Corte costituzionale

Sentenza n. 54/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/02/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 380, secondo

comma, lettera e), del codice di procedura penale, promossi con n. 2

ordinanze emesse il 25 febbraio ed il 21 marzo 1992 dal Pretore di

Milano, nel procedimento di convalida dell'arresto di Cara Graziella,

iscritte ai nn. 395 e 396 del registro ordinanze 1992 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Dovendo provvedere alla convalida dell'arresto di Cara

Graziella, il Pretore di Milano ha sollevato d'ufficio, con ordinanza

del 25 febbraio 1992, una questione di legittimità costituzionale

dell'art. 380, secondo comma, lettera e), del codice di procedura

penale, "nella parte in cui impone l'arresto nella flagranza del

delitto, consumato o tentato, di furto, ricorrendo la circostanza

aggravante prevista dall'art. 625, comma I, n. 2, prima ipotesi,

anche nel caso in cui la violenza sulle cose abbia cagionato un danno

esiguo, tale da non potere integrare un deterioramento di una certa

consistenza".

Premesso che nella specie il tentato furto aveva avuto ad oggetto

una giacca ed un "tailleur" sottratti dai banchi di vendita di un

grande magazzino e che la violenza sulle cose era consistita nella

rottura, tramite un tagliaunghie, delle placche antitaccheggio, e

rilevato che tale aggravante sussisterebbe anche nell'ipotesi della

rottura dell'involucro di cellophan di una musicassetta, il Pretore

rimettente osserva che con le previsioni di cui al secondo comma

dell'art. 380 il legislatore delegato ha dato attuazione al criterio

direttivo (c.d. qualitativo) enunciato al n. 32 dell'art. 2 della

legge delega per l'arresto obbligatorio in flagranza, predeterminando

le fattispecie delittuose rispondenti alle "speciali esigenze di

tutela della collettività" da esso postulate.

Dopo aver ricordato la delimitazione di tale concetto operata da

questa Corte - a proposito dell'abrogato art. 1 della legge n. 152

del 1975 - con la sentenza n. 1 del 1980, nonché quella dettata in

tema di misure cautelari dall'art. 274, primo comma, lettera c), in

attuazione della direttiva n. 59 della delega, il giudice a quo

sottolinea l'ulteriore circoscrizione che nel caso in esame si desume

dal ricorso all'aggettivo "speciali" ed assume che la direttiva n. 32

sarebbe violata - e con essa l'art. 76 della Costituzione - in quanto

la norma non limita l'obbligo dell'arresto alle ipotesi in cui il

furto con violenza sulle cose sia tale da porre in pericolo le

condizioni di base della sicurezza collettiva, imponendolo perciò

anche nei casi in cui la violenza abbia comportato un danno

estremamente esiguo. L'assimilazione di tali casi ad altri nettamente

differenti sotto il profilo del disvalore e della sintomaticità del

fatto (es. furto di denaro o preziosi mediante perforamento con

lancia termica del caveau di una banca) comporterebbe, inoltre,

violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sotto il medesimo profilo,

il giudice a quo sottolinea che l'arresto è invece facoltativo (art.

381, comma quarto, cod. proc. pen. ) per fattispecie obiettivamente

più gravi, suscettibili di determinare nella collettività un più

intenso allarme, quali il furto commesso da persona che porta indosso

armi, da tre o più persone, ovvero con destrezza; e che della

necessità di distinguere a seconda dell'entità del fatto il

legislatore si è dato carico recentemente per i delitti concernenti

sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali si è escluso

l'obbligo dell'arresto laddove per i mezzi, per la modalità o le

circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle

sostanze, i fatti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

risultino di lieve entità (art. 2 legge n. 314 del 1991, che ha

sostituito la lettera h) del secondo comma dell'art. 380 cod. proc.

pen.).

1.1. - La medesima questione, motivata in termini sostanzialmente

identici, è stata nuovamente sollevata dallo stesso Pretore di

Milano, con ordinanza del 21 marzo 1992, nel corso di un successivo

procedimento per analogo reato nei confronti della medesima Cara

Graziella.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deduce innanzitutto

l'inammissibilità per irrilevanza delle questioni sollevate, rese

inutili dall'essersi i giudici a quibus spogliati della cognizione

sull'arresto. Infatti i procedimenti di convalida dell'arresto si

sono conclusi con le pronunce, contestuali all'ordinanza di

rimessione, di "immediata liberazione dell'arrestata .. sul rilievo

della carenza di valido titolo di detenzione".

Una seconda ragione di inammissibilità discende, secondo

l'Avvocatura, dal fatto che viene richiesta un'addizione alla norma

impugnata che non è concordemente descritta, dato che la prima

ordinanza accenna al "danno esiguo", la seconda ai "mezzi adoperati";

e ad una pronuncia additiva non può pervenirsi quando v'è da

compiere una scelta tra più alternative.

La questione sarebbe comunque infondata nel merito, essendo il

furto con violenza sulle cose un reato gravemente offensivo, come

può desumersi dall'ingente quantità di risorse che la collettività

è costretta a dedicare alla difesa privata da esso; ed andrebbe

altresì considerato che il timore dell'arresto obbligatorio è

l'unica effettiva remora per persone che del furto fanno una

"normale" attività "lavorativa".

Il richiamo, poi, agli enunciati della sentenza n. 1 del 1980,

sarebbe improprio, dato che essa atteneva non alla flagranza ma alla

cessazione delle esigenze cautelari c.d. finali della custodia

(allora preventiva) e dunque al venir meno dello stato di detenzione

in rapporto alla pericolosità potenziale del soggetto; e d'altra

parte l'apprezzamento delle particolarità del caso concreto ben

può, una volta che l'arresto sia convalidato, determinare la

cessazione rapida della custodia ex art. 391 cod. proc. pen.;

Infine, secondo l'Avvocatura, non sarebbe prospettabile un sia

pur limitato vizio di irrazionalità ex art. 3 della Costituzione,

giacché la connotazione generale e astratta della norma esclude che

possano introdursi, in una disposizione vincolante all'arresto,

selettori equivoci o zone grigie, come prospettato dai giudici

remittenti allorché sostanzialmente ipotizzano pronunce additive che

inseriscano nella normativa criteri vaghi e arbitrari. Considerato in diritto

1. - Data l'identità delle questioni sollevate, i due giudizi

vanno riuniti.

Con le ordinanze indicate in epigrafe, il Pretore di Milano dubita

che l'art. 380, secondo comma, lettera e), cod. proc. pen. , nella

parte in cui prevede l'arresto obbligatorio nella flagranza del

delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625, primo

comma, n. 2, cod. pen. ) anche nelle ipotesi in cui questa abbia

cagionato un danno esiguo, contrasti:

con l'art. 76 della Costituzione, non potendosi in tal caso

ravvisare quelle "speciali esigenze di tutela della collettività"

che la direttiva n. 32 dell'art. 2 della legge delega pone come

requisito (c.d. qualitativo) per l'obbligatorietà dell'arresto;

con l'art. 3 della Costituzione, dato che la mancata esclusione

dell'obbligatorietà dell'arresto comporta un'ingiustificata

parificazione con le ipotesi più gravi dello stesso delitto di cui

all'art. 625, n. 2, cod. pen. ed un'ingiustificata differenziazione

rispetto sia ad altre ipotesi di furto aggravato per le quali

l'arresto è solo facoltativo, sia rispetto alla esclusione

dell'obbligatorietà dell'arresto prevista per i delitti in materia

di sostanze stupefacenti qualora i fatti siano di lieve entità.

2. - L'Avvocatura dello Stato sostiene che le predette questioni

sarebbero inammissibili per irrilevanza, dato che nei casi di specie

i procedimenti di convalida dell'arresto si sono conclusi con le

pronunce, contestuali alla ordinanza di rimessione, di "immediata

liberazione dell'arrestata .. sul rilievo della carenza di valido

titolo di detenzione".

L'eccezione non è fondata, dato che presuppone un'interpretazione

di tale provvedimento antitetica rispetto al tenore testuale delle

due ordinanze, con le quali è stata disposta "l'immediata

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il

giudizio di convalida in corso". In realtà, il provvedimento di

liberazione dell'arrestata era imposto, in entrambi i casi, dalla

disposizione di cui all'art. 391, settimo comma, ultima parte, del

codice di rito, il quale - nel testo sostituito dall'art. 25 del

decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 - prevede testualmente che

"l'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di

convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a

disposizione del giudice". Poiché tale disposizione ricollega la

perdita di efficacia dell'arresto alla carenza, per qualsiasi

ragione, di un provvedimento positivo di convalida nel suddetto

termine, è ovvio che l'impossibilità di rispettarlo conseguente

all'elevazione della questione comportava (o avrebbe di li a poco

ineludibilmente comportato) l'intervento di tale autonoma causa di

carenza di valido titolo di detenzione, a prescindere

dall'esaurimento del procedimento di convalida, che con le ordinanze

era stato contestualmente sospeso. Tale procedimento non può perciò

ritenersi esaurito, né di esso i giudici si sono spogliati: e la sua

persistenza nonostante la liberazione trova ragione nell'interesse

generale ad una pronuncia sulla legittimità dell'arresto, che ha pur

sempre determinato una privazione di libertà.

La rilevanza della questione, dunque, permane, trattandosi di

stabilire se la liberazione dell'arrestata debba considerarsi

conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero,

più radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della

disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti.

Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità che trae

spunto dalla parziale divergenza tra i petita delle due ordinanze, in

quanto - a parte che questi sono sostanzialmente simili -

l'alternatività delle prospettazioni che può comportare tale

conclusione processuale deve essere insita in ciascuna delle singole

ordinanze, sì da suscitare dubbio circa la pronuncia richiesta, e

non può invece riscontrarsi quando si rinvenga in provvedimenti

distinti, che devono formare oggetto di valutazione autonoma.

3. - La questione non merita analitiche considerazioni sotto il

profilo dell'invocato principio di uguaglianza, dato che, quando una

norma è astrattamente applicabile ad una pluralità di situazioni, i

margini di discrezionalità che vanno riconosciuti al legislatore

sono tali da non consentire, in via generale, un raffronto tra le

varie fattispecie che conduca a ritenere vulnerato il canone di cui

all'art. 3 della Costituzione.

Considerata, invece, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, la questione è fondata.

La legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, al punto 32 dell'art. 2,

ha fissato i principi direttivi in tema di arresto obbligatorio nella

flagranza di reato, indicando al legislatore delegato i criteri per

determinare i reati, consumati o tentati, in flagranza dei quali

l'arresto è obbligatorio. Un primo criterio assume come parametro la

pena prevista in astratto per il reato commesso (reclusione non

inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni) e

indica quindi come obbligatorio l'arresto di chi è colto in

flagranza di reati che - per l'entità della pena prevista - sono di

rilevante (o rilevantissima) gravità. Con un secondo criterio viene

affidato al legislatore delegato il compito di prevedere l'arresto

obbligatorio anche in flagranza di altri reati - puniti in misura

meno severa - ma tali per cui la indicata misura sia imposta da

"speciali esigenze di tutela della collettività". È con riferimento

a quest'ultima specifica direttiva che il legislatore delegato ha

previsto casi di arresto obbligatorio "eccezionali" nella flagranza

di vari reati e tra questi ultimi anche del delitto di furto

aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 624 e 625, n. 2, prima

ipotesi).

La Relazione al progetto preliminare del codice (p. 95-96), per

precisare "il significato più pregnante della locuzione 'speciali

esigenze di tutela della collettivita "" - "che caratterizza la

direttiva in senso fortemente limitativo" - afferma esplicitamente

che esso va "colto nelle indicazioni contenute nella sentenza n. 1

del 1980 della Corte costituzionale ed in quelle esplicitate

nell'art. 279 del progetto preliminare del 1978 i cui principi sono

stati trasfusi nell'art. 274 comma 1 lett. c), in tema di misure

cautelari". E ricorda, da un lato, che la Corte, nella predetta

sentenza "giudicando dell'art. 1 l. 22 maggio 1975, n. 152

(Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) ha ritenuto che

l'espressione, indubbiamente generica, "esigenza di tutela della

collettività" trova delimitazione e senso concreto, sia pure nel e

dal contesto della legge 152 del 1975, in relazione ai reati che

hanno quali caratteristiche l'uso di armi o di altri mezzi di

violenza contro le persone, la riferibilità ad organizzazioni

criminali comuni e politiche, la direzione lesiva verso le condizioni

di base della sicurezza collettiva e dell'ordine democratico";

dall'altro, che l'art. 274, primo comma, lettera c) stabilisce,

analogamente, che le misure cautelari vanno disposte "quando, per

specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità

dell'imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta

gravi delitti della stessa indole di quelli per cui si procede o

diretti contro la sicurezza collettiva o l'ordine democratico ovvero

gravi delitti di criminalità organizzata".

In riferimento a quest'ultima norma, la Relazione al progetto

preliminare (p. 71-72) precisa - a proposito del concetto di

"esigenze di tutela della collettività" - che "utilizzandosi anche

indicazioni ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale, ed in

parte recepite dalla stessa legislazione vigente, si sono pertanto

individuate due - e due sole - categorie di fattispecie criminose

(quelle dei gravi delitti diretti contro la sicurezza collettiva o

l'ordine costituzionale e quella dei gravi delitti di criminalità

organizzata) la cui potenziale realizzazione da parte dell'imputato,

ricavabile da specifiche modalità e circostanze del fatto che

attualmente gli si addebita nonché dalla sua personalità

globalmente considerata, integra di per sé l'"esigenza cautelare" in

questione; mentre, con riferimento ad ogni altra situazione, la

"tutela della collettività" dovrà concretarsi nel pericolo

specifico di commissione di delitti collegati, sul piano della

medesimezza di indole, a quello per cui si è imputati".

Quanto all'art. 380 qui specificamente esaminato, la Relazione

conclude che, in definitiva, "si è ritenuto di seguire, come

criterio di massima per la predeterminazione degli 'altri delitti ..

avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettivita" di

cui alla lett. b) della direttiva 32, quello che ha riferimento

all'essere il delitto grave e diretto contro la sicurezza collettiva

o l'ordine costituzionale o l'essere un grave delitto di criminalità

organizzata";

Che l'intento del legislatore delegante in materia di arresto

obbligatorio in flagranza fosse particolarmente restrittivo e volto a

contenere tale misura precautelare in un alveo di eccezionalità

risulta quindi chiaramente dalla stessa Relazione al codice; ed è al

riguardo significativo che, mentre rispetto alla custodia in carcere

si è abbandonato, nella direttiva n. 59, il requisito della

"inderogabilità" delle esigenze di tutela della collettività (v. il

testo della corrispondente direttiva n. 58 approvato dall'Assemblea

della Camera dei deputati il 18 luglio 1984), per l'arresto

obbligatorio in flagranza si è invece mantenuto il carattere di

"specialità" di tali esigenze.

4. - Se si esaminano i casi rispetto ai quali il legislatore

delegato, nel formulare l'art. 380, secondo comma, ha ritenuto

sussistenti le suddette "speciali" esigenze, è dato riscontrare -

sulla scorta di un efficace categorizzazione dottrinaria - che esse

sono state individuate nella salvaguardia dell'ordine costituzionale

(lettere a), i) e talune previsioni della lettera l)), ovvero da

forme di criminalità organizzata (lettera l), nell'ipotesi di

delitti concernenti le associazioni di tipo mafioso, e lettera m)),

ovvero della sicurezza e incolumità pubblica (lettere b), g), h), e

lettera e), prima ipotesi), o ancora della libertà, incolumità e

sicurezza individuale da comportamenti posti in essere con mezzi di

violenza personale (lettere d) e f)).

Che il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose non si

presti agevolmente ad essere accostato ad una simile

categorizzazione, e per ciò stesso ai criteri che l'hanno dettata,

sembra alla Corte potersi desumere dallo stesso tipo di

argomentazioni addotte dal legislatore a sostegno del suo

inserimento. Nella Relazione al progetto preliminare del codice, previa una discutibile considerazione unitaria di tale delitto e di

quelli di rapina ed estorsione, si afferma che la previsione per essi

dell'arresto obbligatorio in flagranza "trova giustificazione, da un

lato nell'estrema diffusione di tali reati, di guisa che non sembra

del tutto improprio un riferimento al criterio - sia pur ampiamente

inteso - di sicurezza collettiva, e dall'altro nella considerazione

che la coscienza sociale ritiene naturale ed imprescindibile la

misura coercitiva a carico del fur manifestus per lo scandalo e

l'emozione che tale reato suscita, di guisa che, confinato il reato

(con quelli di rapina ed estorsione semplice) fra i casi di arresto

facoltativo, verrebbe sottratto al privato - la cui facoltà

d'arresto è opportuno mantenere per i soli casi d'arresto

obbligatorio - ogni potere coercitivo con l'insorgere di possibili

questioni ove il reo fosse 'trattenuto'";

La congruità di tale motivazione rispetto al criterio delle

"speciali" esigenze di tutela della collettività dettato dal

legislatore delegante va qui esaminata non con riferimento alla

totalità delle ipotesi sussumibili nell'ambito della fattispecie di

furto (consumato o tentato) aggravato dalla violenza sulle cose,

bensì solo in relazione al caso in cui esso sia tale da comportare

un danno di speciale tenuità: nozione, questa, cui i giudici a

quibus, pur adottando espressioni diverse, hanno sostanzialmente

inteso riferirsi, come si desume dalle argomentazioni prospettate

nelle ordinanze e dalle fattispecie concrete oggetto di esame.

5. - Per valutare se le "speciali" esigenze di tutela della

collettività ricorrano o meno rispetto ad una fattispecie così

delimitata, occorre, ad avviso della Corte, che essa sia esaminata

alla stregua della considerazione che l'ordinamento positivo fa dei

suoi dati caratterizzanti, e cioè del reato di furto aggravato,

dall'attenuante del danno di speciale tenuità e dell'istituto

dell'arresto obbligatorio in flagranza.

Sotto il primo profilo, occorre ricordare che questa Corte, con la

sentenza n. 268 del 1986, ha sottolineato che i principi della

Costituzione hanno radicalmente mutato la considerazione che

l'ordinamento attribuisce "ai valori dell'essere e dell'avere", sì

che la legislazione che ne è seguita ha attenuato il rigido

trattamento riservato dal codice Rocco al reato di furto aggravato

eliminando (attraverso le modifiche all'art. 69 cod. pen. introdotte

con il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7

giugno 1974, n. 220) la limitazione posta al giudizio di

bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e consentendo che anche le

sole attenuanti generiche neutralizzino o persino prevalgano sulle

aggravanti del furto: onde la "gravità di questo delitto è

attualmente, perciò, soltanto nell'astratta comminazione della pena,

ma non lo è più nella realtà dell'esperienza giuridica, come ben

dimostra la casistica giudiziaria, ispirata ai nuovi principi

costituzionali";

Sotto il secondo profilo, occorre innanzitutto considerare che il

nuovo codice processuale stabilisce che la circostanza attenuante di

cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - applicabile, secondo il diritto

vivente, anche al furto tentato - rientra, a differenza di tutte le

altre attenuanti, tra i fattori di cui si deve tener conto per la

determinazione della pena ai fini sia dell'applicazione delle misure

cautelari (art. 278), sia della sottoposizione delle varie

fattispecie delittuose al regime dell'arresto obbligatorio o

dell'arresto facoltativo in flagranza, sia, infine, della verifica

circa la sussistenza dei livelli di pena edittale richiesti per

disporre o procedere al fermo di indiziato di delitto (art. 379);

In secondo luogo, va tenuto presente che una più incisiva

considerazione, in via generale, della speciale tenuità del danno

emerge dall'ampliamento dell'originario art. 62, n. 4 effettuato con

l'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ove è stabilito che

l'attenuante ricorre non solo quando un danno di speciale tenuità

sia arrecato alla persona offesa nei delitti contro il patrimonio, o

che comunque offendono il patrimonio, ma anche quando sia di speciale

tenuità l'evento dannoso o pericoloso nei delitti determinati da

motivi di lucro, sempreché si sia agito per conseguire, o si sia

comunque conseguito un lucro di speciale tenuità;

Né, infine, è priva di rilievo ai fini in discorso la modifica

allo stesso art. 380, secondo comma, introdotta con l'art. 2 del

decreto-legge 8 agosto 1991, n. 247, convertito con legge 5 ottobre

1991, n. 314, con cui si è stabilito - integrando il testo

originario della lettera h) - che l'arresto obbligatorio in flagranza

per i delitti concernenti sostanze stupefacenti e psicotrope puniti a

norma dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 va escluso se,

per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la

quantità e qualità delle sostanze i fatti ivi previsti siano "di

lieve entità";

Sotto il terzo profilo, vanno qui richiamate le considerazioni

già svolte dianzi circa l'eccezionalità - nell'ottica del

legislatore delegante - dell'istituto dell'arresto obbligatorio in

flagranza: eccezionalità che è sottolineata non solo dal requisito

di "specialità" delle esigenze di tutela della collettività

richieste perché vi si possa ricorrere, ma anche dal fatto che, nel

contempo, lo stesso legislatore ha abolito i casi di obbligatorietà

della custodia cautelare in carcere ed ha previsto condizioni più

rigorose che nel passato per il fermo di indiziati di delitto;

6. - Attenuazione della gravità del delitto di cui agli artt.

624-625 cod. pen. , più incisiva ed autonoma rilevanza

dell'attenuante del danno di speciale tenuità ed eccezionalità

dell'arresto obbligatorio in flagranza convergono, dunque, a far

escludere che, nell'ottica del legislatore delegante, tale misura

potesse essere prevista per la fattispecie in esame;

In tale quadro, le già riferite giustificazioni addotte nella

Relazione al progetto preliminare non appaiono affatto persuasive;

Non lo è, innanzitutto, quella che fa perno sull'"estrema

diffusione" del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose,

sia perché di un tale criterio non vi è traccia nella direttiva

dettata dal legislatore delegante, sia perché non minore diffusione

hanno altre ipotesi di furto aggravato (ad es., dalla destrezza) per

le quali l'arresto in flagranza è previsto come solo facoltativo;

Né più convincente è la tesi secondo cui "la coscienza sociale"

riterrebbe "naturale e imprescindibile" l'arresto nei casi in

questione, sia per l'evidente genericità ed opinabilità di tale

criterio, sia perché, ove anche lo si adottasse, si perverrebbe

probabilmente a conclusioni opposte, potendosi ragionevolmente

presumere che quanto meno una parte rilevante dei membri della

comunità riterrebbe più equo consentire alla polizia giudiziaria di

procedere facoltativamente, anziché obbligatoriamente, all'arresto,

così evitando tale misura traumatica quando, ad esempio, il danno

arrecato sia particolarmente lieve ed il fatto sia da addebitare a

persona a carico della quale non possano essere sollevati rilievi

circa la condotta anteatta;

Né è decisivo, infine, l'argomento secondo cui l'inclusione

della fattispecie in esame tra i casi di arresto facoltativo

comporterebbe la sottrazione al privato di ogni potere coercitivo -

"con l'insorgere di possibili questioni ove il reo fosse

'trattenuto'" - perché nulla impedirebbe al legislatore, ove lo

ritenesse, di prevedere espressamente, nell'art. 383, la specifica

attribuzione al privato del potere di arrestare chi fosse colto nella

flagranza del furto aggravato in questione; e del resto, un problema

analogo, ma che il legislatore non ha ritenuto degno di

considerazione, potrebbe porsi, ad esempio, per il caso del furto con

destrezza;

Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'art. 380, secondo

comma, lettera e) del codice di procedura penale deve essere

dichiarato incostituzionale, per violazione dell'art. 76 della

Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in

flagranza per il delitto di furto, quando ricorre la circostanza

aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, prima ipotesi del

codice penale ma concorre la circostanza attenuante di cui all'art.

62, n. 4 dello stesso codice.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 380, secondo

comma, lettera e) del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto

aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 2, prima

ipotesi, nel caso in cui ricorra la circostanza attenuante prevista

dall'art. 62, numero 4 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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