Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/11/1957 · relatore Gaspare Ambrosini

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, prima

parte, del Cod. pen., promosso con l'ordinanza 13 dicembre 1956 del

Pretore di Mineo emessa nel procedimento penale a carico di Scaccianoce

Sebastiano, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44

del 16 febbraio 1957 ed iscritta al n. 22 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1957 la relazione del

Giudice Gaspare Ambrosini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento penale a carico di Scaccianoce Sebastiano,

imputato del reato di cui all'art. 404, prima parte, Cod. pen., per

avere in un pubblico esercizio di bar offeso la religione dello Stato

mediante vilipendio di immagine sacra, il Pretore di Mineo, su

richiesta della difesa e del P.M., propose, con ordinanza del 13

dicembre 1956, la questione di legittimità costituzionale dell'art.

404 Cod. pen., e ordinò la sospensione del procedimento penale a

carico dello Scaccianoce e la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

Nell'ordinanza il Pretore ha rilevato che la norma dell'art. 404

Cod. pen., come quelle degli artt. 402 e seguenti dello stesso codice,

è collegata al principio affermato nell'art. 1 del Trattato del

Laterano; che questo principio è in contrasto con la Costituzione

della Repubblica, che non attribuisce un particolare riguardo ad una

data religione; che il contrasto emerge ancora più evidente

allorquando nell'art. 8 della Costituzione si parla di libertà delle

confessioni religiose (Chiesa cattolica compresa) e di parità fra di

esse; "che, insomma, i principi sui rapporti tra Stato e Chiesa, quali

si evincono dalla Costituzione, sono lungi dal concordare con quelli

espressi dal citato articolo del Trattato e più specificamente dagli

artt. 402, 403, 404 Cod. pen. che fanno riferimento alla religione

dello Stato".

L'ordinanza suddetta è stata ritualmente notificata al Presidente

del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere

del Parlamento, nonché pubblicata, per disposizione del Presidente

della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

del 16 febbraio 1957.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocato

generale dello Stato, il quale ha dedotto:

che la norma dell'art. 404 Cod. pen., la quale assieme alle altre

degli articoli compresi nello stesso capo è intesa a tutelare il

sentimento religioso quale forza etico-sociale, non è incompatibile

con i principi della Costituzione e tanto meno con quelli degli artt. 7

e 8;

che l'art. 7, se per un verso mette in essere una norma strumentale

per la eventuale modificazione dei Patti lateranensi, per l'altro

assume un principio giuridico di carattere sostanziale, e cioè della

sopravvivenza dei Patti stessi dopo l'entrata in vigore della

Costituzione;

che il primo comma dell'art. 8 afferma il principio della libertà

delle varie confessioni religiose, ma non anche quello della parità

intrinseca tra esse;

che la diversità di tutela penale tra la religione cattolica e gli

altri culti, risultante dal raffronto dell'art. 404 con l'art. 406 Cod.

pen., egualmente si giustificherebbe, perché fondata su considerazioni

di politica criminale relative alla coscienza etica della Nazione

italiana nella quasi totalità di religione cattolica.

E pertanto ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la piena

validità ed efficacia della norma sancita nell'art. 404 Cod. pen. in

relazione agli artt. 7 e 8 della Costituzione.

In una memoria successiva all'atto di intervento, l'Avvocato

generale dello Stato ha ribadito le deduzioni suddette quanto al merito

della questione di legittimità costituzionale, ed ha sollevato

l'eccezione di inammissibilità o improponibilità della questione,

assumendo che "mancherebbe non solo ogni incidenza di costituzionalità

nel giudizio a quo, ma anche qualsiasi interesse dell'imputato a

sollevare l'eccezione di incompatibilità costituzionale tanto in

relazione all'art. 404 che in relazione all'art. 406, giacché,

trattandosi nella specie di vilipendio alla religione cattolica,

l'imputato medesimo non potrebbe pretendere, né il giudice potrebbe

concedergli, una riduzione di pena che si sostiene concettualmente

inapplicabile ai delitti contro tutte le religioni".

L'imputato non si è costituito in giudizio.

Nell'udienza pubblica di trattazione della causa il sostituto

avvocato generale dello Stato Raffaello Bronzini ha illustrato le

ragioni svolte nelle deduzioni scritte. Considerato in diritto :

Sull'eccezione di inammissibilità o improponibilità che

l'Avvocatura generale dello Stato propone in via pregiudiziale, si

osserva: che il giudizio a quo riguarda la violazione dell'art. 404,

prima parte, del Cod. pen., ai sensi del quale "chiunque in un luogo

destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende

la religione dello Stato, mediante vilipendio di cose che formino

oggetto di culto, o siano consacrate al culto o siano destinate

necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da

uno a tre anni"; che l'ordinanza del 13 dicembre 1956 del Pretore di

Mineo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio

rispetto a tale articolo in relazione agli artt. 7 e 8 della

Costituzione, mettendo in essere il presupposto del giudizio di

legittimità costituzionale; che, pertanto, non può trovare

accoglimento la suddetta eccezione di inammissibilità o

improponibilità.

Quanto al merito, è anzitutto da osservare che il criterio

informatore dell'art. 404 del Cod. pen. del 1930, come degli altri

articoli compresi nello stesso capo primo del titolo quarto del libro

quarto dello stesso codice, è diverso da quello adottato dal Cod. pen.

del 1889. Mentre il codice del 1889 mirava a proteggere direttamente

non tanto la religione in sé considerata, quanto la libertà religiosa

individuale, come si rileva anche dal fatto che le relative norme

penali erano collocate sotto il titolo: "Dei delitti contro la

libertà", il legislatore del 1930 ha inteso elevare ad obietto

specifico della tutela penale il sentimento religioso, tanto che ha

posto la norma dell'art. 404 sotto il titolo (IV) "Dei delitti contro

il sentimento religioso", e ciò, siccome si sottolinea nella relazione

ministeriale, in considerazione dell'importanza dell'idea religiosa,

che trascende l'esercizio di un diritto individuale e costituisce uno

dei valori morali e sociali attinenti all'interesse, oltre che del

singolo, della collettività: onde i delitti contro il sentimento

religioso sono nel sistema del codice del 1930 considerati come offese

ad un interesse collettivo.

È da notare, inoltre, che mentre il codice del 1889 stabiliva le

stesse pene per le offese alla libertà di tutti i culti, secondo

quanto ovviamente conseguiva dalla eguaglianza dei diritti individuali

che mirava a proteggere come manifestazioni di libertà religiosa; il

codice del 1930, invece, assunto ad oggetto autonomo di tutela penale

l'idea religiosa in sé, e quindi il suo valore sociale, ha posto la

religione cattolica in una situazione diversa da quella delle altre

confessioni religiose, stabilendo con l'art. 404 e con gli artt. 402,

403, 405, che riguardano tutti la religione cattolica e la qualificano,

come l'art. 1 del Trattato del Laterano, religione dello Stato, una

tutela penale differente da quella disposta dal successivo art. 406 in

relazione agli altri culti.

Questo sistema ha fondamento nella rilevanza che ha avuto ed ha la

Chiesa cattolica in ragione della antica ininterrotta tradizione del

popolo italiano, la quasi totalità del quale ad essa sempre

appartiene, nonché ha fondamento nella situazione giuridica

particolare che, in seguito alla composizione del dissidio tra lo Stato

e la Chiesa ed alla risoluzione della questione romana, è stata alla

Chiesa riconosciuta dai Patti lateranensi (Trattato e Concordato)

dell'11 febbraio 1929.

Ora, si tratta di vedere se tale sistema di diversa tutela penale

della religione cattolica rispetto agli altri culti, che è stato

adottato dal Cod. pen. del 1930, sia o non in contrasto con i principi

dell'ordinamento costituzionale successivamente instaurato, e

precisamente col sistema degli artt. 7 e 8 della Costituzione.

Va rilevato in primo luogo che nessun contrasto esiste col

principio dell'eguale libertà delle varie confessioni religiose che la

Costituzione proclama, laddove all'art. 8, primo comma, dispone che

"tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla

legge", giacché l'art. 404 Cod. pen. non limita affatto il libero

esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose,

né limita in nulla la condizione giuridica di chi professi un culto

diverso dal cattolico, la quale permane inalterata nella sua pienezza e

pari a quella di chi professa il culto cattolico, secondo quanto

dispone la norma dell'art. 19 della Costituzione.

E nessun contrasto vi è nemmeno per quanto si riferisce alla

diversa tutela penale che il Codice stabilisce per la religione

cattolica rispetto alle altre religioni.

Nell'ordinanza che ha proposto la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 404 Cod. pen., si dice che la Costituzione

repubblicana stabilisce per tutte le confessioni religiose (Chiesa

cattolica compresa) un regime, oltre che di libertà, anche di

"parità", e che "i principi sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa,

quali si evincono dalla Costituzione, sono lungi dal concordare con

quelli espressi dal citato articolo (art. 1) del Trattato e più

specificamente dagli artt. 402, 403, 404 Cod. pen., che fanno

riferimento alla religione dello Stato".

Ma questo assunto è infondato. In realtà il Costituente ha

dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la

Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le

quali non ne stabiliscono la "parità", ma ne differenziano invece la

situazione giuridica che è, sì, di eguale libertà (come dice l'art.

8, primo comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo

Stato.

Infatti, mentre l'art. 7, primo comma, dichiara che "lo Stato e la

Chiesa cattolica sono, ognuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani", l'art. 8, secondo comma, detta che "le confessioni religiose

diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri

statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico

italiano".

Inoltre, mentre l'art. 8, terzo comma, dispone che i rapporti dello

Stato con le confessioni religiose diverse dalla cattolica "sono

regolati per legge sulla base di intese con le rispettive

rappresentanze", l'art. 7, secondo comma, detta che i rapporti con la

Chiesa cattolica "sono regolati dai Patti lateranensi" e che "le

modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono

procedimento di revisione costituzionale".

Va altresì rilevato che, a differenza di quanto sembra supposto

nell'ordinanza, non sussiste alcun contrasto fra questi due articoli,

giacché l'art. 7 non fa che richiamare i Patti lateranensi come fonte

regolatrice dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica; i quali

rapporti, come già si è detto, non si identificano con quelli fra lo

Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per i quali

l'art. 8 dispone una diversa regolamentazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinta l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta dal Pretore di Mineo con ordinanza del 13 dicembre 1956

dell'art. 404 Cod. pen. in relazione agli artt. 7 e 8 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 novembre 1957.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1957:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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