Corte costituzionale

Sentenza n. 11/1970

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/01/1970 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, terzo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno

1968 dal giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia

nell'esecuzione della libertà vigilata imposta a Rendina Giovanni,

iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1969 il Giudice

relatore Paolo Rossi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia,

esaminando il fascicolo per l'esecuzione della libertà vigilata

imposta per un quinquennio all'ergastolano Rendina Giovanni, ammesso

alla liberazione condizionale, sollevava d'ufficio la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo capoverso, del

codice penale.

Assumeva infatti il giudice a quo che il predetto articolo dispone,

nelle parti non impugnate, che gli organi giudiziari provvedono alla

revoca delle misure di sicurezza quando è cessata la pericolosità

sociale di coloro che vi sono sottoposti, riesaminando d'ufficio la

pericolosità medesima decorso il periodo minimo di durata stabilito

dalla legge per ciascuna di esse (art. 208 del codice penale), mentre

la norma impugnata, attribuendo un singolare potere di revoca

anticipata delle misure di sicurezza al Ministro per la giustizia, che

provvederebbe, per giunta, con decreto non motivato, contrasta con

l'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, secondo cui la

libertà personale è inviolabile e non ne è ammessa restrizione se

non per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei soli casi

previsti dalla legge.

L'ordinanza di remissione è stata ritualmente notificata,

comunicata e pubblicata e non vi è stata costituzione di parti in

questa sede. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale dovrebbe esaminare se il secondo capoverso

dell'articolo 207 del codice penale, attribuendo il potere di revoca

anticipata delle misure di sicurezza, anziché al giudice di

sorveglianza, al Ministro per la giustizia, contrasti o meno con l'art.

13, primo e secondo comma, della' Costituzione.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata si applicherebbe anche

nei confronti di soggetti ammessi alla liberazione condizionale.

Tale opinione è infondata giacché, secondo la comune

interpretazione, il potere ministeriale di revoca anticipata delle

misure di sicurezza non si estende all'ipotesi, tutta particolare,

della libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale del

condannato.

La dottrina più autorevole ha tratto tale conclusione dalla

contrapposizione delle condizioni e dei fini cui rispettivamente

assolvono, da un lato le misure di sicurezza in genere, dall'altro la

libertà vigilata conseguente alla concessa liberazione condizionale.

Le misure di sicurezza sono per loro natura indeterminate nel

massimo di durata, ed in relazione al principio informatore secondo cui

debbono essere commisurate alla pericolosità della persona che vi è

sottoposta, sono soggette, decorso un periodo minimo stabilito ex lege

per ciascuna di esse, ad un continuo riesame onde adeguarle alle

mutevoli condizioni personali del soggetto; sono inoltre applicate, in

linea di principio, successivamente all'espiazione della pena e la

legge determina particolari sanzioni in caso di trasgressione agli

obblighi prescritti (art. 231 cod. pen.). Invece la libertà vigilata

della persona ammessa alla liberazione condizionale comporta regole di

condotta imposte per un tempo corrispondente a quello della pena

residua, o fissato in un quinquennio qualora si tratti di condannati

all'ergastolo. Essa non è conseguentemente prorogabile o revocabile;

in caso di violazione non si applicano sanzioni altrimenti previste,

bensì viene revocato il beneficio della liberazione.

Oltre che per tali cospicue differenze la dottrina è pervenuta

alla contrapposizione dei due istituti, sotto il profilo che interessa,

argomentando principalmente dalla circostanza che uno dei casi di

revoca del beneficio della liberazione condizionale è costituito dalla

trasgressione agli obblighi derivanti dalla libertà vigilata. La

gravità di siffatta sanzione ed il suo intimo legame con l'istituto

della liberazione condizionale hanno fatto concludere per

l'impossibilità di assimilare la comune figura della libertà vigilata

a quella particolare conseguente alla liberazione condizionale, che

necessariamente, nel sistema legislativo vigente, deve durare tanto

quanto dura il periodo della liberazione condizionale. Riconosciuta

quindi oltre che l'improrogabilità anche la irrevocabilità della

libertà vigilata di cui trattasi, ne consegue ulteriormente

l'inapplicabilità del potere ministeriale di revoca anticipata,

previsto dalla norma impugnata, al caso particolare in esame.

D'altronde lo stesso Ministro per la giustizia, in quaranta anni

circa di applicazione della norma, si è costantemente adeguato alla

riferita interpretazione prevalente, dalla quale anche questa Corte non

ha motivo di discostarsi. Non potendo pertanto la norma impugnata

trovare applicazione al caso di specie soggetto all'esame del giudice a

quo, (che, fra l'altro, non ha speso la benché minima considerazione

in proposito nella ordinanza di remissione), deve concludersi per

l'irrilevanza della questione sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 207, secondo capoverso, del codice penale, sollevata, in

riferimento all'art. 13, primo e secondo comma, della Costituzione, dal

giudice di sorveglianza presso il tribunale di Foggia, con ordinanza

del 25 giugno 1968.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:11 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari