Gli artt. 341 e 344 cod. pen., non violano gli artt. 1 e 3 Cost. per non aver equiparato il pubblico ufficiale o il pubblico impiegato al privato cittadino. I criteri accolti nella sent. n. 109 del 1968 - secondo la quale il diverso trattamento dell'oltraggio rispetto all'ingiuria non è irrazionale per eccessiva sproporzione delle rispettive sanzioni - valgono a maggior ragione per respingere la tesi diretta a sottoporre alla stessa pena reati aventi un altro oggetto di tutela. Le affermazioni convenute nella suddetta sentenza conducono a ritenere non fondate le censure relative agli artt. 2, 4, 35, 54, 97, 98 e 113 Cost. Infatti, una volta negata la violazione dell'art. 3, cade quella dell'art. 4 e del correlativo art. 35, perché se è vero che tutti i cittadini hanno diritto al lavoro, è vero altresì che proprio dall'art. 35, nel suo primo comma, si evince il potere del legislatore ordinario di attuare una distinta protezione delle svariate forme ed applicazioni del lavoro. Ciò implica che ai doveri dei pubblici funzionari e dipendenti, quali sono posti da varie norme della Costituzione, possano corrispondere un'adeguata normativa diversa da quella dei lavoratori autonomi dei prestatori d'opera dipendenti da privati, ed una particolare valutazione, sul piano giuridico-penale, la quale - ferma restando la pari dignità delle persone uti singuli - sia conforme alle esigenze di protezione delle mansioni esercitate, che, fra l'altro, postulano efficienza e serenità di espletamento. Quanto all'art. 113 Cost., basti, infine, osservare che il denunziato art. 341 cod. pen., è norma di diritto sostanziale e non limita in alcun modo la guarentigia giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.
Art. 341 c.p. · Art. 344 c.p. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost.