Codice penale

Art. 334 c.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1978 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila. 83

[2]Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a tremila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia.

[3]La pena e' della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire tremila, se il fatto e' commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

83

Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

Testo in vigore dal 5 agosto 1978 al 15 dicembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1975

    Questione infondata
    21 maggio 1975

    La diversità delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma dell'art. 334 cod. pen. - rispettivamente per le ipotesi del proprietario che sottragga, disperda o deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata alla sua custodia e per quella del proprietario non custode che si renda responsabile dello stesso fatto - trova valida giustificazione negli aspetti distintivi particolari esistenti fra l'una e l'altra fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identità del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia, viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a sequestro o pignoramento, ed al quale il legislatore ha inteso dare un valore diverso, ai fini della pena, il che ben si inquadra nei limiti di quella ragionevolezza che esclude la illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 Cost.. Una volta riconosciuta la razionalità della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti della pena, le due condotte antigiuridiche, viene ad essere sottratta al controllo di legittimità l'indagine sull'efficacia rieducativa della pena, che del resto non dipende tanto dalla sua durata quanto soprattutto dal suo regime di esecuzione. Ne' sussiste violazione del diritto di difesa - prospettata osservando che l'art. 521 cod. proc. civ., cui andrebbe ricollegato l'art. 334 cod. pen., non prevede l'avvertimento al debitore da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o al pignoramento delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua custodia - dal momento che si verte in tema di inescusabilità dell'ignoranza della legge penale. Pertanto, non è fondata - in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334, secondo comma, cod. pen., sollevata in proposito in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 334 c.p. · Art. 521 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 agosto 1978

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 agosto 1978.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413

    Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art334 · fonte del testo

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