Art. 420 c.p. — Attentato a impianti di pubblica utilità

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 27 ottobre 1967. Leggi il testo vigente →

Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 ottobre 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione al delitto di pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti (art. 420), riesaminata la sanzione comminata dal progetto, essa mi parve troppo esigua nel minimo (quindici giorni di reclusione), e perciò elevai tale limite a sei mesi (da sei mesi a tre anni), trattandosi di un delitto che non può mai apparire lievissimo, dato il pericolo che può cagionare e il malvagio proposito del colpevole. TITOLO VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 154

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art420 · fonte del testo

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