Art. 1104 c.nav. — Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato

[1]Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[2]La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.

[3]La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

[4]Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.

[5]Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un piu' grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 229/2006

    Questione infondata
    13 giugno 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato di offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo della nave o dell'aeromobile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della quantità e qualità della sanzione penale per esso prevista, in quanto, dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod. pen.) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205, fatti come quello ivi previsto, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione più lieve ai sensi degli artt. 594 e 61, n. 10, cod. pen.. Le fattispecie comparate dal giudice remittente sono infatti oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione. > >- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di oltraggio, v. sentenza n. 341/1994. > >- Sulla diversità del reato previsto dall'art. 1104 cod. nav. e il delitto di oltraggio, v. la citata ordinanza n. 383/1987.

    Art. 1104 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 341 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 383/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    Rientra nel potere discrezionale del legislatore lo stabilire discipline differenziate per regolare situazioni che egli ritiene ragionevolmente diverse.

    Art. 1104 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 341 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1104 · fonte del testo

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