Art. 420 c.p. — Attentato a impianti di pubblica utilità
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[1]((Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
[2]Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni)).
Testo in vigore dal 20 maggio 1978 al 14 gennaio 1994
