Codice penale

Art. 408 c.p. — Vilipendio delle tombe

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'offesa alla religione dello Stato (art. 404) o il vilipendio alle tombe (art. 408) costituisce delitto anche quando avvenga per effetto del vilipendio di cose. La Commissione parlamentare considerò che, quanto ai monumenti, alle statue, a dipinti, alle lapidi e alle iscrizioni, esistenti in luoghi di culto, essi non sempre sono oggetto di culto o sono consacrati al culto o destinati necessariamente al culto; e, se esistenti in cimiteri, non sempre sono destinati al culto dei defunti ovvero a difesa od ornamento dei cimiteri di guisa che le cose medesime non sempre troverebbero protezione, rispettivamente, negli articoli 404 e 408. La Commissione propose quindi di inserire all'articolo 635 (danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio) una disposizione che prevedesse come danneggiamento il vilipendio delle predette cose. L'osservazione della Commissione si riferisce al disposto dell'articolo 143 del codice penale del 1889, il quale, con manifesta improprietà (data l'oggettività giuridica del capo nel quale è collocato) inserisce un delitto di danneggiamento (perpetrabile anche per un fine diverso da quello di offendere la «libertà dei culti») tra i delitti contro la libertà dei culti. Il codice nuovo, invece, ha il pregio d'aver dato alla materia una sistemazione più scientifica e più coerente. Esso tiene distinti i delitti di offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti mediante vilipendio di cose, dai delitti di danneggiamento, che qui non hanno a che vedere, come la stessa Commissione riconosce. L'offesa al sentimento religioso o alla pietà dei defunti, e il delitto di danneggiamento, potranno concorrere materialmente fra loro, se le cose, oltre che vilipese, siano state anche danneggiate, perchè, per vilipendere, non è necessario anche danneggiare. Le cose elencate dalla Commissione, del resto, sono già comprese nei casi di danneggiamento perseguibile d'ufficio, perchè il numero 3° del capoverso dell'articolo 635 richiama esplicitamente il numero 7° dell'articolo 625, il quale, tra l'altro, contempla l'ipotesi che il danneggiamento sia commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza». TITOLO V. Dei delitti contro l'ordine pubblico.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 151

  • Nessuna osservazione venne fatta sulle disposizioni contenute in questo titolo. Originariamente esso era distinto in due capi, dei delitti contro le leggi di ordine pubblico, e dei delitti contro la polizia di sicurezza. Ora ritenni che tale distinzione non fosse necessaria, dato che si tratta sempre della medesima oggettività giuridica; e però la soppressi.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 152

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art408 · fonte del testo

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