Art. 410 c.p. — Vilipendio di cadavere
[1]Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
[2]Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalita' o di oscenita', e' punito con la reclusione da tre a sei anni.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930
