Codice degli incentivi

Art. 9 — Motivi di esclusione

Ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando in relazione alle finalita' e caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento, e' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni in caso di:

  • a)sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
  • b)applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  • c)condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
  • d)violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b);
  • e)effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attivita', ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5;
  • f)inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.

Testo vigente dal 10 dicembre 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-11-27;184~art9 · fonte del testo

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