Art. 2-ter codice privacy — Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

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La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione e' ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1. Si intende per:

  • a)"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
  • b)"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Testo in vigore dal 19 settembre 2018 al 9 ottobre 2021

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2-ter codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15625/2026

    21 maggio 2026

    Il principio di minimizzazione che deve connotare il trattamento dei dati personali postula la comparazione tra tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali ed esigenze che ne giustificano il trattamento, restando riservata al giudice di merito la valutazione di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento rispetto alle sue finalità, alla luce delle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che - in sede di opposizione avverso il provvedimento con cui il Garante per la protezione dei dati personali aveva dichiarato l'illiceità del trattamento effettuato dall'ente in violazione del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, irrogando al medesimo una sanzione pecuniaria - aveva ritenuto legittimo l'operato dell'INPS, il quale, ai fini delle verifiche sull'effettiva spettanza del "bonus Covid", precluso a chi già godesse di altre forme di previdenza obbligatoria, aveva acquisito dalle banche dati di Ministero dell'Interno, Camera e Senato gli estremi anagrafici di tutti i titolari di cariche pubbliche elettive, incrociandoli con quelli dichiarati dai richiedenti i sussidi).

    Art. 2-ter codice privacy · Art. 152 codice privacy · Art. 27 cura italia · Art. 28 cura italia

    Rassegna di maggio 2026, p. 96 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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