Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1993 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di

procedura penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo -

Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di

Bonadei Giuseppe, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1992 dal Pretore di Bergamo -

Sezione distaccata di Clusone - nel procedimento penale a carico di

Agostini Gabriele ed altro, iscritta al n. 778 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Pagani Enrico nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il

Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 27 marzo 1992 (r.o. n. 777/92), il Pretore

di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura

penale "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al

dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni

rese dalla persona sottoposta ad indagine anche prima del formale

inizio dell'indagine".

Premesso che, durante l'esame testimoniale della persona offesa

dal reato, la difesa dell'imputato si era opposta a che la teste

riferisse di dichiarazioni fattele dall'imputato prima della

denuncia, il giudice a quo rileva che la Suprema Corte, con l'unica

pronuncia nota in materia - sentenza n. 3084 del 12 novembre 1990 -,

ha già avuto modo di statuire che le dichiarazioni, alle quali

unicamente può riferirsi il divieto di cui all'art. 62 del codice di

procedura penale, sono quelle rese nel corso del procedimento, e

dunque non in pendenza di esso.

Ciò posto, prosegue il remittente, non appare chiaro quale

sostanziale differenza vi sia fra le dichiarazioni rese dall'indagato

(non solo alla polizia giudiziaria ex art. 357 del codice di

procedura penale, ma anche semplicemente ad un quivis de populo,

stante l'assoluta generalità del divieto di cui all'art. 62 del

codice stesso) durante le indagini preliminari successive alla

formazione del fascicolo del pubblico ministero da un lato, e,

dall'altro, le dichiarazioni rese a chicchessia ancor prima che

pubblico ministero e polizia giudiziaria abbiano avuto sentore della

pur remota configurabilità di un reato.

Ed infatti, quel divieto di riferire al giudice sulle

dichiarazioni comunque rese dall'imputato, se si interpreta come

esclusivamente riferito alle dichiarazioni rese dall'imputato durante

il procedimento, appare affatto irragionevole, posto che potrebbe

essere agevolmente aggirato con il riportare le dichiarazioni

indizianti ad epoca anteriore all'iscrizione della notizia di reato.

Se invece si ipotizzasse l'assoluta inutilizzabilità di qualunque

dichiarazione comunque resa dall'indagato, e anzi,

l'inutilizzabilità di ogni dichiarazione, resa anche solo dal futuro

indagato a persona che non appartenga alla polizia giudiziaria, si

perverrebbe ad un risultato del tutto irragionevole, giacché si

finirebbe per attribuire alla letterale locuzione impiegata dal

legislatore delegato nell'art. 62 del codice di procedura penale la

efficacia di impedire l'ingresso nel dibattimento di qualunque teste

indiretto sul punto, senza che ve ne sia alcuna seria necessità.

Si pone quindi, in forza del generalissimo divieto di cui all'art.

62 del codice di procedura penale, il problema delle dichiarazioni

rese a chi non sia - come nella specie non è né era la persona

offesa - né ufficiale né agente di polizia giudiziaria.

L'ammissibilità solo parziale delle testimonianze de relato sulle

dichiarazioni rese dal futuro indagato, consentita appunto dall'art.

62 del codice di procedura penale (anche alla luce

dell'interpretazione che di tale norma ha fatto il giudice di

legittimità), appare quindi - prosegue il remittente - del tutto

irragionevole e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

perché tale norma, nel tentativo di escludere l'ammissibilità delle

dichiarazioni rese durante il processo, col riferimento alla persona

sottoposta alle indagini preclude, in effetti, l'ammissione di

qualunque testimonianza de relato comunque resa dall'indagato anche

prima che egli divenisse tale.

Inoltre, la norma medesima, ponendo un argine invalicabile al

giudice anche alla semplice assunzione della deposizione de relato ,

senza consentirgli di utilizzare criticamente tale dichiarazione

indiretta, viola l'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché

sostanzialmente impedisce al giudice di motivare adeguatamente la sua

valutazione delle complessive emergenze processuali.

Ancora, poiché nella legge di delegazione non vi è alcuna

direttiva idonea a giustificare il radicale divieto posto dalla norma

denunciata, vi è un ulteriore profilo di illegittimità

costituzionale, e precisamente la violazione dell'art. 76 della

Costituzione per eccesso di delega.

Infine, poiché per l'accertamento della verità non pare

ragionevole prescindere apoditticamente ed aprioristicamente da

quanto testimoni possono riferire di aver udito dall'imputato o

indagato o futuro indagato, si prospetta nuovamente la violazione del

principio di ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione.

2.1. - Con altra ordinanza del 30 marzo 1992 (r.o. n. 778/92), il

medesimo giudice ha sollevato analoga questione, in riferimento ai

soli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Premesso che durante l'esame di un teste, agente di polizia

municipale, la difesa dell'imputato si era opposta a che il teste

riferisse di dichiarazioni rese dall'imputato medesimo prima

dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato del fatto per cui

si procede, il giudice a quo svolge argomentazioni sostanzialmente

identiche a quelle di cui alla precedente ordinanza del 27 marzo

1992.

2.2. - Si è costituito nel giudizio introdotto con l'ordinanza n.

778 del 1992 Pagani Enrico, imputato nel giudizio a quo, il quale

conclude per l'infondatezza della questione.

La difesa della parte privata costituitasi osserva innanzitutto

che alla stregua dei lavori preparatori del codice, delle Relazioni

ministeriali al progetto preliminare e a quello definitivo, nonché

delle interpretazioni offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza,

può dirsi consolidata l'opinione che il divieto espresso dalla norma

impugnata concerne, sotto il profilo oggettivo, il contenuto di

qualunque dichiarazione resa dall'imputato o dalla persona sottoposta

ad indagine nel corso del procedimento, senza possibilità di

distinguere né in relazione alla "autorità" cui è resa (polizia

giudiziaria, pubblico ministero, giudice), né in relazione alla sede

e al tempo (luogo e immediatezza del fatto ovvero altrove e

successivamente; prima ovvero dopo la comunicazione al pubblico

ministero della notizia di reato; prima ovvero dopo la formale

iscrizione della stessa e del nome della persona cui esso è

attribuito nell'apposito registro, ecc.), né, infine, in relazione

alla natura della dichiarazione stessa ("spontanea" ovvero

provocata). Per converso, sotto il profilo soggettivo, il divieto

medesimo riguarda chiunque.

Ciò premesso, quanto alla prima censura di incostituzionalità

(preteso eccesso di delega) si rileva che la mancanza nella legge di

delegazione di una direttiva formalmente e testualmente

"anticipatrice" della norma impugnata non è di per sé ragione

sufficiente per asserire che questa avrebbe ecceduto i limiti della

delega, nella quale, anzi, sono rintracciabili direttive che, pur

riguardando situazioni di specie, si iscrivono necessariamente e

coerentemente proprio nella "logica" del divieto in parola e in un

certo senso lo implicano, quali la direttiva n. 31, secondo e sesto

periodo.

D'altra parte, il riguardo all'intera disciplina dei rapporti tra

atti delle indagini e atti del dibattimento, quale emerge da

molteplici direttive della legge delega, consente di ritenere del

tutto coerente (e non già in contrasto) con il sistema delineato

dalla legge stessa il divieto espresso dall'art. 62.

Quanto, poi, alla censura di incostituzionalità per pretesa

irragionevolezza, osserva la difesa della parte privata che,

innanzitutto, il divieto in parola non comporta alcuna differenza di

trattamento, quanto ai destinatari, neppure con riguardo alle

dichiarazioni rese dall'indagato "prima del formale inizio

dell'indagine". La norma impugnata non distingue affatto tra

ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, da una parte, e quivis de

populo, dall'altra. Il divieto vale per tutti, anche per il quivis de

populo, che non potrebbe giammai essere escusso come teste sul

contenuto di quelle dichiarazioni. D'altra parte, non si potrebbe

invocare come disparità irragionevole quella emergente dal raffronto

tra questa disciplina (che, con riguardo alle "dichiarazioni comunque

rese nel corso del procedimento" accomuna nel divieto tutti,

ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e quivis de populo) e la

disciplina concernente eventuali dichiarazioni rese fuori del

procedimento e, quindi, né oggettivamente né soggettivamente

funzionali al procedimento stesso. Il quivis de populo che

occasionalmente coglie la dichiarazione di un indagato (o ne è

destinatario), resa - ben inteso - fuori del procedimento, la

percepisce in guisa di un fatto. Invece, l'ufficiale o agente di

polizia giudiziaria - che operi, s'intende, in quanto tale - non può

che riceverla come un atto del procedimento, onde è logico che alla

relativa disciplina essa debba soggiacere.

Infine, neppure può dirsi intaccato il criterio di ragionevolezza

in sé. Il divieto in parola corrisponde ad una ragionevole esigenza

che, come s'è detto, attiene, tra l'altro, ai rapporti tra atti

delle indagini e atti del dibattimento né il principio

dell'accertamento della verità può essere insofferente a regole, le

quali, anzi, avendo il proprio substrato nell'esperienza, sono

preordinate a promuoverlo, escludendo o allontanando i possibili

errori di un accertamento "sregolato".

D'altra parte, si tratta di un divieto chiaramente posto anche e

soprattutto a tutela delle garanzie di difesa dell'imputato e della

persona sottoposta alle indagini, nel momento in cui rendono comunque

dichiarazioni nel procedimento. Il sistema processuale configura, su

questo piano, sia il diritto al silenzio che il diritto alla

assistenza del difensore tecnico e, là dove detta assistenza non è

prevista, configura vere e proprie preclusioni (o limiti)

all'utilizzazione e/o (addirittura) alla documentazione delle

dichiarazioni stesse.

2.3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo anch'egli per l'infondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che la pretesa difformità dalla

legge delega è in realtà insussistente alla luce delle chiare

indicazioni contenute nell'art. 2, direttiva 31, punti 2 e 6, della

detta legge, punti nei quali è espressamente sancito il divieto di

utilizzare ai fini del giudizio, anche indirettamente attraverso

testimonianza, le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona

sottoposta ad indagini.

In ordine, poi, alla censura secondo cui la norma sarebbe priva di

razionalità, l'Avvocatura rileva che la disciplina contestata è

stata sollecitata da una motivazione precisa, vale a dire dalla

necessità di evitare che, attraverso l'utilizzazione di meccanismi

trasversali, si finisse per eludere il diritto al silenzio

dell'inquisito, diritto che si intendeva invece tutelare. Considerato in diritto

1. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente identico (per

cui va disposta la riunione dei relativi giudizi), il Pretore di

Bergamo - sezione distaccata di Clusone - ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura

penale "nella parte in cui vieta tassativamente di acquisire al

dibattimento le deposizioni testimoniali concernenti le dichiarazioni

rese dalla persona sottoposta ad indagine, anche prima del formale

inizio dell'indagine".

Il giudice remittente, come si evince con sufficiente certezza,

pur con un certo sforzo interpretativo, dalla motivazione delle

ordinanze di rimessione (invero non sempre chiara né priva di

qualche aspetto di contraddittorietà), lamenta, in sostanza, che la

norma impugnata, nel porre un assoluto divieto di acquisizione al

dibattimento, attraverso testimonianza de relato , di qualunque

dichiarazione resa dall'imputato in qualsiasi tempo, in particolare

ancor prima della iscrizione della notizia di reato nell'apposito

registro, viola: a) l'art. 3 della Costituzione, perché detta

preclusione all'accertamento della verità è priva di ragionevole

giustificazione; b) l'art. 76 della Costituzione, in quanto tale

radicale divieto non trova fondamento in alcuna direttiva della legge

di delega; c) l'art. 111, primo comma, della Costituzione, poiché la

norma in esame, impedendo al giudice di assumere le menzionate

deposizioni de relato , non gli consente di motivare adeguatamente le

proprie valutazioni delle complessive risultanze processuali.

2. - La questione non è fondata.

La norma censurata testualmente dispone: "Le dichiarazioni

comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla

persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di

testimonianza".

Nella relazione al progetto preliminare già si osservava - con

riferimento al testo dell'art. 71, quarto comma, del progetto, da cui

è poi derivata, con qualche modifica, la disposizione in esame - che

la norma contiene "un divieto di testimonianza de auditu , relativo

ad ogni dichiarazione che l'imputato abbia potuto rendere, anche

prima di assumere tale qualità, nel corso delle indagini preliminari

o del processo. Si vuole infatti che di tale dichiarazione faccia

fede la sola documentazione scritta, da redigersi e da utilizzarsi

con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del

procedimento"; e si aggiungeva che non si tratta di "un divieto

soggettivamente qualificato, come testimonianza de auditu

dell'ufficiale di polizia, ma si configura, in termini oggettivi, con

riferimento al contenuto delle dichiarazioni, e quindi esclude anche

la testimonianza de auditu di soggetti diversi dall'ufficiale o dal

magistrato".

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha, poi, a sua volta,

chiarito, per quanto qui più specificamente interessa, che il

divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese "nel

corso del procedimento" e non genericamente "in pendenza del

procedimento", vale a dire esclusivamente in ordine a dichiarazioni

effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del

procedimento. È solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni,

infatti, che si pone l'esigenza di garanzia, già messa in luce dalla

relazione al progetto preliminare, consistente nel far sì che di

esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto

conseguente di fonti testimoniali surrogatorie.

È, pertanto, esatto - come osserva il remittente - che, ai fini

dell'applicabilità della norma impugnata, non assume di per sé

alcun rilievo il discrimine temporale della iscrizione della notizia

di reato - o del nome della persona cui esso è attribuito - nel

registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale. Ma

occorre pur sempre accertare (ed è questo che essenzialmente rileva)

che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere la testimonianza de

auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasione del

compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un

(qualsiasi) atto del procedimento.

3. - Una volta che alla norma censurata si attribuisce l'ambito

applicativo indicato, le censure del giudice remittente vengono

evidentemente a cadere.

Va, in primo luogo, escluso che la norma medesima sia viziata da

irragionevolezza. Il divieto in essa contenuto, infatti, come si è

visto, non è affatto assoluto ed illimitato, e nei circoscritti

limiti di operatività sopra individuati non è certamente

irrazionale, essendo posto a tutela della esigenza che le

dichiarazioni dell'imputato giungano a conoscenza del giudice

attraverso l'esclusivo veicolo della documentazione formale, con le

garanzie a questa connesse.

Non sussiste, in secondo luogo, un eccesso di delega. Invero, la

direttiva n. 31 della legge-delega prevedeva, al secondo periodo, il

"divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche

attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle

dichiarazioni ad esse rese .. dalla persona nei cui confronti vengono

svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa", nonché, al

sesto periodo, il "divieto di ogni documentazione e utilizzazione

processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia

giudiziaria", delle notizie ed indicazioni utili ai fini

dell'immediata prosecuzione delle indagini assunte sul luogo o

nell'immediatezza del fatto anche senza l'assistenza del difensore.

Non vi è dubbio che la norma de qua trae origine da tali criteri

direttivi, nonché da altri (cfr. direttiva n. 31, primo periodo, e

direttiva n. 33) che impongono alla polizia giudiziaria l'obbligo di

compilare verbali, o, comunque, documentare l'attività compiuta.

Ne deriva che la verifica in ordine alla rispondenza della norma

delegata alla ratio e alle finalità che, tenendo conto anche del

complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il

legislatore delegante (verifica che, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, va effettuata al fine di valutare

l'esistenza o meno di un eccesso di delega: v., da ultimo, sent. n.

141 del 1993 e precedenti ivi richiamati) non può che avere nella

fattispecie in esame esito positivo, in quanto la norma censurata

indubbiamente costituisce coerente applicazione e completamento della

scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa

sottese.

Deve, infine, certamente escludersi la violazione dell'art. 111,

primo comma, della Costituzione: basta osservare che la norma de qua,

vietando l'ingresso in dibattimento di un determinato mezzo di prova,

delimita a monte l'ambito riservato alle valutazioni del giudice,

ambito entro il quale sussiste l'obbligo di motivazione di cui

all'invocato parametro costituzionale.

4. - È appena il caso di rilevare, in conclusione, che spetta al

giudice a quo verificare se la norma censurata, nella corretta

interpretazione sopra indicata, sia applicabile alle fattispecie

sottoposte al suo giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 62 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 della

Costituzione, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Clusone,

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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