Art. 416-ter c.p. — Scambio elettorale politico-mafioso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 2014 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

[1]((Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

[2]La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma)).

Testo in vigore dal 18 aprile 2014 al 3 agosto 2017

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 416-ter c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 14344/2025

    11 aprile 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro l’ordine pubblico, ha affermato che, ai fini dell’integrazione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter cod. pen., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, in quanto la norma incriminatrice richiede soltanto che l’accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di essi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non che il patto illecito intervenga nell’imminenza della consultazione elettorale e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi elettorali.

    Art. 416-ter c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 18 aprile 2014

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 18 aprile 2014. 24 parole tolte, 51 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottieneaggiunto: Chiunque accetta la promessa di tolto: voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo aggiunto: procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio tolto: della aggiunto: dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro aggiunto: o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

aggiunto: La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalita' di cui al primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art416ter · fonte del testo

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