Codice penale

Art. 346-bis c.p.

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[1]((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi)).

[2]La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o ((altra utilita')).

[3]La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o ((altra utilita')) riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[4]Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie ((o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio)).

[5]Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita.

Testo in vigore dal 31 gennaio 2019 al 25 agosto 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 346-bis c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 19357/2024

    15 maggio 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

    Art. 346-bis c.p. · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/2025

    Questione infondata
    16 dicembre 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 11 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite). Nel censurare il nuovo testo dell’art. 346-bis cod. pen., nella parte in cui prevede, al secondo comma, che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», il rimettente indica quale norma interposta esclusivamente l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, che, in quanto disposizione di diritto internazionale pattizio, non è idonea a integrare il parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46783).

    Art. 346-bis c.p. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2012 al 31 gennaio 2019. 46 parole tolte, 114 parole aggiunte in 4 capoversi.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli tolto: 319 e aggiunto: 318, 319, 319-tertolto: , sfruttando relazioni esistenti aggiunto: e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o tolto: con un incaricato di un pubblico servizio aggiunto: o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o tolto: altro vantaggio patrimoniale aggiunto: altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso tolto: il aggiunto: un pubblico ufficiale o tolto: l'incaricato aggiunto: un incaricato di un pubblico servizio aggiunto: o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlotolto: , in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio aggiunto: in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la tolto: reclusione da uno a tre anni aggiunto: pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o tolto: altro vantaggio patrimoniale aggiunto: altra utilita'.

La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o tolto: altro vantaggio patrimoniale aggiunto: altra utilita' riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie aggiunto: o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art346bis · fonte del testo

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