Codice penale

Art. 346-bis c.p.

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[1]((Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

[2]La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

[3]La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

[4]Le pene sono altresi' aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie.

[5]Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita)).

Testo in vigore dal 28 novembre 2012 al 31 gennaio 2019

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 346-bis c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 19357/2024

    15 maggio 2024

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen. – abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. s), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. t), della citata legge, e che le condotte, già integranti gli estremi dell’abolito reato di cui all’art. 346, comma secondo, cod. pen., potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

    Art. 346-bis c.p. · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 185/2025

    Questione infondata
    16 dicembre 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento all’art. 11 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. e), della legge n. 114 del 2024, sostitutivo dell’art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite). Nel censurare il nuovo testo dell’art. 346-bis cod. pen., nella parte in cui prevede, al secondo comma, che la mediazione illecita deve avere ad oggetto il compimento di un atto non solo contrario ai doveri d’ufficio, ma anche «costituente reato», il rimettente indica quale norma interposta esclusivamente l’art. 12 della Convenzione di Strasburgo, che, in quanto disposizione di diritto internazionale pattizio, non è idonea a integrare il parametro costituzionale evocato. (Precedente: S. 95/2025 - mass. 46783).

    Art. 346-bis c.p. · Art. 11 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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