Art. 734 c.p.p. — Deliberazione della corte di appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. Leggi il testo vigente →

La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art734 · fonte del testo

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