Art. 420 c.p. — Attentato a impianti di pubblica utilità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1978 al 14 gennaio 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

[2]Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni)).

Testo in vigore dal 20 maggio 1978 al 14 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione al delitto di pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti (art. 420), riesaminata la sanzione comminata dal progetto, essa mi parve troppo esigua nel minimo (quindici giorni di reclusione), e perciò elevai tale limite a sei mesi (da sei mesi a tre anni), trattandosi di un delitto che non può mai apparire lievissimo, dato il pericolo che può cagionare e il malvagio proposito del colpevole. TITOLO VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 154

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1967 al 20 maggio 1978. 9 parole tolte, 64 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 OTTOBRE 1967, N. 895aggiunto: Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

aggiunto: Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art420 · fonte del testo

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