Corte costituzionale

Ordinanza n. 37/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) promosso

con ordinanza emessa il 2 febbraio 1995 dal Pretore di Roma nel

procedimento di esecuzione nei confronti di Pastinese Pietro,

iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Roma, chiamato a pronunciarsi quale

giudice della esecuzione su una richiesta concordemente rivoltagli

dall'interessato e dal pubblico ministero intesa ad ottenere

l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a

più sentenze di applicazione della pena pronunciate a norma

dell'art. 444 cod. proc. pen., ha sollevato, in riferimento agli

artt. 101, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 188 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in

quanto a parere del rimettente non sarebbe consentito al giudice

della esecuzione alcun tipo di controllo circa l'esistenza dei

presupposti di fatto e di diritto per applicare la disciplina del

reato continuato e circa la congruità della pena concordata dalle

parti;

Considerato che, contrariamente a quanto deduce il rimettente, deve

ritenersi che al giudice della esecuzione spetti senz'altro, non

soltanto il potere-dovere di verificare in concreto la sussistenza di

tutti i presupposti cui l'ordinamento subordina l'applicazione della

disciplina del reato continuato, fra i quali anche, attesi i limiti

inerenti alla fase, la mancanza della condizione ostativa espressa

dall'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., ma anche quello di valutare

la congruità della pena indicata dalle parti ai fini di quanto

previsto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, tenuto conto

della portata generale che assume il principio affermato e il decisum

espresso nella sentenza n. 313 del 1990;

che, pertanto, risultando errata la premessa interpretativa da

cui hanno tratto origine le censure, la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 188 del decreto legislativo 28 luglio 1989,

n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 27,

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore

di Roma con ordinanza del 2 febbraio 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:37 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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