Corte costituzionale

Sentenza n. 91/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1968 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 145 e 213

del Codice penale e degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto

e sesto comma, 126, primo comma, e 327, secondo comma, del R.D. 18

giugno 1931, n. 787, contenente il regolamento per gli istituti di

prevenzione e pena, promosso con ordinanza emessa il 26 luglio 1966 dal

Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Fantin Alfonso,

iscritta al n. 208 del Regisro ordinanze 1966 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1966.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Fantin Alfonso, ex detenuto nel carcere giudiziario di Lecco, con

atto del 24 gennaio 1966 proponeva reclamo davanti al Tribunale di

Varese ai sensi dell'art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787,

contenente il regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, e

dell'art. 628 del Codice di procedura penale. Il reclamo era diretto

contro un precetto di pagamento di lire 164.580 costituenti l'importo

delle spese di mantenimento richiestegli dall'Amministrazione come da

lui dovute per il periodo di detenzione.

Affermava il reclamante che l'ingiunzione era illegittima perché

erano state effettuate a tal fine ritenute a suo carico ad opera

dell'amministrazione del carcere dove esso Fantin aveva scontato la

pena della reclusione dall'8 gennaio 1960 al 25 agosto 1961, pena

inflittagli dal Tribunale di Varese. Dalle informazioni fornite al

Tribunale dall'amministrazione stessa, risultava chiarito che a carico

del Fantin erano state operate soltanto le ritenute a favore

dell'erario previste dall'art. 125 del regolamento predetto sulla

remunerazione del lavoro prestato in carcere e non anche quelle

concernenti il mantenimento del condannato (vitto e medicinali) di cui

agli artt. 145, n. 2, e 188 del Codice penale ed all'art. 2 del

regolamento stesso.

Il Tribunale di Varese, ritenuto anzitutto che il detto reclamo

rientrava in una delle ipotesi previste dall'art. 128 del regolamento,

in quanto concernente l'applicazione delle norme che disciplinano la

ripartizione della remunerazione spettante al detenuto, e che, quindi,

esso Tribunale era competente quale giudice per gli incidenti di

esecuzione, con ordinanza 26 luglio 1966 riconosceva pregiudiziale e

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e

sesto comma, 126, primo comma, e 327 del suddetto regolamento, nonché

degli artt. 145 e 213 Codice penale per contrasto con gli artt. 1, 3,

4, 27 e 36 della Costituzione.

Il Tribunale ha osservato, anzitutto, che la disposizione dell'art.

124, primo comma, del regolamento stabilendo che i detenuti, prima di

essere ammessi a qualsiasi lavoro retribuito, fanno un tirocinio

gratuito, contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione, in base al

quale ogni lavoro deve essere retribuito.

L'art. 125, secondo comma, e l'art. 126, primo comma, del

regolamento, poi, parrebbero in contrasto con la libertà di scelta del

lavoro, che sarebbe garantita dall'art. 4 della Costituzione, perché

attribuiscono al direttore del carcere la facoltà discrezionale di

assegnare i detenuti alle varie categorie di lavoratori senza

possibilità di reclamo da parte dei detenuti stessi, mentre non

potrebbe dubitarsi che l'invocato precetto costituzionale sia

applicabile anche al lavoro carcerario, sia pure nei limiti delle

esigenze particolari imposte da tale specifica qualità.

Il quinto e sesto comma dell'art. 125 con il limitare la

remunerazione da corrispondere in concreto al detenuto ad una

percentuale della mercede stabilita dal Ministero (variante a seconda

della qualità della pena da espiare dai sei decimi agli otto decimi),

e col riservare all'erario la differenza così risultante tra la

mercede in astratto considerata e la remunerazione reale,

contrasterebbe con il principio della proporzionalità tra lavoro

effettivamente prestato e retribuzione fissata dall'art. 36 della

Costituzione, e con l'art. 3 della Costituzione, riflettendo una

differenziazione incompatibile con l'eguaglianza e la pari dignità

sociale dei cittadini.

Eguali censure per eguali motivi vengono inoltre mosse all'art. 327

del citato regolamento, che limita per gli internati negli stabilimenti

per misure di sicurezza detentiva la retribuzione (chiamata

gratificazione) ai nove decimi della mercede.

Il Tribunale passando quindi a trattare le questioni sollevate

contro le ricordate norme del Codice penale (artt. 145 e 213) ha

osservato che l'organizzazione del lavoro non sarebbe stata ancora

uniformemente attuata in tutti gli stabilimenti carcerari, per cui i

detenuti e gli internati, a carico dei quali i ricordati articoli

porrebbero, rispettivamente, le spese di mantenimento, hanno la

possibilità di pagarle durante l'espiazione della pena o

l'applicazione della misura di sicurezza, solo se vengono ammessi al

lavoro. Gli esclusi, invece, non potrebbero godere di questa

possibilità e, per effetto di tale situazione, che l'ordinanza

definisce "normativa", si concreterebbe una volazione dell'art. 1 della

Costituzione, che, proclamando che l'Italia è una Repubblica fondata

sul lavoro, garantirebbe la possibilità di lavoro a tutti i cittadini,

e comporterebbe quindi, a favore del detenuto che non viene ammesso al

lavoro, ed al quale non viene così offerta la possibilità di pagare

il proprio mantenimento con la remunerazione, il diritto di essere

mantenuto dallo Stato.

La descritta situazione, inoltre, costituirebbe un ostacolo di

ordine economico-sociale che limiterebbe di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e violerebbe quindi

l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, mentre si porrebbe

altresì in contrasto col principio per cui la pena deve tendere ad un

fine educativo e non già meramente afflittivo, sancito dall'art. 27

della Costituzione.

L'ordinanza, notificata il 30 luglio 1966 al Presidente del

Consiglio dei Ministri, al Fantin il 17 ottobre 1966 ed al P. M. il 18

successivo, è stata comunicata come per legge ai Presidente dei due

rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26

novembre 1966.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituito il Presidente del

Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato che ha

depositato le proprie deduzioni il 21 ottobre 1966.

L'Avvocatura, pregiudizialmente, eccepisce l'inammissibilità della

questione sollevata contro le norme del R.D. 18 giugno 1931, n. 87, in

quanto, trattandosi di regolamento, emanato previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, ed espressamente

in forza dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sotto il

profilo formale non potrebbe considerarsi atto avente forza di legge, e

non sarebbe, pertanto, soggetto al controllo di legittimità

costituzionale in questa sede.

Sempre pregiudizialmente, l'Avvocatura rileva altresì che

nell'ordinanza di rinvio mancherebbe ogni accenno circa la rilevanza

della questione, ed osserva al riguardo che le norme impugnate

riguardano ipotesi diverse, come l'art. 145 del Codice penale, che

concerne la remunerazione dei detenuti, e l'art. 213 del Codice penale,

che concerne invece quella dei sottoposti a misura di sicurezza, mentre

non risulterebbe precisato quale dei due articoli dovrebbe trovare

applicazione per la soluzione del giudizio principale.

Aggiunge poi, sempre con riguardo alla rilevanza, che analoga

carenza si verificherebbe specificamente in relazione alla questione

sollevata contro l'art. 145 del Codice penale in quanto non solo non

risulterebbe che il Fantin non poté pagare perché non gli era stata

offerta la possibilità di lavorare e quindi di ottenere la

remunerazione, ma dovrebbe ritenersi addirittura il contrario,

essendogli state già praticate altre trattenute.

Nel merito, osserva che la questione sollevata relativamente

all'art. 213 del Codice penale sarebbe mal posta perché i sottoposti a

misura di sicurezza sarebbero tenuti a rimborsare le spese di

mantenimento se ed in quanto lo consenta la remunerazione del lavoro

prestato, e non risponderebbero quindi con tutti gli altri beni

presenti e futuri, così come invece i detenuti condannati a pene

detentive, in forza dell'art. 188 del Codice penale. Pertanto i

sottoposti a misura di sicurezza che non lavorano sarebbero mantenuti a

spese della collettività e quindi non si verificherebbe nei loro

riguardi il vizio lamentato nell'ordinanza.

Afferma poi che mentre i dubbi di legittimità sollevati si fondano

sul presupposto che l'obbligo in parola promani dall'art. 145 del

Codice penale, invece, la norma che in realtà stabilisce l'onere del

pagamento delle spese di mantenimento sarebbe l'art. 188 del Codice

penale: l'art. 145 si limiterebbe soltanto ad affermare che il

detenuto ha il diritto alla remunerazione e che su questa si prelevano

le spese di mantenimento. Non avrebbero senso quindi, se riferite

all'art. 145, tutte le argomentazioni dell'ordinanza di rinvio. L'art.

145, invero, dato il suo contenuto, non eluderebbe il supposto diritto

al lavoro dei cittadini, e le diseguaglianze lamentate nell'ordinanza

di rinvio non conseguirebbero all'art. 145 impugnato, ma, se mai,

all'art. 188, che pone l'obbligo a carico di tutti i detenuti, abbiano

o no lavorato, ed estende la garanzia relativa a tutti i beni diversi

dalla remunerazione.

Egualmente sarebbero imputabili, in ipotesi, all'art. 188 e non

all'art. 145 del Codice penale, le lamentate violazioni dell'art. 27

della Costituzione. Né l'oggetto del giudizio potrebbe estendersi in

virtù dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riflettendo

questo la ben circoscritta ipotesi della illegittimità conseguenziale,

cioè, della illegittimità di norme che costituiscono conseguenze o

derivazione di quella dichiarata incostituzionale, del tutto diversa da

quella in esame.

Proseguendo nelle proprie deduzioni l'Avvocatura osserva che né

l'art. 1, né l'art. 4 della Costituzione, i quali pongono soltanto

affermazioni generalissime sulla importanza sociale del lavoro,

attribuiscono al cittadino un "diritto" al posto di lavoro né, quindi,

allo Stato l'obbligo di apprestarlo, il che escluderebbe anche la

rilevanza costituzionale della diversità delle situazioni riservate

rispettivamente ai detenuti che sono ammessi al lavoro ed a quelli che

non lo sono. L'Avvocatura osserva altresì che la natura stessa del

lavoro carcerario, da intendersi come modalità della pena,

escluderebbe che ad esso possano applicarsi i principi costituzionali

riferibili solo al lavoro del libero cittadino.

D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, stabilendo l'obbligo

del lavoro nei termini suddetti il legislatore penale non avrebbe

violato alcuna norma della Costituzione e la mancata attuazione della

legge attraverso una conveniente organizzazione del lavoro carcerario,

su cui il giudice a quo fonda il dubbio di legittimità delle norme

denunziate, evidenzierebbe, se mai, un difetto nell'esecuzione della

legge, e non un vizio della stessa.

Evidente, infine, sarebbe l'infondatezza del richiamo all'art. 27

della Costituzione, non vedendosi come l'esistenza di un debito per il

rimborso della spesa di mantenimento possa contrastare col principio

della umanità della pena. Considerato in diritto :

1. - La questione di costituzionalità proposta dal Tribunale di

Varese ha, anzitutto, per oggetto gli artt. 124, primo comma, 125,

secondo, quinto e sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma,

del regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena di cui al

R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

Ma, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato, la questione

è inammissibile in quanto proposta, contrariamente al disposto

dell'art. 134 della Costituzione, nei riguardi di un atto non avente

veste e forza di legge.

Come già questa Corte ha affermato e ribadito, condizione

dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale è che

oggetto della denuncia sia una legge ovvero un decreto legislativo od

un decreto legge: mai un regolamento che, per sua natura, è privo di

quei caratteri intrinseci ed estrinseci, che possano conferirgli forza

di legge.

Tale il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena,

emanato, come è detto espressamente nel preambolo, in dipendenza e

correlazione con l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100,

autorizzativo del potere regolamentare del Governo e preceduto, come

prescritto per atti del genere, dal parere del Consiglio di Stato.

2. - Residua, dopo la dichiarazione di inammissibilità della

questione come sopra proposta, l'esame della questione di

costituzionalità sollevata con riferimento agli artt. 145 e 213 del

Codice penale.

Di questi due articoli, il secondo riguarda il regime cui sono

sottoposti gli internati negli stabilimenti destinati alla esecuzione

delle misure di sicurezza detentive ed i ricoverati nei manicomi

giudiziari: entrambe queste ipotesi sono estranee a quella che ha

originato il sorgere della questione da parte dell'ordinanza di rinvio,

consistente nel rimborso delle spese di mantenimento in carcere da

parte del condannato a pena detentiva.

Di conseguenza, la questione in quanto posta in relazione all'art.

213 del Codice penale va dichiarata inammissibile per difetto dei

requisiti di rilevanza, difetto tanto manifesto che l'ordinanza neppure

motiva particolarmente sul punto, limitandosi ad un semplice richiamo

dell'articolo predetto.

In relazione all'art. 145 del Codice penale l'ordinanza prospetta

la questione di costituzionalità nel senso che, data l'incompleta

attuazione dell'organizzazione del lavoro negli istituti di pena, non a

tutti i detenuti sarebbe offerto il mezzo di poter contribuire, mercé

la retribuzione del lavoro eseguito (lavoro che ha anche una finalità

etica e rieducativa) alle spese di mantenimento in carcere; da ciò si

trae l'ulteriore rilievo che l'insoddisfacente sistema vigente andrebbe

corretto con l'attribuire soltanto allo Stato l'intero onere delle

spese di mantenimento in carcere dei detenuti.

La questione di costituzionalità è proposta e motivata soltanto

con richiamo all'art. 145 che, in applicazione del principio del

rimborso allo Stato delle spese di mantenimento (n. 2 dell'articolo),

regola i prelievi dalla renumerazione del lavoro prestato ai fini di

detto rimborso nonché ad altri fini, ivi elencati.

Tale questione, nei limiti in cui risulta proposta, non è fondata

nei confronti di alcuno degli indicati articoli della Costituzione. Non

dell'art. 1 che dichiara il lavoro base della Repubblica; non dell'art.

3 che consacra il principio di eguaglianza; né dell'art. 4 che

consacra il diritto al lavoro: e nemmeno degli artt. 27 e 36 che

riguardano rispettivamente il carattere e la finalità delle pene e la

retribuzione proporzionata del lavoro.

Il campo d'azione dell'art. 145 del Codice penale è ben più

circoscritto nei confronti di quello su cui si riflettono i principi

come sopra enunciati dalla Costituzione.

L'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla

retribuzione e la riserva del peculio. E quanto si osserva

nell'ordinanza di rinvio circa l'attuazione, fin qui solo parziale,

delle disposizioni concernenti l'organizzazione del lavoro negli

stabilimenti di pena potrebbe bensì trovare qualche riscontro nella

situazione reale cui sembra non corrispondano tuttora le aspettative di

"graduale attuazione" preveduta fin dall'art. 327 dell'antico

regolamento, ma non può, di per sé, avere alcuna influenza sulla

costituzionalità della norma. Questa ha un contenuto che prescinde

dal modo con cui in via generale è regolato l'ordinamento e s'innesta

nel sistema, peraltro qui non sottoposto ad alcuna censura, secondo il

quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.

Di conseguenza, la questione così come proposta va dichiarata non

fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 124, primo comma, 125, secondo, quinto e

sesto comma, 126, primo comma, 327, secondo comma, del regolamento per

gli istituti di prevenzione e pena approvato con R.D. 18 giugno 1931,

n. 787, proposta con ordinanza 26 luglio 1966 del Tribunale di Varese

in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 27 e 36 della Costituzione;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 213 del Codice penale sollevata con la stessa

ordinanza dal Tribunale di Varese in riferimento agli articoli

sopracitati della Costituzione;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 145 del Codice penale sollevata dallo stesso Tribunale di

Varese con l'ordinanza di cui sopra in riferimento agli artt. 1, 3, 4,

27 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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