Codice penale

Art. 280 c.p.

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Chiunque attenta alla vita, alla incolumita' o alla liberta' personale del Capo del Governo e' punito con la morte.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/1985

    Questione infondata
    3 luglio 1985

    Non è esatto affermare che l'art. 280, ultimo comma, c.p., (attentato per finalità terroristiche o di eversione) introdotto con il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15, a norma del quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma dello stesso articolo (lesioni gravissime o gravi, o morte della persona,in conseguenza dell'attentato) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, non consenta l'applicazione delle circostanze attenuanti, in quanto ciò che non è consentito (come si è già affermato per l'analoga disposizione dell'art. 1, comma terzo, dello stesso d.l. 15 dicembre 1979, n. 625) è solo il c.d. giudizio di bilanciamento. Tale interpretazione dell'art. 280 c.p. (con conseguente esclusione del denunciato contrasto di esso con il principio di eguaglianza) va affermata - in relazione all'ipotesi delle lesioni gravissime o gravi - non soltanto nel caso in cui queste siano derivate da attentato alla incolumità, ma anche in quello in cui risultino causate da attentato alla vita. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 280, u.c., cod. pen. in riferimento all'art. 3 Cost.) - S. n. 38/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 280 c.p. · Art. 3 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Sugli articoli 283 e seguenti del progetto non vennero fatte proposte da parte della Commissione parlamentare. Io, peraltro, considerando che convenisse stabilire alcune distinzioni fondamentali, ho ritenuto opportuno modificare su questo punto il progetto. Fissate in un primo articolo le sanzioni per gli attentati alla vita, all'incolumità o alla libertà personale del Re, del Reggente, della Regina o del Principe Ereditario, ovvero di un'altra persona della Famiglia Reale (art. 276), nel nuovo regolamento segue l'incriminazione, meno grave, degli attentati alla libertà diversi da quelli che aggrediscono la libertà personale (art. 277). L'articolo 284 del progetto incriminava gli attentati alla libertà morale del Re e delle altre Persone sopra menzionate, unitamente alle offese all'onore o al prestigio, mentre codeste offese sono manifestamente meno gravi degli attentati alla libertà morale. Questa libertà, se pure può collocarsi in un grado inferiore a quello della libertà personale, è nondimeno un bene individuale più importante, socialmente e politicamente, dell'onore e del prestigio. Vero è che possono darsi casi gravissimi di offese all'onore o al prestigio, e casi lievissimi di offese alla libertà morale, ma il più grave caso di offesa all'onore o al prestigio non può mai raggiungere la gravità del più lieve caso di offesa alla libertà. L'incriminazione delle offese all'onore o al prestigio del Re o delle predette Persone, la quale importa una pena relativamente meno grave, è contenuta nella disposizione (articolo 278) che segue quella concernente gli attentati alla libertà. Analoghe modificazioni ho apportato alle norme sugli attentati e le offese contro il Capo del Governo (articoli 280, 281, 282). E però sono ora preveduti, in separate disposizioni: a) gli attentati alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo; b) gli attentati alla sua libertà morale; c) le offese al suo onore o al suo prestigio: con pena decrescente, proporzionata alla diversa gravità dei fatti, che va da quella di morte alla reclusione da uno a cinque anni. Ho parimenti provveduto per gli attentati e le offese contro Capi di Stati esteri commessi nel territorio dello Stato (articoli 295, 296, 297), separando gli attentati alla libertà morale dalle offese all'onore o al prestigio, che nel progetto erano unitamente considerati. In tal modo ritengo di aver conseguito un notevole perfezionamento sotto l'aspetto della valutazione dell'oggettività giuridica dei vari delitti e sotto quello del sistema legislativo.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 130

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art280 · fonte del testo

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