Art. 10 codice privacy — Riscontro all'interessato
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
Abrogato dal 19 settembre 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 508 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
tolto: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
tolto: b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato puo' avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo' prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu' titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessita' o all'entita' delle richieste ed e' confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art10 · fonte del testo
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