Codice penale

Art. 161 c.p. — Effetti della sospensione e della interruzione

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[1]La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

[2]Quando per piu' reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 8 dicembre 2005

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 34/2009

    Questione infondata
    6 febbraio 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un sistema di computo dei termini prescrizionali collegato non già alla gravità oggettiva del fatto, bensì allo status soggettivo dell'imputato, prevedendo un più lungo termine di prescrizione in caso di atti interruttivi riguardanti delinquenti recidivi, abituali o professionali. Invero, il remittente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo il quale, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, egli dovrebbe accogliere la richiesta della difesa di una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, con conseguente vizio in ordine alla rilevanza della questione.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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