Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1999

Altra decisione · depositata il 04/03/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a séguito della delibera del 16 luglio 1998 con la quale la

Camera dei Deputati ha negato l'autorizzazione alla acquisizione ed

alla utilizzazione dei tabulati documentanti il traffico telefonico

relativo alle utenze in uso all'on. Gaspare Giudice, promosso dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, con ricorso

depositato il 28 ottobre 1998 ed iscritto al n. 101 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Palermo ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato, a séguito della deliberazione con la quale la Camera dei

deputati, in data 16 luglio 1998, ha negato l'autorizzazione ad

acquisire e utilizzare i tabulati concernenti il traffico telefonico

relativo alle utenze d'uso del deputato Gaspare Giudice, indagato per

vari delitti (associazione per delinquere di tipo mafioso ed altro);

che, secondo il ricorrente, la deliberazione è stata assunta in

carenza di potere, stante l'inapplicabilità del regime giuridico

delle intercettazioni telefoniche (con le connesse garanzie previste

per i membri del Parlamento dall'art. 68, ultimo comma, Cost.) alla

diversa fattispecie dell'acquisizione dei tabulati telefonici; ed ha

quindi illegittimamente condizionato l'esercizio dell'azione penale,

obbligatorio ai sensi dell'art. 112 Cost., attribuito esclusivamente

al Pubblico Ministero e soggetto soltanto alla legge, salvo il

controllo del giudice;

che, sempre secondo il ricorrente, la richiesta di autorizzazione

(unitamente a quella per l'esecuzione della misura della custodia

cautelare in carcere e per l'utilizzazione di intercettazioni di

conversazioni telefoniche relative ad utenze non d'uso del deputato,

ma nelle quali quest'ultimo era stato individuato come un

interlocutore), era stata avanzata solo per l'eventualità che si

fossero ritenute assoggettabili al regime autorizzativo di cui

all'art. 68 della Costituzione anche l'acquisizione e l'utilizzazione

di tabulati documentanti il traffico delle utenze telefoniche

concesse in uso a membri del Parlamento sottoposti ad indagine,

mentre in realtà spetta solo al pubblico ministero l'acquisizione e

l'utilizzazione di tali tabulati, nel rispetto delle garanzie di cui

agli artt. 15 della Costituzione e 256 del codice penale;

che il ricorrente deduce inoltre la carenza di motivazione del

diniego di autorizzazione, anche avuto riguardo al fatto che la

Camera dei deputati, con la stessa delibera, pur negando anche

l'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare della custodia

in carcere, ha autorizzato l'utilizzazione delle conversazioni

telefoniche tra l'on. Giudice ed altri coindagati, intercorse su

utenze telefoniche in uso a questi ultimi.

Considerato che la Corte è chiamata a delibare in camera di

consiglio e senza contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, commi terzo

e quarto, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia

ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal

primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato;

che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Palermo è legittimato a sollevare

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto,

nell'assolvimento della funzione di iniziativa ed esercizio

dell'azione penale, dichiara definitivamente la volontà del potere

cui appartiene (sentenze n. 110 del 1998, n. 379 del 1996, n. 420

del 1995; ordinanze n. 266 del 1998, n. 269 del 1996, n. 216 del

1995);

che, del pari, la Camera dei deputati è legittimata ad essere

parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare

definitivamente la propria volontà in ordine all'applicabilità

dell'art. 68, ultimo comma, della Costituzione (vedi sentenze n. 289

del 1998, 265 del 1997, 379 del 1996; ordinanze nn. 469, 261, 178,

177, 37 del 1998);

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, il ricorrente

prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente

garantita al pubblico ministero dagli artt. 101, 102, 104, 112 Cost.,

in conseguenza dell'esercizio asseritamente illegittimo, per

inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla

Camera dei deputati di negare l'autorizzazione a sottoporre il suo

parlamentare ad intercettazioni di comunicazioni, ai sensi dell'art.

68, ultimo comma, Cost;

che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e

le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore

della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nei confronti della

Camera dei deputati, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Palermo, ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza, siano notificati alla Camera dei deputati, in persona del

suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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