Art. 616 c.p.p. — Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso

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Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto e' condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile, la parte privata e' inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. Nello stesso modo si puo' provvedere quando il ricorso e' rigettato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 22 giugno 2000

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 616 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. III, sent. n. 23006/2026

    22 giugno 2026

    La Terza Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la citazione nel ricorso per cassazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti o alterati, frutto di “allucinazione informatica”, è indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità, che giustifica l’aumento dell’importo della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non esonera il difensore dal dovere professionale di verificare la veridicità e la pertinenza delle fonti richiamate, e che l’allegazione di precedenti inesistenti, alterando il corretto contraddittorio, ostacolando il vaglio di legittimità e ledendo l’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi, è condotta sintomatica della maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi).

    Art. 616 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 186/2000

    Ha colpito questo articolo
    13 giugno 2000

    1) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inamm…

    Art. 616 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art616 · fonte del testo

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