Corte costituzionale

Sentenza n. 119/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/05/1975 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 334,

primo e secondo comma, del codice penale, e dell'art. 521 del codice di

procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 1 dicembre 1972 e

l'8 agosto 1973 dal pretore di Asti nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Pedone Anna e di Badella Giuseppa, iscritte

ai nn.38 e 405 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973 e n. 314 del 5

dicembre 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1975 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Anna Pedone,

tratta a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 334,

secondo comma, del codice penale, per aver sottratto cose di sua

proprietà sottoposte a pignoramento e affidate alla sua custodia, il

pretore di Asti ha sollevato d'ufficio, con ordinanza 1 dicembre 1972,

la questione di legittimità costituzionale del precitato articolo

nonché dell'art. 521 del codice di procedura civile nel suo

collegamento con il precedente in riferimento agli artt. 3, 24 e 27

della Costituzione.

Secondo il proponente il contrasto tra l'art. 334 del codice penale

e l'art. 3 della Costituzione troverebbe risalto nel fatto che la

norma, nella sua articolazione, prevede un trattamento più rigoroso

per il proprietario del bene pignorato quando ne sia il custode,

quantunque dal punto di vista soggettivo il comportamento dell'autore

del fatto, sia esso proprietario custode (comma secondo) o proprietario

non custode (terzo comma) si presenti identico. Tale disparità di

trattamento si porrebbe in contrasto anche con l'art. 27, terzo comma,

della Costituzione, in forza del quale "le variazioni della pena,

perché in concreto questa possa tendere alla rieducazione del reo,

dovrebbero ragionevolmente rapportarsi a variazioni significative del

comportamento incriminato, al che non corrisponderebbe la diversità di

previsione riscontrabile nella norma impugnata".

A giustificare la distinta previsione non varrebbe neppure la

constatazione della diversa qualificazione soggettiva che il debitore

verrebbe ad assumere, una volta nominato custode, quella cioè di

coadiutore dell'organo giudiziario. In sostanza, si determinerebbe solo

una anomala sovrapposizione sulla stessa persona tra i diritti di

soggetto privato del processo e le funzioni di organi i quali,

direttamente o indirettamente, presiedono allo svolgimento del

processo. Si delineerebbe, in conseguenza di ciò, anche la

illegittimità dell'art. 334 del codice penale nel suo coordinamento

con l'art. 521 c.p.c., in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

in quanto la mancanza nella norma procedurale civile di una espressa

previsione dell'obbligo dell'ufficiale giudiziario di informare il

debitore delle conseguenze penali a cui può andare incontro a seguito

della sua nomina a custode, si risolverebbe in una violazione del

diritto alla difesa. Infatti, non potrebbe non essere considerata di

dubbia costituzionalità una norma che si "rivolge ad una parte del

processo, chiamandola ad una partecipazione al suo svolgimento senza

porla chiaramente nella condizione di valutare in concreto il contenuto

della scelta e le conseguenze che possono derivarne".

Non vi è stata costituzione di parte; è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

Per l'Avvocatura dello Stato la nomina del debitore e custode delle

cose pignorate, con le modalità e le garanzie previste dall'art. 521

c.p.c., rappresenterebbe un atto di fiducia verso il debitore stesso

sia da parte dell'organo giudiziario, sia da parte del creditore, del

quale è richiesto espressamente il consenso alla nomina.

La premessa legittimerebbe senz'altro, come conseguenza logica, la

previsione normativa di una sanzione penale più grave nei riguardi del

debitore custode, in quanto, in questo caso, il fatto della sottrazione

della cosa affidata in custodia costituirebbe "un tradimento" della

fiducia accordata dall'organo giudiziario e dal debitore. L'ipotesi di

cui al secondo comma dell'art. 334 codice penale si presenterebbe,

pertanto, proprio per la premessa, obiettivamente e subiettivamente

diversa da quella presa in considerazione nel terzo comma, per cui

sarebbero ragionevoli e razionali le previste sanzioni differenziate.

La circostanza che l'art. 521 c.p.c. non preveda espressamente

l'ammonizione del debitore nominato custode sulle responsabilità alle

quali può andare incontro venendo meno alla fiducia in lui riposta,

non lederebbe affatto il diritto alla difesa in quanto chi assume la

custodia sarebbe tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme che

regolano e disciplinano l'istituto, del resto universalmente note anche

in pratica.

2. - Analoga questione è stata prospettata dallo stesso pretore,

con ordinanza 8 agosto 1973, nel procedimento penale a carico di

Giuseppa Badella, imputata del reato di cui al primo comma dell'art.

334 c.p., per avere sottratto, al fine di favorire il marito,

proprietario del bene, un oggetto pignorato e affidato alla di lei

custodia. La questione di illegittimità è stata proposta, in questo

caso, in riferimento agli artt. 2,3 e 29 della Costituzione.

Non vi è stata costituzione di parte, né atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Devesi osservare, peraltro, che dagli atti relativi al fascicolo di

esecuzione risulta essere la Badella Giuseppa debitrice e proprietaria,

all'atto del pignoramento, del bene sottratto e affidatole in custodia

e che il proponente sarebbe incorso, come egli stesso riconosce, in una

errata configurazione giuridica del fatto (v. lettera 3 ottobre 1973

pretore di Asti). Considerato in diritto :

1. - Ambedue le ordinanze del pretore di Asti attengono all'art.

334 del codice penale e, pertanto, i relativi giudizi possono essere

definiti con un'unica sentenza.

2. - Con la prima ordinanza (n. 38 del 1973) viene dedotta, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, la illegittimità

del secondo comma dell'art. 334 del codice penale in quanto, nel

prevedere per il proprietario che sottragga, distrugga, disperda o

deteriori una cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e affidata

alla sua custodia una pena diversa e più grave di quella prevista,

invece, nel terzo comma dello stesso articolo per il proprietario non

custode che si renda responsabile dello stesso fatto, si porrebbe in

contrasto con il principio di eguaglianza e con l'efficacia rieducativa

della pena e, nella sua correlazione con l'art. 521 del codice di

procedura civile, con il diritto alla difesa.

La questione non è fondata.

3. - Sul principio di eguaglianza questa Corte ha avuto occasione

di pronunciarsi in più sentenze, stabilendo che esso è applicabile

quando vi siano omogeneità di situazioni da regolare legislativamente

e in modo unitario e coerente, non quando si tratti di situazioni che,

pur derivando da basi comuni, differiscono tra loro per aspetti

distintivi particolari.

La diversità delle sanzioni disposte nel secondo e nel terzo comma

dell'art. 334 del codice penale trova valida giustificazione negli

aspetti distintivi particolari esistenti tra l'una e l'altra

fattispecie. Infatti, quantunque esse presentino una stessa identità

del bene giuridicamente tutelato, tuttavia variano nel contenuto

specifico della condotta criminosa in relazione, quanto alla prima

fattispecie, al rapporto che, a seguito dell'affidamento in custodia,

viene a determinarsi tra il proprietario e la cosa sottoposta a

sequestro o pignoramento. Il fatto, pertanto, che il legislatore abbia

inteso, nel suo legittimo apprezzamento discrezionale, dare un valore

diverso, ai fini della pena, alle due ipotesi prese in considerazione,

bene s'inquadra nei giusti limiti di quella ragionevolezza che esclude

la illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 della

Costituzione.

4. - Non sussiste neppure il denunciato contrasto con l'art. 27,

terzo comma, della Costituzione. Si sostiene, a riguardo, che,

presentandosi identiche dal punto di vista soggettivo le ipotesi prese

in considerazione nel secondo e terzo comma dell'art. 334 del codice

penale, le "variazioni di pena, in quanto non ragionevolmente

rapportate a variazioni significative, finirebbero con il riflettersi

sulle finalità della pena stessa che deve tendere alla rieducazione

del reo". Osserva la Corte che una volta riconosciuta la razionalità

della scelta operata dal legislatore col differenziare, agli effetti

della pena, le due condotte antigiuridiche, viene sottratta al

controllo di legittimità l'indagine sulla efficacia rieducativa

dell'una o dell'altra pena. D'altra parte l'efficacia rieducativa della

pena non dipende tanto dalla sua durata, quanto soprattutto dal suo

regime di esecuzione (sent. n. 22 del 1971).

5. - È da escludersi, altresì, la violazione dell'art. 24 della

Costituzione.

La violazione del diritto di difesa si manifesterebbe per il fatto

che l'art. 521 del codice di procedura civile, al quale l'ordinanza

ricollega l'art. 334 del codice penale, non prevede l'avvertimento al

debitore, da parte dell'ufficiale giudiziario procedente al sequestro o

al pignoramento, delle conseguenze penali alle quali andrebbe incontro

violando gli obblighi correlativi all'affidamento del bene alla sua

custodia.

L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela dei diritti

e, perciò, se ne può assumere la violazione solo quando il

legislatore limiti ingiustificatamente la difesa processuale (v. sent.

n. 57 del 1962).

Non può, invero, sostenersi che il diritto alla difesa rimanga

compresso per il fatto che il legislatore, nel configurare come reato

la violazione di obblighi giuridici inerenti ad un rapporto fiduciario

e qualificante tra un soggetto e la pubblica amministrazione, non si

sia dato carico di fare obbligo all'organo pubblico che dà vita al

rapporto stesso di preavvisare l'altra parte delle conseguenze

specificatamente previste dal codice penale.

A parte la circostanza che l'art. 24 si riferisce esclusivamente al

giudizio e alle garanzie assicurate a chi deve agire in giudizio o

comunque subire un giudizio, e non si estende a considerare i momenti

anteriori dai quali esso trae origine (sent. n. 10 del 1963), è da

osservarsi che, nel caso, si verte in tema di inescusabilità della

ignoranza della legge penale (art. 5 del cod. pen.).

6. - Lo stesso pretore, con l'ordinanza n. 405 del 1973, deduce la

illegittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 334 del

codice penale in quanto prevede per il coniuge nominato custode della

cosa sottoposta a sequestro o pignoramento e che tale cosa sottragga,

sopprima, distrugga, disperda o deteriori al solo scopo di favorire

l'altro coniuge proprietario di essa, una pena diversa e più grave di

quella prevista per il proprietario custode nel secondo comma dello

stesso articolo, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della

Costituzione.

La Corte rileva come dagli atti del giudizio risulti che

erroneamente all'imputata è stato contestato il reato di cui al primo

comma dell'art. 334 del codice penale invece di quello di cui al

secondo comma, essendo, la stessa, proprietaria del bene sottoposto a

pignoramento e affidatole in custodia. L'errore è stato segnalato

dallo stesso pretore dopo l'invio dell'ordinanza alla Corte (v.

lettera del 3 ottobre 1973).

Ciò precisato, la Corte deve dichiarare inammissibile la questione

per il venir meno dell'esistenza in concreto di un giudizio di merito

in cui assuma rilevanza, nei limiti in cui è stata proposta, la

questione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del secondo comma dell'art. 334 del codice penale, anche per la parte

in cui esso viene ricollegato all'art. 521 del codice di procedura

civile, sollevata con l'ordinanza n. 38 del -1973 dal pretore di Asti,

in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione;

b) dichiara inammissibile, nei limiti di cui alla motivazione, la

questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 334

del codice penale, sollevata dallo stesso pretore di Asti con

l'ordinanza n. 405 del 1973, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:119 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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