Corte costituzionale

Sentenza n. 100/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327 del

Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1965 dal

Tribunale di Rovigo nel procedimento penale a carico di Mantovani Gino,

iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1965 e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 15 giugno 1966 la relazione del

Giudice Giuseppe Verzì;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il Sindaco del Comune di Ceneselli, Mantovani Gino, in una lettera

inviata a persone iscritte nell'elenco dei poveri, comunicava che la

Prefettura aveva disposto la sospensione del sussidio mensile "in

conseguenza delle misure anticongiunturali messe in atto dal Governo,

che mirano a far pagare ai poveri le spese della difficile situazione

economica del paese". Per questo fatto, veniva condannato dal Pretore

di Ficarolo, quale responsabile del reato di eccitamento al dispregio

delle istituzioni, previsto dall'art. 327 del Codice penale. Ma, nel

giudizio di appello, il Tribunale di Rovigo, con ordinanza del 21

giugno 1965 - di ufficio -, ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale della norma contenuta in tale articolo, in riferimento

agli artt. 3 e 21 della Costituzione, assumendo che essa limiterebbe il

diritto di libera manifestazione del pensiero, e porrebbe i pubblici

ufficiali (compresi quelli non legati da rapporto organico con la

pubblica Amministrazione) in posizione di non giustificata disparità

con gli altri cittadini, ai quali è riconosciuto il diritto di critica

nei confronti delle istituzioni, senza alcuna limitazione che non sia

quella di cui all'art. 290 del Codice penale.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28

agosto 1965.

Nel presente giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Con atto d'intervento del 25 luglio 1965, l'Avvocato dello Stato

osserva che l'art. 327, a tutela del prestigio della pubblica

Amministrazione in senso lato, impone al pubblico ufficiale, in

conseguenza della natura delle funzioni esercitate, un comportamento di

rispetto e di soggezione all'ordine politico giuridico generale dello

Stato, alle leggi, alle disposizioni dell'autorità ed agli obblighi

inerenti ai pubblici uffici e servizi.

Non è fondata la distinzione posta dal Tribunale per la ipotesi di

pubblico ufficiale non legato da rapporto organico con la pubblica

Amministrazione, in quanto il suindicato dovere di rispetto e di

soggezione non è esclusiva proiezione del cennato rapporto, ma

altresì della natura dell'attività esplicata.

Per la definizione del processo principale ha rilevanza soltanto

l'esame della costituzionalità della parte dell'art. 327 relativa

alla previsione criminosa dell'eccitamento al dispregio delle

istituzioni. Questo non è mera critica, condotta in termini

democratici, ma cosa ben più grave che urta contro il dovere dei

cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la

Costituzione, che prevede le istituzioni e ne dà l'ordinamento (art.

54, primo comma, della Costituzione). E, secondo l'insegnamento di

questa Corte, anche le libertà cosiddette privilegiate non possono

sottrarsi ai principi essenziali dell'ordinamento giuridico, i quali

impongono limiti naturali all'espansione di qualsiasi diritto. Considerato in diritto :

L'ordinanza di rimessione propone la questione di legittimità

costituzionale per una sola delle previsioni criminose contenute

nell'art. 327 del Codice penale, quella dell'eccitamento al dispregio

delle istituzioni, alla quale quindi la Corte deve limitare il suo

esame. Mentre il diritto di critica nei confronti delle istituzioni è

riconosciuto a tutti i cittadini, la norma impugnata vieterebbe

l'esercizio di tale diritto al pubblico ufficiale, anche se non legato

da rapporto organico con la pubblica Amministrazione, onde sarebbero

violati sia il diritto di libera manifestazione del pensiero, sia il

principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge,

garantiti dagli artt. 3 e 21 della Costituzione.

La questione è infondata.

La norma impugnata non punisce la critica, consentita a tutti,

bensì l'eccitamento al dispregio delle istituzioni, che è cosa ben

diversa. Questo eccitamento si concreta in un impulso diretto a

determinare una particolare condotta, od a creare uno stato d'animo in

altre persone: mira ad ottenere lo scopo preciso di portare offesa alle

istituzioni, nei loro organi e nella loro attività.

Il fatto è punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio

delle funzioni". E ciò sia per l'obbligo che incombe al pubblico

ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio,

allorquando forma ed attua la volontà dell'ente pubblico (art. 54,

secondo comma, della Costituzione), sia per la entità del danno che

deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio

delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare

momento.

I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione

completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per

essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si può

configurare quella violazione del principio di eguaglianza, prospettata

dall'ordinanza di rimessione.

Ed è ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale

sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica

Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre

soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.

La norma impugnata non viola neppure l'art. 21 della Costituzione.

L'eccitamento al dispregio delle istituzioni, inteso nel senso

sopraindicato, si può estrinsecare con mezzi diversi, ma, anche

allorquando si attui con la parola e con mezzi di persuasione, non

perde quel carattere di impulso, e di principio di azione, diretto ad

offendere, che lo qualifica e vale a differenziarlo nettamente dalla

manifestazione del pensiero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 327 del Codice penale, sollevata con ordinanza del 21 giugno

1965 del Tribunale di Rovigo, per la parte relativa all'eccitamento al

dispregio delle istituzioni, in riferimento agli artt. 3 e 21, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1966.

GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

ECLI:IT:COST:1966:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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