Corte costituzionale

Ordinanza n. 8/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/01/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 del R.D.

5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle leggi sulla caccia), e degli

artt. 236 e 240 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14

marzo 1969 dal pretore di Pianella nel procedimento penale a carico di

Pierdomenico Aldo, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8

ottobre 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1970 il Giudice

relatore Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che il pretore di Pianella, con ordinanza 14 marzo 1969,

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 79

R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (T.U. leggi sulla caccia), 236 e 240 del

codice penale, nella parte in cui prevedono la confisca dei mezzi di

caccia e di uccellagione;

che, secondo l'ordinanza, tali norme violerebbero l'art. 42, terzo

comma, della Costituzione essendo la confisca non una pena, ma una

misura di sicurezza patrimoniale, cioè una espropriazione per motivi

di interesse generale (sicurezza);

che perciò dovrebbe dar luogo ad indennizzo, a differenza di

quanto stabiliscono le norme denunciate;

che si è costituita la Presidenza del Consiglio dei ministri, a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che la c.d. confisca dei mezzi di caccia e di

uccellagione è indubbiamente una misura strettamente conseguente ad un

illecito penale commesso da chi partecipa alla caccia ("la condanna per

le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di

caccia e di uccellagione", citato art. 79 T.U.), dimodoché risulta

ictu oculi che un indennizzo ne sviserebbe la funzione e che perciò

l'art. 42 della Costituzione è stato malamente invocato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli

artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza

della questione di legittimità costituzionale degli artt. 79 del testo

unico delle leggi sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), 236 e 240

del codice penale, proposta dall'ordinanza citata in epigrafe, in

riferimento allo art. 42, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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