Art. 133-ter c.p. — Pagamento rateale della multa o dell'ammenda
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[1]((Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, puo' disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire trentamila.
[2]In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena mediante un unico pagamento)).
Testo in vigore dal 15 dicembre 1981 al 30 dicembre 2022
