Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/04/1998 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 188, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio

1997 dal pretore di Modena, iscritta al n. 302 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il pretore di Modena, quale giudice dell'esecuzione, solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 188, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui, disponendo che non si

trasmette agli eredi del condannato l'obbligazione al rimborso delle

spese di mantenimento di quest'ultimo negli istituti penitenziari,

omette di prevedere l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione

al rimborso delle spese del processo penale, in ritenuta violazione

degli artt. 3, primo comma, 27, primo comma e 31, primo comma, della

Costituzione;

Quanto alla rilevanza della questione, il pretore osserva che il

ricorrente nel giudizio a quo è padre ed erede di una persona che ha

subito più condanne comportanti il pagamento delle spese processuali

e che è deceduta senza adempiere a tali obbligazioni e senza che sia

stato possibile riscuotere coattivamente il credito dell'erario.

Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice remittente

individua un primo profilo di illegittimità costituzionale, per

violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la disposizione

impugnata discriminerebbe la posizione degli eredi di chi abbia

riportato condanne penali a pene non detentive, o a pena detentiva

sostituita con pena pecuniaria o con altra sanzione sostitutiva, o a

pena detentiva per altre ragioni non eseguita, rispetto a quella

degli eredi di coloro che, condannati a pena detentiva, abbiano

scontato la pena prima del decesso: soloquesti ultimi potrebbero

essere esonerati dall'obbligo del pagamento delle spese derivanti

dalla condanna, mentre i primi riceverebbero un trattamento

deteriore, non essendo loro concesso di ottenere nemmeno la

remissione del debito qualora versino in disagiate condizioni

economiche. Poiché, infatti, la legge (art. 56 della legge 26 luglio

1975, n. 354, "Ordinamento penitenziario") accomuna, ai fini della

remissione del debito, le spese processuali e quelle di mantenimento

in carcere, l'art. 188, secondo comma, cod. pen., escludendo la

trasmissibilità agli eredi del debito per le sole spese di

mantenimento in carcere, introdurrebbe per detti debiti una

disciplina particolare, discriminando irragionevolmente gli eredi dei

debitori delle spese processuali.

In sostanza, secondo il giudice a quo all'uniforme disciplina

dell'obbligo di rimborso delle spese processuali e di quelle di

mantenimento in carcere, entrambe remittibili nei confronti del

condannato in vita, dovrebbe corrispondere una regolazione uniforme

dell'obbligo anche per l'eventualità del decesso del condannato

prima dell'estinzione delle due obbligazioni.

Sotto un diverso profilo, il pretore rileva che il diverso

trattamento sarebbe lesivo anche dell'art. 27, primo comma, della

Costituzione, laddove afferma essere la responsabilità penale

personale; da tale principio discenderebbe la natura personalissima

non solo della sanzione penale, ma anche della condanna penale e

delle sue dirette conseguenze, tra le quali dovrebbe rientrare

l'obbligo di rimborsare le spese del processo.

Il giudice remittente ravvisa infine un ultimo profilo di

illegittimità costituzionale nella violazione dell'art. 31, primo

comma, della Costituzione, in considerazione del fatto che gravati

delle spese di processi che in nulla li riguardano sarebbero, per lo

più, familiari del condannato deceduto, nella loro qualità di

eredi; si ridurrebbero così le risorse economiche del nucleo

familiare per ragioni alle quali esso è del tutto estraneo.

2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

La disparità di trattamento denunciata dal giudice remittente si

fonderebbe, ad avviso dell'Avvocatura, su una comparazione di termini

eterogenei: l'accostamento tra spese del processo e spese di

mantenimento in carcere operato dall'art. 56 della legge n. 354 del

1975, ai fini della remissione del debito, non significherebbe,

infatti, che ci si trovi di fronte a obblighi di natura omogenea;

anzi, il legislatore avrebbe differenziato il regime delle spese di

mantenimento in carcere nella consapevolezza dell'incidenza, nel

caso, delle finalità rieducative connesse all'esecuzione della pena.

L'art. 56 introdurrebbe, invece, un meccanismo di remissione,

operante ex post e in relazione al caso concreto, che avrebbe

finalità premiale e di risarcimento del condannato in disagiate

condizioni economiche. Si tratterebbe, quindi, di scelte

discrezionali del legislatore, giustificate dalle diverse finalità

dell'attività che lo Stato esplica relativamente all'accertamento

della verità processuale e all'esecuzione della pena irrogata.

L'Avvocatura, infine, ritiene infondata la questione in riferimento

agli altri parametri, rilevando, quanto alla prospettata violazione

dell'art. 27 della Costituzione, che l'obbligo di rimborso delle

spese processuali costituirebbe non già esercizio della potestà

punitiva, ma effetto risarcitorio civile del reato, e, quanto alla

ipotizzata violazione dell'art. 31 della Costituzione, che la censura

si baserebbe su considerazioni di mero fatto, sulle quali non

potrebbe fondarsi il sindacato di costituzionalità. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se contrasti con gli artt.

3, primo comma, 27, primo comma, e 31, primo comma, della

Costituzione, l'art. 188, secondo comma, del codice penale, nella

parte in cui, disponendo che non si trasmette agli eredi del

condannato l'obbligo di rimborsare all'erario le spese per il suo

mantenimento negli stabilimenti di pena, omette di prevedere la non

trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del

processo penale.

2. - La questione è fondata in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Prima della legge sull'ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975)

vi erano ben pochi dubbi circa la natura dell'obbligazione di

rimborso delle spese del processo penale: si trattava di

un'obbligazione civile verso lo Stato posta a carico dell'autore del

reato con la sentenza definitiva di condanna. Era del tutto

conseguente alla configurazione giuridica impressale dal legislatore

non solo che dell'adempimento di tale obbligazione il condannato

rispondesse con tutti i suoi beni, presenti e futuri, secondo i

principi civilistici della responsabilità patrimoniale, ma che, in

caso di morte del debitore, chiamati a rispondere fossero gli eredi.

In verità, una qualche peculiarità, rispetto alle comuni

obbligazioni civili, era presente fin dalle origini, poiché l'art.

273 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre

1865, n. 2701, tuttora vigente, prevede l'annullamento degli articoli

di credito iscritti nel registro del campione penale, oltre che nel

caso in cui sia decorsa la prescrizione, in quello in cui il

condannato sia deceduto in stato di insolvibilità. Al di fuori di

queste ipotesi, l'obbligazione si trasmette agli eredi, secondo le

disposizioni del codice civile, sicché la tradizionale

qualificazione del debito per spese processuali come obbligazione

civile era da considerare appropriata e, al di là della puntuale

deroga, coerente con i tratti fondamentali della disciplina positiva.

3. - I presupposti giuridici di tale configurazione, alla quale

anche la giurisprudenza costituzionale aveva in passato acceduto

(sentenze nn. 30/1964 e 167/1963), sono però venuti meno con l'art.

56 della legge sull'ordinamento penitenziario, a mente del quale il

debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei

confronti dei condannati e degli internati che si trovino in

disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta.

La considerazione dell'istituto della remissione e, soprattutto,

dei suoi presupposti oggettivi e soggettivi induce a ritenere che lo

stesso debito di rimborso delle spese processuali abbia mutato

natura: non più obbligazione civile retta dai comuni principi della

responsabilità patrimoniale, ma sanzione economica accessoria alla

pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle

finalità di questa. Il solo fatto che dal pagamento delle spese

processuali il condannato che versi in disagiate condizioni

economiche sia esentato se abbia osservato una condotta regolare

denota il penetrare nel rapporto obbligatorio tra condannato debitore

ed erario creditore di una funzione estranea alla generalità dei

rapporti di diritto civile; dimostra il sopravanzare di un fine che

trascende la sfera degli interessi patrimoniali delle parti ed il

prevalere della rieducazione e del reinserimento del condannato

sull'adempimento dell'obbligo economico. Il rapporto obbligatorio,

insomma, viene investito dalla disciplina dell'ordinamento

penitenziario in entrambi i lati: nel lato passivo la figura del

debitore cede di fronte a quella del condannato e nel lato attivo

l'erario lascia il campo alla giustizia.

Non a caso, ai fini della rimettibilità, il debito per spese

processuali viene assoggettato alla medesima disciplina di quello per

le spese di mantenimento in carcere, la cui natura personalissima era

già riconosciuta proprio dall'articolo 188, secondo comma, del

codice penale, nonostante la collocazione di quest'ultimo debito tra

le obbligazioni civili conseguenti al reato: collocazione che a

seguito della entrata in vigore dell'art. 56 dell'ordinamento

penitenziario ha perduto la sua, peraltro assai tenue, attitudine

qualificatoria.

In verità, la giurisprudenza di questa Corte aveva già colto il

mutamento imposto dal citato art. 56. Nella sentenza n. 342/1991 è

stata, infatti, ritenuta irragionevolmente discriminatoria la

preclusione della remissione delle spese del processo penale nei

confronti di quei condannati i quali, non avendo sofferto (in ragione

della non rilevante gravità del reato da loro commesso, della minore

loro pericolosità sociale o per qualsiasi altra causa) alcun periodo

di carcerazione, apparivano semmai maggiormente meritevoli di una

agevolazione economica che, seppure nella limitata portata

dell'istituto, favorisse il loro reinserimento sociale. Pur

pronunciando in quella occasione sul parametro del solo art. 3,

questa Corte non aveva mancato di evidenziare le nuove potenzialità

dell'istituto della remissione, ispirato da un lato a una finalità

premiale per la regolare condotta tenuta dal condannato, indice di

ravvedimento e di avvenuto recupero; e, dall'altro, a una finalità

di agevolazione del reinserimento sociale, realizzata con la

rimozione delle ulteriori difficoltà di ordine economico in cui

altrimenti verrebbe a trovarsi il condannato in ragione delle sue

già disagiate condizioni; ed aveva con ciò stesso, nella sostanza,

riconosciuto che il tema dell'adempimento dell'obbligo di pagamento

delle spese del processo, dal terreno squisitamente civilistico della

responsabilità patrimoniale, dove era stato tradizionalmente

collocato, si era spostato, per scelta del legislatore, in quello

della pena e delle finalità alle quali essa deve tendere.

4. - Tutto ciò, va precisato, non era costituzionalmente dovuto.

Nessuna norma della Costituzione impone, infatti, che lo Stato esiga

dal condannato il rimborso delle spese del processo penale e nessuna

postula che tali spese gravino sulla collettività. Come già questa

Corte ha più volte riconosciuto (da ultimo nella sentenza n.

45/1997), quella delle spese processuali è materia nella quale il

legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della

più ampia discrezionalità.

Ma una volta che la scelta legislativa sia stata quella di

introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in

questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento

del condannato e all'esigenza di agevolame il reinserimento sociale,

non può non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di

rimborso delle spese processuali. La pretesa che tale obbligazione

mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga

attratta nell'orbita dell'art. 27 della Costituzione contraddice al

canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative. Si è

infatti in presenza di una obbligazione che non può non partecipare

del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene,

nessuna delle quali è trasmissibile agli eredi poiché questi non

sono autori del reato, né hanno dato in alcun modo causa al processo

penale.

Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale,

per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art.

188, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui omette di

prevedere la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di

rimborsare le spese del processo penale.

Resta assorbito ogni altro profilo.

5. - In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87, deve essere conseguenzialmente dichiarata la illegittimità

costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n.

2701 (che ha natura di decreto legislativo, come risulta anche dalla

espressa qualificazione contenuta nell'art. 1 della legge 29 giugno

1882, n. 835, di riforma delle tariffe giudiziarie), secondo il quale

l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione

penale è annullato se il condannato è deceduto in stato di

insolvibilità, da accertarsi con dichiarazione della giunta

municipale. Tale disposizione, consentendo la trasmissione

dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato

solvibile, contrasta, al pari del richiamato art. 188 cod. pen., con

il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3

della Costituzione) e con il principio, risultante dall'art. 27 della

Costituzione, secondo il quale anche le sanzioni economiche

accessorie alla pena hanno carattere personale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo

comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede la non

trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del

processo penale;

Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 273, primo periodo, del r.

d. 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la Tariffa in materia

penale, limitatamente alle parole "in istato di insolvibilità" e

dell'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente

alle parole "l'insolvibilità con dichiarazione della giunta

municipale".

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 26 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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