Corte costituzionale

Ordinanza n. 442/1997

Altra decisione · depositata il 23/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Bergamo, nei confronti

della Camera dei deputati sorto a seguito della delibera adottata il

31 gennaio 1996 dalla Camera dei deputati relativamente alla

insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, comma primo, della

Costituzione, delle opinioni espresse dall'onorevole Roberto

Calderoli, oggetto del giudizio civile promosso dinanzi al tribunale

di Bergamo dal dott. Tommaso Buonanno, con ricorso depositato il 14

agosto 1997 ed iscritto al n. 79 del registro ammissibilità

conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29

maggio 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti della Camera dei deputati in ordine alla

deliberazione, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha

approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere

di dichiarare che i fatti per i quali è in corso un procedimento

civile, davanti al tribunale di Bergamo, nei confronti del deputato

Roberto Calderoli riguardano opinioni espresse da quest'ultimo

nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione;

che il giudizio di responsabilità pendente davanti al tribunale

di Bergamo - iniziato nei confronti del deputato Calderoli dal dottor

Tommaso Buonanno, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Bergamo - verte su dichiarazioni

ritenute diffamatorie rese dal convenuto nei riguardi dell'attore,

che aveva firmato una informazione di garanzia, nella quale si

ipotizzava il reato previsto dall'art. 278 cod. pen., per essersi il

deputato espresso, nel corso di un comizio, in termini lesivi

dell'onore e del prestigio del Presidente della Repubblica;

che il tribunale di Bergamo lamenta la menomazione delle

attribuzioni costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso

ritenuto non corretto del potere, spettante alla Camera di

appartenenza, di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti

di applicabilità dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, con

riferimento ai comportamenti per i quali il deputato Calderoli è

chiamato a rispondere, davanti al Tribunale ricorrente, dal dott.

Tommaso Buonanno;

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte

costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in

ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il

profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni

ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che la forma dell'ordinanza, utilizzata dal tribunale di Bergamo,

deve ritenersi idonea ad integrare il ricorso richiesto dall'art. 37

della legge n. 87 del 1953 per l'instaurazione del conflitto, in

considerazione del principio di tipicità dei provvedimenti del

giudice ed in conformità alla costante giurisprudenza di questa

Corte (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n. 339 del 1996, n. 68

del 1993, nn. 229 e 228 del 1975);

che il tribunale di Bergamo è legittimato a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene, nell'àmbito delle funzioni

giurisdizionali da esso esercitate per definire il giudizio di

responsabilità promosso nei confronti del deputato Calderoli, in

accordo con il principio ripetutamente affermato da questa Corte

secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro

funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente

garantita, sono legittimati - attivamente e passivamente - ad essere

parte nei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato (v.

ordinanze nn. 325, 251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n.

68 del 1993; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231

del 1975);

che la Camera dei deputati è legittimata ad essere parte del

presente conflitto, in quanto organo competente, al pari del Senato

della Repubblica, a dichiarare definitivamente la volontà del potere

che rappresenta, in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 325 e 251 del 1997, n.

339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del 1996, n.

443 del 1993, n. 1150 del 1988);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale di

Bergamo lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni,

costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto

illegittimo, per erronea valutazione dei presupposti, del potere,

spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare, di dichiarare

l'insindacabilità delle opinioni di quest'ultimo, a norma dell'art.

68, primo comma, della Costituzione (v. ordinanze nn. 325, 251 e 132

del 1997, n. 339 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del

1988, n. 443 del 1993, n. 129 del 1996, nn. 375 e 265 del 1997).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal tribunale di

Bergamo nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso

indicato in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Bergamo, ricorrente;

che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo

presidente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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