Art. 207 c.p. — Revoca delle misure di sicurezza personali
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[1]Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
[2]La revoca non puo' essere ordinata se non e' decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
[3]Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice puo' essere revocata con decreto del Ministro della giustizia.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 aprile 1974
