Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000. Quando il fatto e' commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione e' da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Il minimo delle pene previste nei commi precedenti e' raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto. Nell'ipotesi prevista nel primo comma puo' essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entita'.

Testo vigente dal 31 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-11;25~art31 · fonte del testo

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