Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La c.d. confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione che, a norma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sulla caccia, va ordinata nei casi di condanna per violazione di norme dello stesso testo unico, è indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia, dimodoché risulta ictu oculi che un indennizzo a favore dell'interessato ne sviserebbe la funzione. Va perciò dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti degli artt. 79 del T.U. delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240 del codice penale, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Art. 42 cost. · Art. 236 c.p. · Art. 240 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 9 maggio 2025. 161 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia e di uccellagione nonche' della selvaggina, in conformita' di quanto stabilisce il Codice penale; detta confisca non si estende al cane. La condanna importa, altresi', la revoca della licenza, quando si tratti di reato di caccia o di uccellagione in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati, ovvero in bandita o in riserva o in zona di ripopolamento e cattura, ovvero a danno di selvaggina stanziale protetta.
tolto: La licenza revocata puo' essere nuovamente concessa solo dopo trascorso almeno un anno dalla revoca; tale termine e' raddoppiato nei riguardi dei recidivi.
tolto: Nel caso di piu' di due condanne per violazione della presente legge, il colpevole e' soggetto alla esclusione definitiva dalla concessione della licenza.
tolto: Nel caso di condanna per violazione della presente legge, il cancelliere dell'autorita' giudiziaria competente deve trasmettere copia del dispositivo della sentenza alla Regia questura e al Comitato provinciale della caccia.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 79 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art79 · fonte del testo
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