Art. 207 c.p. — Revoca delle misure di sicurezza personali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 25 aprile 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

[2]La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

[3]Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice puo' essere revocata con decreto del Ministro della giustizia.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 aprile 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 110/1974

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1974

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 13 e 102 della Costituzione - l'art. 207, terzo comma, cod, pen., nella parte in cui attribuisce al Ministro di grazia e giustizia, anziché al giudice di sorveglianza, il potere di revocare le misure di sicurezza anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge. E la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale norma va estesa, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, a quella contenuta nel secondo comma dello stesso articolo che pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

    Art. 207 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 195/1988

    Altra decisione
    18 febbraio 1988

    A seguito dell'entrata in vigore della l. 10 ottobre 1986, n. 663 - il cui art. 31 ha apportato modifiche in materia di misure di sicurezza - spetta al giudice a quo, al quale vanno quindi restituiti gli atti, verificare alla stregua di detta legge la rilevanza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 cod. pen., denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 Cost. - in quanto "non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosita` del soggetto".

    Art. 204 c.p. · Art. 205 c.p. · Art. 207 c.p. · Art. 222 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 167/1975

    Questione infondata
    26 giugno 1975

    Se una questione di legittimità costituzionale ha per oggetto una norma di cui è già stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, la Corte ne dichiara con ordinanza la manifesta infondatezza (nella specie è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, c.p., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 110 del 1974).

    Art. 207 c.p. · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art207 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari