Art. 72-bis c.p.p. — Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato

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1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca

Testo in vigore dal 3 agosto 2017 al 13 aprile 2023

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 65/2023

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, stabilendo l'improcedibilità nei confronti dell'imputato che non possa partecipare coscientemente al processo per incapacità irreversibile, si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico». La distinzione tra infermità mentale e infermità fisica, pur corrispondente a una classificazione tradizionale, non tiene conto della diffusione delle malattie degenerative (come, nella specie, la SLA), le quali hanno origine fisica e tuttavia possono determinare ugualmente l'impossibilità di una partecipazione attiva dell'imputato al processo nel senso del pieno esercizio delle facoltà di autodifesa. Il riferimento esclusivo alla sfera psichica dell'imputato, che può dedursi dall'impiego nella disposizione censurata dell'aggettivo «mentale», determina quindi un'irragionevole disparità di trattamento tra l'imputato, il quale non possa esercitare l'autodifesa in modo pieno a causa di un'infermità mentale stricto sensu, e quello che versi nella medesima impossibilità per un'infermità di natura mista, anche di origine fisica, la quale comprometta anch'essa la cosciente partecipazione al processo. (Precedenti: S. 45/2015 - mass. 38287; S. 23/2013 - mass. 36919; O. 243/2013 - mass. 37391; S. 39/2004 - mass. 28342; S. 341/1999 - mass. 24861, mass. 24862; O. 67/1999 - mass. 24543; S. 354/1996 - mass. 22911; S. 281/1995 - mass. 21633; S. 340/1992 - mass. 18707).

    Art. 72-bis c.p.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 70 c.p.p. · Art. 71 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art72bis · fonte del testo

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