Alcune osservazioni vennero fatte dalla Commissione parlamentare sul delitto di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256). Anzitutto essa propose di dichiarare espressamente che il fatto di procurarsi tali notizie debba avvenire «senza giustificato motivo». A me è sembrata inutile codesta aggiunta, perchè ognuno comprende che un fatto legittimo (come è quello compiuto per giustificato motivo) non può costituire reato. Nè qui ci può essere alcuna possibilità di incertezza o altra ragione, che induca a derogare al sistema, seguito dal codice, di non accennare genericamente alla illegittimità del fatto, che è presupposto e requisito della nozione generale del reato. Del resto il «giustificato motivo» non potrebbe da altro dipendere che dall'esercizio d'un diritto o dall'adempimento di un dovere: causa di esclusione della punibilità espressamente preveduta nell'articolo 51. In secondo luogo la Commissione consigliò di chiarire che «esula il dolo» quando l'agente abbia ignorato che la notizia doveva rimanere segreta. La questione dovrà decidersi caso per caso, in base ai principi generali sul dolo, che, rispetto a questo delitto, consiste nella volontà di procacciarsi le notizie con la coscienza del carattere segreto (o, nei congrui casi, riservato) delle notizie medesime. La Commissione ritenne inoltre che la formulazione dell'articolo sia generica, perchè non specifica l'elemento subiettivo, e indeterminata, per ciò che riflette l'attribuzione del carattere del segreto. Ma la specificazione dell'elemento subiettivo non occorre, perchè, trattandosi di un delitto doloso, il requisito del dolo è implicito ed è sufficiente il dolo generico già indicato, indipendentemente dal fine di spionaggio o da altro scopo specifico, come ho già chiarito nella mia Relazione sul progetto definitivo (nn. 256 e seguenti). Quanto all'asserita indeterminatezza per ciò che riflette il carattere del segreto, non mi sembra, in verità, che indeterminatezza vi sia. Nell'articolo è stabilita la distinzione (che riappare nelle disposizioni successive) tra segreti, e notizie che, pur non essendo segrete, l'Autorità abbia tuttavia ordinato che siano mantenute riservate, e questa è l'unica determinazione possibile, non essendo opportuno e neppure possibile specificare quali siano i singoli segreti e le singole notizie riservate. La Commissione, infine, ha proposto di coordinare, agli effetti della pena, la prima parte con il secondo capoverso dell'articolo in esame. A me pare che nessun dubbio possa sorgere circa il perfetto coordinamento delle due disposizioni, perchè è razionale che il procacciamento di notizie «segrete» (fatto più grave) sia punito più gravemente del procacciamento di notizie semplicemente «riservate» (fatto meno grave).
Relazione al Codice penale (1930), n. 121