Corte costituzionale

Sentenza n. 223/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 689 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993

dal Tribunale di Varese sull'istanza proposta da Ermolli Mauro,

iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,

dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nell'ambito di un procedimento instaurato, ai sensi dell'art.

690 del codice di procedura penale, per la cancellazione dal

casellario giudiziale di una iscrizione di condanna a pena pecuniaria

(ammenda, comprensiva di pena sostitutiva dell'arresto) irrogata con

decreto penale, nonché per la non menzione di detta condanna nel

certificato correlativo, il Tribunale di Varese ha sollevato, con

ordinanza del 22 luglio 1993, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 689 del medesimo codice, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui include nell'elenco

delle pronunce che non sono menzionate nel certificato del casellario

giudiziale rilasciato a richiesta dell'interessato la sentenza di

"patteggiamento" di cui all'art. 445 del codice di procedura penale e

non anche il decreto penale di condanna.

2. - Nel sollevare la questione, il rimettente si sofferma

preliminarmente sull'istanza, proposta dalla difesa dell'interessato,

diretta a ottenere la cancellazione dell'iscrizione attraverso

l'applicazione analogica della disciplina dettata con riguardo alle

sentenze di "patteggiamento" ex artt. 77 e seguenti della legge n.

689 del 1981 (normativa abrogata a regime col nuovo codice, e vigente

solo in via transitoria: artt. 196, 234, 248, comma 4, disp. att.,

trans. e coord. c.p.p.); la conclusione è, sul punto, negativa,

avuto in particolare riguardo alla differenza tra l'applicazione

della sanzione sostitutiva a norma degli artt. 53 e seguenti della

legge n. 689 del 1981 - normativa tuttora in vigore, ed anzi

presupposta dal codice, della quale del resto è stata fatta

applicazione in concreto con il decreto penale iscritto - e il

previgente "patteggiamento" ex artt. 77 e seguenti della legge

citata, istituto eccezionale e con connotati peculiari, ostativi, sia

per la lettera che per la ratio delle norme, all'accoglimento di

questa istanza.

3. - Diffusamente analizzata, poi, la normativa in tema di

casellario giudiziale nonché, parallelamente, quella dettata per il

"nuovo" patteggiamento disciplinato dal codice di procedura penale

agli artt. 444 e seguenti, il Tribunale rileva che:

a) il decreto penale di condanna è, nel caso di specie,

assoggettato ad iscrizione nel certificato del casellario giudiziale,

e non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione dell'iscrizione,

in particolare per quanto riguarda i certificati rilasciati su

richiesta dell'interessato (art. 689 c.p.p.);

b) la sentenza di applicazione della pena su richiesta (o

"patteggiamento") è anch'essa assoggettata ad iscrizione nel

certificato del casellario giudiziale, giacché è "equiparata" ad

una sentenza di condanna (art. 445, comma 1); essa, tuttavia, è

espressamente esclusa dall'ambito delle iscrizioni che risultano nel

certificato del casellario rilasciato a richiesta dell'interessato

(art. 689, comma 2, lett. a), punto 5, del codice di procedura

penale, dove questo tipo di sentenza è accomunato alla sentenza di

patteggiamento ex art. 77 della legge n. 689 del 1981).

4. - La diversa disciplina sopra accennata, e più esattamente la

mancata inclusione anche del decreto penale di condanna nel novero -

tassativo - delle iscrizioni che non debbono risultare nel

certificato rilasciato su richiesta dell'interessato ex art. 689 del

codice di procedura penale, integra, ad avviso del Tribunale, un

vizio di irragionevolezza della citata norma impugnata, nel raffronto

con quanto all'opposto stabilito per la sentenza di applicazione

della pena su richiesta, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

5. - Le coordinate argomentative della lamentata

incostituzionalità concernono da un lato la finalità della norma

impugnata, dall'altro la comparazione tra gli istituti processuali

(decreto penale e patteggiamento) i cui epiloghi soggiacciono alla

detta differenziata disciplina.

6. - Sotto il primo profilo, il Tribunale reputa che la ratio

della norma sull'esclusione di talune iscrizioni dal certificato del

casellario giudiziale (sia generale, che penale) sia quella di

incentivare il recupero del condannato attraverso l'eliminazione di

una delle conseguenze negative del reato, quella attinente alla

pubblicità del suo autore; con detta norma, il legislatore agevola

il reinserimento sociale eliminando l'annotazione di pronunce

relative a fatti di modesta dimensione o comunque indicativi di una

ridotta antisocialità (contravvenzioni punite con la sola ammenda;

"patteggiamenti"; condanne con il beneficio della non menzione)

ovvero rispetto ai quali siano intervenute vicende di carattere

estintivo (riabilitazione; abolitio criminis; amnistia; cause

estintive speciali); particolare risalto è dato, nell'ordinanza di

rimessione, al rilievo per cui la sentenza di patteggiamento è

esclusa dall'iscrizione nel certificato ex art. 689 del codice, così

anticipandosi per questa parte l'effetto favorevole scaturente dalla

estinzione del reato che consegue alla citata pronuncia, decorso un

certo termine (art. 445, comma 2).

7. - Sotto il secondo profilo, il Tribunale individua una identica

finalità negli istituti posti a raffronto: tanto il decreto penale

di condanna quanto la sentenza di patteggiamento ( ex artt. 444 e

segg. c.p.p.) costituiscono riti differenziati che realizzano una

anticipata definizione del procedimento.

Attesa la comune finalità, è ravvisabile una irragionevole

disparità di trattamento nella già riferita disciplina; disparità

accentuata dal rilievo per cui la pronunzia di cui all'art. 444 del

codice di procedura penale ha un ambito di operatività assai ampio e

può concernere condanne a pene detentive sino a due anni, mentre il

decreto penale ha riguardo a reati puniti con pene pecuniarie ovvero

con pene detentive sostituite dalle prime, nel limite di un mese.

In conclusione, la scelta legislativa, che "premia" con la non

menzione nel certificato a richiesta dell'interessato il ricorso al

patteggiamento, è reputata arbitraria, in quanto è il procedimento

per decreto quello che più degli altri soddisfa le esigenze, di

economia processuale e di deflazione, che hanno ispirato il

legislatore per questa parte della disciplina del codice; ed è

infine da rilevare - conclude il rimettente - che attraverso

l'opposizione al decreto penale è possibile accedere al

patteggiamento, e dunque fruire della non menzione nel certificato in

discorso, ciò che è precluso invece prestando acquiescenza al

decreto penale.

8. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato. In una memoria prodotta a sostegno dell'atto di intervento,

l'Avvocatura nega la validità dell'asserzione circa la identità di

ratio e struttura che starebbe al fondo dei due procedimenti, quello

per decreto e quello del patteggiamento, i quali non presentano in

effetti altra consonanza se non nel fatto di essere entrambi diversi

("speciali") dal processo ordinario. Esclusa la assimilazione dei

riti, ne segue - conclude l'interveniente - la razionalità della

diversificazione, e dunque la non fondatezza della questione

sollevata. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Varese dubita, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 689 del

codice di procedura penale nella parte in cui non include il decreto

penale di condanna nell'elenco delle pronunce non menzionabili ex

lege nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta

dall'interessato, in ciò ravvisando un contrasto con l'art. 3 della

Costituzione per irragionevolezza, una volta che lo stesso articolo

esclude da detta menzione la sentenza di applicazione della pena su

richiesta (c.d. "patteggiamento": comma 2, lett. a), n. 5 della norma

impugnata).

2. - La questione non è fondata.

Quanto al profilo, prospettato nell'ordinanza di rinvio, circa la

funzione di incentivazione al recupero sociale del condannato che

sarebbe alla base delle ipotesi di esclusione della menzione nel

certificato del casellario di pronunce relative a fatti di modesta

dimensione o di ridotta antisocialità, osserva la Corte che, anche a

volere seguire l'orientamento giurisprudenziale, pur non univoco, che

assegna al beneficio della non menzione tale finalità rieducativa,

ciò non elide la discrezionalità del legislatore nella scelta delle

decisioni giurisdizionali da ammettere automaticamente al beneficio

in parola, mentre le esclusioni da questo potrebbero essere censurate

solo per irragionevolezza.

3. - Ma il giudice rimettente reputa appunto irragionevole aver

previsto il beneficio per le sentenze di applicazione della pena su

richiesta (c.d. "patteggiamento") ai sensi dell'art. 445 del codice

di procedura penale, che possono comportare la condanna a pene

detentive fino a due anni di reclusione, e non per il decreto penale

che ha riguardo a condanne solo a pene pecuniarie ovvero a pene

detentive sostituite dalle prime nel limite di "un mese" (oggi, tre

mesi, dopo la modifica dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 ad

opera dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito in legge 12 agosto 1993, n. 296).

Osserva la Corte che, anche a volersi ammettere, per la presa in

considerazione della denuncia di irragionevolezza, la astratta

possibilità del raffronto con una norma di deroga alla disciplina

generale dell'iscrizione nel casellario giudiziale e delle risultanze

da annotare nel relativo certificato, in concreto l'ordinanza di

rinvio, per conseguire l'estensione al decreto penale del beneficio

automatico della non menzione, assume come tertium comparationis una

ipotesi, quale quella del "patteggiamento", che non è confrontabile

con quella che riguarda il decreto penale.

Se è vero, come ricorda il giudice a quo, che in entrambe dette

ipotesi - del "patteggiamento" e del decreto penale - si è in

presenza di riti alternativi rispetto al giudizio ordinario, riti

diretti cioè a realizzare una anticipata definizione del

procedimento, diversi sono tuttavia nei due casi i presupposti e le

modalità attraverso i quali vi si perviene.

Mentre con il decreto penale, omesso il contraddittorio, si

perviene alla condanna mediante l'attività esclusiva del pubblico

ministero e del giudice, senza nessun apporto dell'imputato - alla

cui iniziativa, come è noto, è rimessa solo successivamente la

possibilità di ripercorrere le fasi processuali omesse per poter

esercitare il diritto di difesa - con il c.d. "patteggiamento" la

definizione anticipata del processo, in funzione deflattiva del

dibattimento, consegue alla iniziativa - o al consenso -

dell'imputato, il quale viene a ciò incentivato anche dalla

previsione del beneficio ex lege della non menzione.

Non senza ancora considerare, alla luce di quanto appena precisato,

e tralasciando il connotato estintivo sostanziale che accede

all'istituto del "patteggiamento", che, anche a volersi ammettere una

certa assimilazione, quoad effectum e nel rispettivo contenuto, della

sentenza pronunciata a seguito di "patteggiamento" al decreto penale

di condanna, il secondo si differenzia dalla prima sotto i profili

ontologico e strutturale, perché costituisce (alla pari della

sentenza di condanna in senso proprio) pur sempre un atto

riconducibile soltanto alla volontà del giudice. E ciò è

sufficiente ad escludere l'irragionevolezza della mancata estensione

al decreto penale della deroga alla disciplina generale della non

menzione, pur prevista ex lege per le sentenze di applicazione della

pena su richiesta, perché questa deroga appare dettata da una

esigenza specifica - e cioè quella di ulteriormente incentivare

l'imputato a pervenire sollecitamente alla definizione del processo -

che non rileva nel decreto penale, il quale ultimo, coerentemente,

può contenere o meno, in base ai comuni criteri prognostici, la

statuizione relativa alla concessione del beneficio (art. 460, comma

2, c.p.p.), al pari della sentenza di condanna in senso proprio.

4. - Per quel che riguarda poi il rilievo, formulato

nell'ordinanza di rinvio, secondo cui la mancata estensione del

beneficio di cui trattasi al decreto penale sarebbe arbitraria,

potendosi - mediante l'opposizione al decreto penale - accedere al

"patteggiamento" e fruire così ex lege del beneficio in questione

per altra via, in contrasto con gli scopi propri dei riti alternativi

che sono quelli di pervenire sollecitamente alla definizione dei

processi, osserva la Corte che questo inconveniente non può assumere

rilevanza in termini di costituzionalità.

Un inconveniente che spetterebbe in ogni caso solo al legislatore

di correggere, valutata l'opportunità di farlo, dovendo pur sempre

farsi carico contemporaneamente di altri effetti, operanti su piani

diversi, che l'estensione del beneficio potrebbe comportare. Non

senza considerare che l'inconveniente è solo eventuale, sia perché

rilevabile solo nell'ipotesi in cui il decreto penale opposto non

contenga la concessione del beneficio in argomento; sia perché

l'incentivo a proporre opposizione al decreto per fruire della non

menzione è compensato dal rischio di una decisione complessivamente

meno vantaggiosa per l'imputato.

Né rispetto alla scelta attualmente operata dal legislatore la

Corte può compiere quel sindacato invocato nell'ordinanza di rinvio

sul piano della minore gravità dei reati punibili con il decreto

penale rispetto a quelli punibili con il patteggiamento, poiché si

è in presenza di apprezzamenti che esulano dai poteri della Corte,

spettando alla discrezionalità del legislatore valutare, nel

concedere certi benefici, se possa ritenersi determinante il solo

profilo della gravità dei reati, oppure se possano valere altre

considerazioni, come nella specie quelle indicate in precedenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 689 codice di procedura penale - nella parte in cui non

include il decreto penale di condanna fra le pronunce non

menzionabili ex lege nel certificato del casellario giudiziale

rilasciato a richiesta dell'interessato - sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Varese con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:223 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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