Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In relazione al delitto di pubblica intimidazione col mezzo di materie esplodenti (art. 420), riesaminata la sanzione comminata dal progetto, essa mi parve troppo esigua nel minimo (quindici giorni di reclusione), e perciò elevai tale limite a sei mesi (da sei mesi a tre anni), trattandosi di un delitto che non può mai apparire lievissimo, dato il pericolo che può cagionare e il malvagio proposito del colpevole. TITOLO VI. Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 154

Che cosa è cambiato dal 27 ottobre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 27 ottobre 1967. 45 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 OTTOBRE 1967, N. 895

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art420 · fonte del testo

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