Art. 420 c.p. — Attentato a impianti di pubblica utilità
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Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 ottobre 1967
