Art. 196 — Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.
Abrogato dal 28 febbraio 2003
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.
Abrogato dal 28 febbraio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1989 al 28 febbraio 2003. 65 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato previste dall'articolo 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si iscrivono solo agli effetti dell'articolo 80 della medesima legge. Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati di pubblici servizi a norma dell'articolo 688 comma 1 del codice.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art196 · fonte del testo
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