo comma, e 423, primo comma, cod. pen., "nella parte in cui

non subordinano la punibilità dell'incendio di cosa altrui

all'insorgenza di pericolo per l'incolumità pubblica", è stata

prospettata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo

comma, Cost., dal tribunale di Pisa, nel procedimento penale a carico

di Franco Sammicheli, con ordinanza 11 giugno 1973, nella quale si fa

espresso richiamo agli argomenti addotti dal giudice istruttore del

tribunale di Venezia.

Il diritto di difesa sarebbe vulnerato per la presunzione assoluta

di pericolo per la pubblica incolumità, che darebbe luogo, altresì,

ad una ingiustificata disparità tra proprietario e non proprietario.

Neppure in tale giudizio dinanzi a questa Corte vi è stata

costituzione di parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto, chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :

1. - Il giudice istruttore del tribunale di Venezia ha denunziato

a questa Corte l'art. 428, primo comma, del codice penale e il

tribunale di Pisa l'art. 423, primo comma, dello stesso codice,

entrambi richiamati dall'art. 449, per l'asserito contrasto col

principio di eguaglianza, in quanto, mentre il pericolo per la pubblica

incolumità viene presunto allorché il fatto di reato (naufragio od

incendio) sia posto in essere dal non proprietario, viene richiesto il

pericolo concreto allorché il soggetto attivo sia proprietario della

cosa. Il tribunale di Pisa ha rawisato il contrasto anche col diritto

di difesa.

2. - Le due cause riguardano questioni analoghe e possono, quindi,

essere riunite e decise con unica sentenza.

3. - Se ed in quanto, alla stregua dell'interpretazione data dalle

ordinanze dei giudici a quibus (in conformità a quella accolta dalla

Cassazione), l'elemento materiale dei due delitti (naufragio ed

incendio) non differisca nelle ipotesi dolose e nelle ipotesi colpose,

vale a dire, ammesso che, nelle ipotesi colpose, gli elementi

costitutivi o integrativi restino immutati (per il non proprietario e

per il proprietario) e ripetano i facsimile delle corrispondenti

ipotesi dolose, la rilevanza risulta manifesta.

4. - La questione è tuttavia infondata.

Sotto il profilo del contrasto con l'art. 24 Cost. è

giurisprudenza di questa Corte che la garanzia costituzionale della

difesa è riconosciuta entro i confini della configurazione della

situazione giuridica di diritto sostanziale. E nella specie, appunto,

se a colui che cagiona l'incendio o il naufragio - allorché si tratti

di cosa altrui - non è consentito di provare la mancanza di pericolo

concreto per l'incolumità pubblica, ciò non dipende da una

limitazione di carattere processuale, bensì dal fatto che la

ricorrenza di un pericolo concreto non costituisce un elemento delle

fattispecie penali previste dagli artt. 423, primo comma, e 428, primo

comma, mentre, qualora si tratti di cosa altrui, il verificarsi di un

pericolo concreto rientra nella configurazione delle corrispondenti

fattispecie (artt. 423, secondo comma, e 428, terzo comma).

Ne consegue che il relativo profilo confluisce nell'ambito

dell'art. 3 Cost., addotto - come si è sopra avvertito - a paradigma

di legittimità sia dal giudice istruttore di Venezia, sia dal

tribunale di Pisa.

5. - orbene, tenendo anche conto che per la sussistenza dei reati

di naufragio e di incendio di cosa aliena è necessario che si

verifichi un evento che possa qualificarsi, appunto, naufragio od

incendio, cioè un evento tale che sia potenzialmente idoneo - se pur

non concretamente - a creare la situazione di pericolo per la pubblica

incolumità (per l'incendio sono richieste la vastità, la violenza, la

capacità distruttiva, la diffusibilità del fuoco), il diritto vivente

finisce, se non con l'identificare, certo col ravvicinare assai le

fattispecie - di cui si assume la disparità - di un naufragio o di un

incendio posti in essere su cosa altrui oppure su cosa propria.

Non ricorre, comunque, la violazione dell'art. 3 Cost., rientrando

la disciplina differenziata in una non irrazionale scelta legislativa

che, tra l'altro, potrebbe trovare la sua giustificazione nella diversa

valutazione del comportamento del soggetto, secondo che incida sulla

cosa altrui o su quella propria: il che corrisponde alla osservazione

contenuta nella Relazione sul progetto del vigente codice penale, che

"la soluzione accolta si ispira alla conciliazione del rispetto del

diritto di proprietà con la necessità di difendere la pubblica

incolumità".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 428, primo comma, e 423, primo comma, del codice penale, in

relazione all'art. 449, primo comma, dello stesso codice, sollevate con

le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e

24, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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